Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Eboli il 13/08/1956
avverso l’ordinanza emessa il 17/05/2024 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa in data 28 febbraio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non solo non depositata unitamente all’atto di appello ma neppure specificamente indicata ed individuata nell’atto di appello, in cui vi è solo menzione della residenza anagrafica dell’appellante.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, l’imputato era presente al giudizio di primo grado sicchè è errato il richiamo dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che richiede il mandato successivo alla sentenza impugnata ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
In secondo luogo, si osserva che rispetto al comma 1-ter del medesimo articolo, anche la mera indicazione della residenza, pur se diversa dalla formale elezione di domicilio, assolve alla stessa funzione di indicare il luogo in cui eseguire la notificazione della citazione a giudizio.
A tale riguardo si osserva che sarebbe eccessivamente formalistica l’interpretazione che richiede come necessaria condizione di ammissibilità dell’impugnazione il deposito di una nuova elezione di domicilio successiva a quella formalizzata nel corso del primo grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto occorre rilevare che il riferimento all’art. 581, comma 1-quater indicato nel dispositivo della impugnata ordinanza di inammissibilità è evidentemente frutto di un mero errore materiale, risultando palese dalla motivazione che il presupposto dell’inammissibilità preso in considerazione è unicamente quello dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc.pen.
Ed invero, trattandosi pacificamente di processo celebrato nel corso del giudizio di primo grado in presenza dell’imputato, non può trovare applicazione detta disposizione, peraltro erroneamente richiamata dallo stesso difensore nel mandato difensivo sottoscritto dall’imputato per l’atto di appello.
Ciò detto, risulta manifestamente infondata la doglianza difensiva dedotta nel ricorso che neppure investe la questione interpretativa relativa all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., decisa recentemente dalle Sezioni Unite, essendo l’assunto del ricorrente palesemente contrario alla previsione di legge che imponeva, prima della sua abrogazione, quanto meno l’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Occorre richiamare sul punto la decisione delle Sezioni Unite, che all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024 (come da informazione provvisoria n. 15/2024), hanno affermato che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente
dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Nel caso di specie, con l’atto di appello non solo non è stata allegata una nuova elezione di domicilio ma risulta mancante anche l’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio già presente in atti, richiesta ai fini dell’ammissibili dell’impugnazione.
Neppure assume valore quanto dedotto nella propria memoria dal difensore, secondo cui nella procura rilasciata per il giudizio di appello era contenuta la indicazione della residenza anagrafica da intendersi equipollente ad una elezione di domicilio.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto si applicano le disposizioni abrogate e che l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che è necessario e sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l’inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Non rileva che nel procedimento non vi siano altre elezioni di domicilio, essendo onere della parte che propone l’impugnazione di indicare l’elezione/dichiarazione di domicilio, specificando l’atto processuale in cui è stata collocata, indipendentemente dalla facilità o meno della sua individuazione a cura della cancelleria, o dalla presenza o meno di plurime e differenti elezioni di domicilio.
Appare evidente che l’interpretazione adottata pur superando quella più rigorosa che richiedeva il deposito di una nuova elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata abbia comunque fatto salvo l’obbligo di collaborazione che imponeva all’imputato appellante e al suo difensore di farsi carico di individuare l’elezione o dichiarazione di domicilio da ritenersi valida ed efficace per le notificazioni, al fine di prevenire possibili cause di nullità per errone individuazione del luogo in cui deve essere eseguita la citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
In conclusione, la tesi del difensore appare manifestamente infondata perché rivolta ad assimilare la indicazione della residenza anagrafica con l’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio richiesta dalla norma a pena di inammissibilità, e, quindi, atti tra loro ontologicamente diversi, essendo la elezione come pure la dichiarazione di domicilio un atto formale regolato dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen. che richiede una manifestazione di volontà consapevole degli effetti giuridici conseguenti.
È principio consolidato in tema di notificazioni che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell’imputato nell’atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., ferma restando ovviamente la validità della dichiarazione anche ove contenuta nell’atto di nomina del difensore di fiducia se risultano osservate le forme previste dall’art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.41178 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 261032; Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275961).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2024