Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 24 marzo 2023 dalla Corte di appello di Torino
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Torino
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, atteso che tale atto non conteneva l’elezione o la dichiarazione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto la violazione dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., il quale prevede che con l’impugnazione sia depositata anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio ma non indicherebbe che tali atti devono essere depositati contemporaneamente all’appello, con la conseguenza che la ricorrente, avendo effettuato al momento della scarcerazione, dopo la sentenza di primo grado, l’elezione di domicilio presso il difensore, avrebbe adempiuto alle incombenze previste dall’art. 581 citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, in quanto si fonda su un motivo infondato.
Deve premettersi che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. Igs.) richiede, a pena di inammissibilità, deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio.
Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell’art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l’appunto, recita che, per non incorrere nell’inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio deve essere depositata “con” l’atto di impugnazione, ossia, contestualmente all’atto di appello.
Con la nuova norma il legislatore, da un lato, ha voluto responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza), e, dall’altro, ha inteso agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non essendo stata depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio unitamente all’atto di gravame.
Trattasi di epilogo corretto, adottato in ossequio all’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. e non scalfito dal rilievo della ricorrente, secondo cui la menzionata disposizione non richiede la contestualità del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio rispetto all’atto di impugnazione. Tale rilievo, infatti, è smentito dal dato testuale della disposizione normativa e dalla sua ratio, come sopra indicati. Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito
COGNOME
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del procedimento notificatorio, è evidente che l’elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata all’atto di appello, al momento della proposizione dell’impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l’appunto, nell’elezione o nella dichiarazione di domicilio.
Né può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio. Se l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l’introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice di appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, udienza del 26 settembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presiden e