Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/06/2024, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del 06/03/2023 del Tribunale di Ravenna.
La Corte d’appello di Bologna, in particolare, dopo avere rilevato che, nell’atto di appello del COGNOME, si dava atto che egli era «elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con studio sito in INDIRIZZO», rilevava che «l’elezione di domicilio non è stata, però, depositata unitamente all’impugnazione», con la conseguenza che l’appello si doveva ritenere inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), a
norma del quale il mancato deposito, con l’atto di impugnazione, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa impugnazione.
Avverso la menzionata ordinanza del 05/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME.
Il ricorrente deduce che era presente all’udienza davanti al Tribunale di Ravenna e che aveva eletto domicilio presso il proprio difensore AVV_NOTAIO «proprio in udienza», con la conseguenza che non si sarebbe dovuta ritenere necessaria «una nuova pronuncia, da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, circa il proprio domicilio eletto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve anzitutto affermare che la comunicata adesione del difensore del ricorrente all’astensione dalle udienze RAGIONE_SOCIALE che è stata proclamata dalla RAGIONE_SOCIALE per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024 non può rilevare quale causa di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza odierna per legittimo impedimento RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore.
Questo in quanto il ricorso è trattato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen., in camera di consiglio senza la partecipazione RAGIONE_SOCIALEe parti, con la conseguenza che non è prevista la comparizione personale del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Ciò detto, il motivo non è fondato.
In proposito, si deve in primo luogo rilevare che il comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. (secondo cui: «Con l’atto d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio») è stat abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), RAGIONE_SOCIALEa legge 9 agosto 2024, n. 114.
Con riguardo all’efficacia di tale abrogazione, le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, nella camera di consiglio del 24/10/2024, hanno statuito che la disciplina contenuta nel comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. «continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (così l’informazione provvisoria n. 15/2024 a firma RAGIONE_SOCIALEa Prima Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione).
Ne consegue che detta disciplina continua senz’altro ad applicarsi all’appello che è stato proposto dal ricorrente.
Occorre, perciò, interrogarsi sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Si deve in particolare esaminare la questione, che costituisce l’oggetto del ricorso, RAGIONE_SOCIALEe modalità con le quali deve essere assolto l’onere del deposito, con l’atto di appello, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio.
Tale questione è stata anch’essa oggetto, insieme con quella RAGIONE_SOCIALE‘efficacia temporale RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEa menzionata decisione adottata dalle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella camera di consiglio del 24/10/2024.
Come risulta sempre dall’informazione provvisoria n. 15/2024, le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione erano state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa: «e la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizi (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezio di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo».
La soluzione adottata è stata che: «a previsione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Con tale decisione, le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione hanno pertanto ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen.: a) la dichiarazione o elezione di domicilio non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione ma può essere una dichiarazione o elezione di domicilio precedente a tale pronuncia e già presente agli atti del procedimento; b) tale precedente dichiarazione o elezione di domicilio non deve essere necessariamente allegata all’atto di impugnazione; c) affinché l’onere in questione si possa ritenere assolto, l’atto di impugnazione deve però quanto meno contenere il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, richiamo che deve essere tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Da ciò discende che la mera presenza agli atti di una pregressa dichiarazione o elezione di domicilio che non sia stata richiamata, con le modalità che sono state indicate dalle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, nell’atto di impugnazione, non è sufficiente a fare ritenere assolto l’onere previsto dal comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen.
Così brevemente ricostruita, alla luce RAGIONE_SOCIALEa recente menzionata decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite, la portata di tale onere, si deve rilevare che, nel caso di specie, la pregressa elezione di domicilio presso il difensore non è stata né allegata all’atto
di appello – che è stato sottoscritto dal solo difensore – né puntualmente richiamata nello stesso atto con le modalità che sono state indicate dalle Sezioni unite, indicandone, altresì, la collocazione nel fascicolo processuale.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa decisione Sezioni unite, infatti, non si può ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere de quo, la mera enunciazione, che è contenuta nell’atto di appello del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato presso il suo difensore («elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con studio sito in INDIRIZZO»), atteso che, come si è visto, il comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. richiede che, nell’impugnazione, sia quanto meno espressamente richiamato lo specifico precedente atto di dichiarazione o elezione di domicilio, con l’indicazione, quindi, oltre che dei suoi estremi, anche RAGIONE_SOCIALEa sua collocazione nel fascicolo processuale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 05/11/2024.