Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 04/04/2024 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024, la Corte di appello di L’Aquila – rilevato il mancato deposito, con l’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen. – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 14 settembre 2023.
Avverso l’ordinanza, l’imputata tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591 cod. proc. pen.
Più precisamente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata, omettendo di confrontarsi con la circostanza che vi era in atti una nomina conferita al difensore procuratore speciale e l’imputata aveva chiesto e ottenuto la pena della detenzione domiciliare sostitutiva, previa verifica di idoneità e di residenza nell’abitazione indicata. Né si sarebbe considerato che l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ammette, nel caso di mancanza o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio, come tale non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell’imputato stesso; di talché non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta, come nel caso di specie, nell’atto di appello redatto dal difensore (ex plurimis, Sez. 1, n. 11316 del 07/02/2006, Rv. 233654; Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Rv. 216607).
Né alcun rilievo può conferirsi alla circostanza che il difensore abbia indicato l’indirizzo al quale intendeva ricevere le notificazioni, perché tale indicazione non è equiparabile all’elezione di domicilio, atto personale dell’imputato. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – inserito dall’art. 33, comma 1, lettera d), del d. Igs. n. 150 del 2022 – infatti, prevedendo che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, è norma che – collocata, a livello sistematico, nell’ambito della disciplina della la forma dell’impugnazione – presenta un tenore letterale tale da indurre a ritenere che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio costituisca un requisito formale dell’impugnazione; con la conseguenza che la stessa dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l’atto di impugnazione, anche allorquando l’imputato che propone il gravame abbia già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico (Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023). Sostituendo l’inciso contenuto nella previgente formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen. – in base al quale la dichiarazione o
l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento – la nuova disposizione ha, infatti, escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (ex multis, Sez. 4, n. 4337 del 09/01/2024; Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023).
3.2. La norma in esame, del resto, si coordina perfettamente sia con il novellato art. 157 -ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, sia con il già citato – e parimenti modificato – art. 164 cod. proc. pen. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»). Ne consegue che la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità delle parti, né dei diritti dell difesa (ex multis, Sez. 6, n. 43718 dell’11/10/2023; Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023). Invero, la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all’instaurazione del contraddittorio. L’onere imposto alla parte impugnante, da adempiere – si badi – contestualmente al deposito dell’atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l’appello viene celebrato a richiesta dell’impugnante; il che conduce ad escludere che esso limiti il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, Carta EDU, in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia).
5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2024.