Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 20/11/1970
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 30 aprile 2024, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 216, commi 1, 2 e 3, 219, comma 2, n. 1, 223, 217, comma 1, n. 4, 223, comma 2, n. 2, legge fall.
La Corte territoriale, rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato successivamente all’entrata in vigore dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha dichiarato
(L
l’impugnazione inammissibile per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di appello.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato era stata effettuata per tutti i gradi del giudizio e che tale nomina includeva il mandato ad impugnare e la dichiarazione di domicilio presso il difensore. Inoltre, il difensore era altresì procuratore speciale dell’imputato, per cui non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore dichiarazione di domicilio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Come esplicitato nella Relazione illustrativa al suddetto decreto, il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, ha introdotto un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione, costituita, appunto dalla presentazione, insieme con l’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio.
Tale previsione trova applicazione in relazione a tutte le ipotesi di impugnazione, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, con riguardo alle sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022: art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022). Essa si giustifica alla luce della sopravvenuta modifica dell’art. 164 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida (non più per ogni stato e grado del procedimento, ma) per le sole notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale (salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1).
La disposizione in parola, lungi dal comportare una irragionevole compressione del diritto di difesa, persegue la finalità di agevolare l’attività di notificazione, spes causa di differimento dell’udienza ed è espressione del principio di carattere generale di lealtà processuale e leale collaborazione tra le parti (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 – 01).
Le Sezioni unite di questa Corte, con pronuncia in data 24 ottobre 2024, (secondo quanto emerge dall’informazione provvisoria) – oltre ad aver precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 – hanno affermato che detta previsione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (in senso analogo si erano espresse Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Rv. 286269 – 01; Sez. 6, n. 22287 del 10/04/2024, Rv. 286625 – 01; Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Rv. 286361 – 01).
3. Alla luce di tali considerazioni la censura prospettata dal ricorrente è destituita di fondamento.
Privo di pregio risulta il riferimento alla circostanza che in atti era presente la nomina del difensore, comprendente il mandato ad impugnare e una dichiarazione di domicilio, nonché la procura speciale. Per un verso, risulta evidente che il ricorrente pone sullo stesso piano, confondendoli, due istituti tra loro distinti: la procura speciale, la quale è rilasciata dall’imputato al fine di richiedere il giudizio abbreviato e la dichiarazione o elezione di domicilio, la quale è volta a consentire l’attività di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Per altro verso, come si è già detto, l’elezione di domicilio, anche laddove contenuta nella procura speciale, in forza della espressa previsione dell’art. 164 cod. proc. pen., non è valida in sé ai fini della proposizione dell’impugnazione, ma deve essere quanto meno richiamata nell’atto di impugnazione.
Nella specie, oltre a non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di appello, nel medesimo non è contenuto alcun richiamo né riferimento espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, né alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
4. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso 1’11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente