Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19547 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Moncalieri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 17/11/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibil del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del locale Tribunale resa in data 9/5/2023 in quanto con l’atto di impugnazione non risultav depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1 t cod.proc.pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. Il difensore sostie che una lettura sistematica della disposizione in esame che tenga conto delle norme che disciplinano le notificazioni conduce a ritenere necessario il deposito della dichiarazion elezione di domicilio solo quando l’imputato non abbia proceduto a detto adempimento in precedenza sicché l’impugnazione interposta doveva essere ritenuta rituale, avendo il ricorrente già eletto domicilio presso il proprio difensore.
Secondo il ricorrente l’art. 581, comma 1 ter, codice di rito deve essere interpretato maniera coordinata con le disposizioni di cui agli artt. 157 ter comma 1 e 161 cod.proc.pen dalle quali si desume che, una volta che l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, t le notifiche relative alla vocatio in iudicium, anche in fase d’appello, sono effettuate a detto domicilio. Inoltre l’art. 164 cod.proc.pen. conferma che il domicilio dichiarato o eletto è anche per la notifica della citazione in appello ex art. 601 cod.proc.pen. mentre a norm dell’art. 162 l’imputato ha l’onere di comunicare all’autorità procedente il mutamento domicilio già dichiarato o eletto. Secondo il difensore la contraddizione esistente tr previsione di cui all’art. 581, comma 1 ter, e quelle richiamate in tema di notificazio elezione o dichiarazione di domicilio trova soluzione solo allorché si restringa l’am d’applicabilità della stessa alle sole ipotesi in cui l’imputato nel giudizio di primo gra aveva dichiarato o eletto domicilio, sussistendo in tale evenienza la necessità di assicurare prova della conoscenza della sentenza impugnata, evitando la vanificazione di attività processuali onerose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato. La nuova disposizione dell’art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 dà attuazione alla previsione di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge deleg settembre 2021, n.134 alla cui stregua “fermo restando il criterio di cui al comma 7, lette h), dettato per il processo in assenza, (è d’uopo) prevedere che con l’atto di impugnazione, pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione”.
1.1 Contrariamente a quanto assume il difensore, non paiono sussistenti le denunziate frizioni interpretative con le disposizioni che regolano la notificazione degli atti, risul norma in esame adeguatamente coordinata con il novellato art. 157-ter cod.proc.pen. (“Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto”) che al com prevede che “in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la
notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivam presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater” no con il novellato art. 164 cod. proc. pen. (“Efficacia della dichiarazione e dell’elezio domicilio”), a mente del quale “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di cita giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.”.
Infatti, il vigente art. 164 cod.proc.pen. risulta modificato non solo nella rubric intitolata “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) ma anche nel contenuto, risulta abrogato il riferimento alla validità del domicilio “per ogni stato e grado del procedime sicché non può allo stato riconoscersi intrinseca ed immanente efficacia alla dichiarazione elezione di domicilio già presente in atti (in tal senso Sez. 5, n. 3118 del 10/01/20 NOME Hasan Rv. 285805-01; Sez. 4 n.43718 dell’11/10/2023, Ben NOME COGNOME, Rv.285324).
In detto contesto, il richiamo normativo dell’art. 164 codice di rito agli atti di i processuale maggiormente qualificanti in relazione all’instaurazione del contraddittorio pon l’accento sulla funzione vicaria dell’elezione o dichiarazione di domicilio rispetto all’ob legislativo della conoscenza certa ed effettiva del processo piuttosto che sulla sua effica temporale, legittimando l’interpretazione dell’art. 581 co 1 ter cod.proc.pen. secondo cui soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare, esportandola nel diverso grado, la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio ma deve reiterarla novarla mediante una dichiarazione confermativa. Pertanto, l’adempimento richiesto dalla disposizione non può ritenersi assolto in ragione dell’esistenza nel fascicolo di u dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata e del mero richiamo alla stessa alla luce del novellato art. 164 cod.proc.pen., né per effetto della mera allegazione cartac dell’atto, essendo invece necessario che l’interessato con l’impugnazione depositi nuova dichiarazione/ elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, dandole per tal via attualità al fine dell’instaurazione del giudizio d’impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti della costituita parte civile, liquidati come da dispos
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen
giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
La consigliera estensore
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La Presidente