Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4565 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARTINO D’AGRI il 05/07/1967
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/se92′ le conclusioni del PG Ack, A; GLYPH Lrn,
udito il jnre
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 24 aprile 2024, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME non ritenendo il ricorso conforme al disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a norma del quale con l’atto di impugnazione deve esser depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domic dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la predetta ordinanza, ricorre l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione de artt. 581, comma 1-ter, 601 e 164, cod. proc. pen., per non avere l’ordinanza impugnata adeguatamente considerato che l’imputato ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore sin dal 28 giugno 2023 «come risult dall’attestazione contenuta nella sentenza di primo grado».
La trattazione del ricorso era stata originariamente fissata per il settembre 2024 dinanzi a Collegio di questa quinta Sezione, che aveva poi deciso per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa C sull’esegesi dell’articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., decisione che è stata resa il 24 ottobre 2024.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricor
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza di cui si detto, di cui non è stata ancora depositata la motivazione, hanno affermat come risulta dall’informazione provvisoria n. 15 del 2024, i seguenti principi diritto: «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; «la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richia espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l’immediat inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Da tale informazione provvisoria, dunque, è possibile ricavare sia che la novella di cui all’art. 2, lett. o, I. 9 agosto 2024, n. 114, non si appl impugnazioni, come quella di che trattasi, presentate prima della sua entrata vigore, sia che, ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione, rientrante regime previgente, non è sufficiente che in atti vi sia una precede dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazion contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale
consentire l’immediata inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire l notificazione. Dalla lettura dell’informazione provvisoria può anche ricavarsi c in mancanza di una nuova lezione di domicilio rilasciata all’atto di presentazi dell’impugnazione sottoscritta dall’imputato, può essere sufficiente anche richiamo espresso a una precedente dichiarazione elezione di domicilio all’inter dell’impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale.
Orbene, dall’esame degli atti processuali consentito a questa Corte d legittimità attesa la natura processuale del vizio della motivazione lamenta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che il ricorso in appello né richiama né ad esso risulta allegata alcuna dichiarazione domicilio. Nessuna rilevanza, ai fini qui di interesse, può quindi es riconosciuta alla dedotta attestazione contenuta nella sentenza di primo grado quanto ciò che richiede il legislatore, secondo quanto emerge dalla predett informazione provvisoria, è che proprio dall’atto impugnatorio e non aliunde, risulti il richiamo alla dichiarazione o elezione di domicilio in modo da consent l’immediata e certa individuazione del luogo dove la notifica deve esse eseguita.
In conclusione, dunque, non essendo stato minimamente rispettato il dettato di cui all’art. 681, comma 1-ter, cod. proc. pen. nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, la decisione della Corte di appello è corretta ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese GilAtea I f )-1-0 4 GLYPH 42. Roma, 12 novembre 2024
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE