Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Torino dichiarava la inammissibilità della impugnazione in appello proposta dalla difesa di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli art.186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
NOME.Assume il giudice di appello che la inammissibilità della impugnazione dipendeva dalla mancata osservanza dell’art.581 comma 1 ter C.p.p. come novellato dall’art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022 applicabile, ai sensi dell’art.89 comma 3 dello stesso decreto legislativo alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30.12.2022 (secondo quanto previsto dall’art.99 bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022). Secondo l’art.581 comma 1 ter c.p.p. con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Rileva il giudice di appello che si verte in ipotesi di specifico adempimento cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che si era realizzata la ipotesi di inammissibilità della impugnazione prevista dal legislatore.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME che ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge ed abnormità del provvedimento in ordine all’onere del giudice di valutare la dichiarazione di elezione di domicilio resa dal ricorrente in sede di atto di appello, laddove nella prima pagina dell’impugnazione veniva indicato che l’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e venivano indicati anche gli estremi del domicilio eletto, risultando pertanto esplicitamente e implicitamente soddisfatto il requisito introdotto dall’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. e comunque l’autorità cui era pervenuta la impugnazione, in ossequio al principio di collaborazione processuale, avrebbe dovuto richiedere alla parte di assolvere oneri integrativi di specificazione o chiarificazione in ordine alla ricorrenza di una elezione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’art.33 lett.d) del d.lgs. n.150/2022, a fare data dal 30 dicembre 2022 ha previsto che “con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è
depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La norma non si limita a richiedere che sussista una elezione di domicilio eventualmente eseguita dalla parte nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di primo grado ma richiede che sia depositata la dichiarazione o la elezione di domicilio con l’atto di impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2. Sotto un primo profilo, che attiene alla collocazione sistematica della norma nel titolo I (Disposizioni generali) del libro IX riservato alle impugnazioni, la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l’atto di impugnazione a pena di inammissibilità) ha carattere generale, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private e è funzionale acchè la notificazione del decreto di citazione a giudizio vada a buon fine e quindi raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario. A questo proposito anche la nuova disciplina del procedimento notificatorio riservata alla prima notifica all’imputato non detenuto (art.157 richiamato da art.156 comma 3 cod.proc.pen.) valorizza il massimo grado di conoscibilità dell’atto da notificare, in primo luogo escludendo la notifica telematica di cui all’art.148 comma 1 cod.proc.pen., nonché estendendo le modalità di notificazione di copia analogica alla persona alle notifiche successive alla prima (art.156 comma 3 cod.proc.pen.). Si tratta peraltro di regola processuale inserita nel più ampio regime delle notificazioni, ha rilievo particolare in quanto si riferisce alle notifiche da eseguirsi all’imputato, anche se detenuto in luogo diverso dal carcere, e non contiene nessuna espressa deroga alla regola generale introdotta dall’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. relativo alle impugnazioni, sebbene la norma di rinvio (156 comma 3 cod.proc.pen.) si stata rimodulata nello stesso testo normativo che ha introdotto la suddetta regola generale.
3.1 Sotto il diverso profilo della ratio legis la nuova disposizione che pone in capo alla parte privata l’onere della dichiarazione del domicilio, mira da un lato a responsabilizzare la parte nella prospettiva impugNOMEria, richiedendo un suo personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), e dall’altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale (sul punto sez.4, n.22140 del 3/05/2023, RAGIONE_SOCIALE); cosicchè tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione e, al contempo, di personalizzazione del gravame in quanto la parte privata è chiamata a condividerne l’esperimento mediante la
dichiarazione/elezione di domicilio finalizzata alla citazione a giudizio. Assolvendo tale adempimento la parte privata evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con lo stesso in tale prospettiva e sa che verrà citata per partecipare al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi eventuali rimedi di restituzione nel termine e di rescissione del giudicato nelle fasi successive del giudizio.
3.2 A fronte di tali finalità di razionalizzazione-semplificazione del giudizio impugNOMErio – anche nella prospettiva di neutralizzare l’esperimento di rimedi straordinari – e di personalizzazione della impugnazione, il procedimento notificatorio attraverso il quale la parte privata viene resa edotta del giudizio si pone su un altro piano, secondo le scansioni e le forme previste dal c:odice di rito, nella prospettiva di assicurare al destinatario della citazione a giudizio il massimo grado di conoscibilità dell’atto, mediante la consegna di copia analogica in mani della persona ovvero con le forme equipollenti indicate dall’art.157 cod.proc.pen., ma in nessun modo interagisce con la portata degli adempimenti richiesti dall’art.581 commi 1 ter cod.proc.pen., che hanno portata generale e propedeutica al procedimento notificatorio e, nell’ambito della collaborazione richiesta all parte privata, non risultano inutiliter data neppure nella ipotesi di imputato detenuto agli arresti domiciliari (sez.4, n.41858 del 8/06/2023, Andrioli, Rv.285146).
3.3 Tale adempimento è poi previsto a pena di inammissibilità e nessun tipo di interlocuzione è previsto nella ipotesi di mancato deposito della dichiarazione di elezione di domicilio che, nella specie non risulta essere stata depositata in quanto il riferimento contenuto nella prima pagine della impugnazione di appello, sottoscritta digitalnnente dal solo difensore, costituisce il mero richiamo ad una precedente dichiarazione, peraltro neppure indicata nell’impugnazione e in nessun modo è in grado di assolvere alla funzione di collaborazione e di partecipazione alla proposta impugnazione che l’adempimento prescritto dall’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. è teso a perseguire.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente