Elezione di Domicilio: la Cassazione Ribadisce il Rigore Formale per l’Appello
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, sottolineando l’importanza del rispetto dei requisiti formali, anche quando questi possano apparire eccessivamente rigorosi. Al centro della questione vi è l’elezione di domicilio, un adempimento cruciale la cui omissione nell’atto di appello può portare a una conseguenza drastica: l’inammissibilità. Questo caso offre uno spunto di riflessione sulla disciplina transitoria di una norma recentemente abrogata e sul bilanciamento tra formalismo e diritto di difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una decisione della Corte d’appello di Venezia, la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. La ragione di tale pronuncia risiedeva nella mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione di elezione di domicilio. In alternativa, l’atto non conteneva neppure l’indicazione specifica della collocazione di tale dichiarazione, se già presente nel fascicolo processuale.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo una violazione di legge. La tesi difensiva si basava sul fatto che il domicilio eletto era, in realtà, ben noto all’autorità giudiziaria, tanto da essere menzionato nell’intestazione della sentenza di primo grado e utilizzato per tutte le notifiche. Secondo il ricorrente, dichiarare l’appello inammissibile in un simile contesto rappresentava una scelta interpretativa lesiva del diritto di difesa, caratterizzata da un eccessivo formalismo.
L’Impatto della Riforma Legislativa e la Decisione delle Sezioni Unite sull’Elezione di Domicilio
A complicare il quadro normativo è intervenuta la legge n. 114 del 9 agosto 2024, che ha abrogato la disposizione al centro della controversia: l’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Questa norma imponeva, a pena di inammissibilità, l’onere per l’impugnante di allegare l’elezione di domicilio o di specificarne la collocazione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dovuto fare i conti con un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 24 ottobre 2024, caso ‘De Felice’). Quest’ultima ha stabilito un principio di diritto fondamentale per la gestione del periodo transitorio: la disciplina contenuta nell’articolo abrogato continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito la portata del requisito, specificando che non è sufficiente una conoscenza generica del domicilio, ma è necessario un richiamo «espresso e specifico» all’interno dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha aderito pienamente all’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite. I giudici hanno constatato che, nel caso di specie, l’atto di appello era carente sotto un duplice profilo: non era allegata alcuna elezione di domicilio e, nel corpo dell’atto, non vi era alcuna indicazione sulla collocazione di una eventuale pregressa dichiarazione nel fascicolo processuale.
La Corte ha specificato che le argomentazioni della difesa erano irrilevanti. Il fatto che l’elezione di domicilio fosse indicata nell’intestazione della sentenza di primo grado o che la Cancelleria avesse correttamente effettuato le notifiche a quell’indirizzo sono circostanze che attengono alla fase esecutiva delle comunicazioni, ma non possono sanare il vizio genetico dell’atto di appello. La valutazione sulla legittimità dell’impugnazione, infatti, deve basarsi esclusivamente sul contenuto dell’atto stesso e sulla sua conformità alle prescrizioni di legge vigenti al momento del suo deposito.
L’interpretazione richiesta dalla norma non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di garantire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo dove eseguire le notificazioni, semplificando l’attività della cancelleria e prevenendo possibili incertezze. Pertanto, l’omissione di tale richiamo ‘espresso e specifico’ rende l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la forma è garanzia. Sebbene una norma possa essere stata abrogata perché ritenuta eccessivamente gravosa, essa continua a produrre i suoi effetti per tutti gli atti compiuti sotto la sua vigenza, in applicazione del principio tempus regit actum. La decisione sottolinea che la conoscenza ‘di fatto’ di un’informazione da parte dell’ufficio giudiziario non può sostituire il rispetto di un onere formale imposto dalla legge a pena di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la massima diligenza nella redazione degli atti processuali è un presupposto imprescindibile per la tutela effettiva dei diritti dei propri assistiti, evitando che questioni di merito vengano precluse da vizi di forma.
È valido un atto di appello se l’elezione di domicilio, pur non essendo indicata nell’atto stesso, è comunque nota al giudice e presente in altri documenti del fascicolo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che segue l’orientamento delle Sezioni Unite, l’art. 581, comma 1-ter c.p.p. (nella sua versione applicabile al caso) richiedeva un richiamo ‘espresso e specifico’ alla dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo direttamente all’interno dell’atto di impugnazione. La mera conoscenza da parte del giudice o la sua presenza in altri atti non è sufficiente a sanare l’omissione.
Una norma processuale abrogata, come l’art. 581, comma 1-ter c.p.p., si applica ancora ai procedimenti in corso?
Sì, se l’atto processuale è stato compiuto prima dell’entrata in vigore della legge di abrogazione. La sentenza chiarisce che la disciplina precedente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al giorno prima dell’efficacia della nuova legge (in questo caso, il 24 agosto 2024), secondo il principio ‘tempus regit actum’.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27625 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il 08/01/1964
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Venezia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Udito l ‘Avv. NOME COGNOME COGNOME depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello del ricorrente in quanto allo stesso non era stata allegata l’elezione di domicilio, né nell’atto era indicat a collocazione nel fascicolo di una eventuale pregressa elezione
L’appello era stato proposto nella vigenza dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. precedente all’ultima modifica legislativa , che ha eliminato l’onere per l’impugnante di allegare l’elezione di domicilio .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: tutti gli atti sarebbero stati notificati presso il domicilio eletto che, dunque, sarebbe stato noto all’autorità giudiziaria procedente; l’elezione sarebbe stata effettuata nel verbale di identificazione, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e risulterebbe dalla intestazione della sentenza di primo grado ; ritenere violato l’art. 581 , comma 1ter , cod. proc. pen. nella versione abrogata dall ‘ultima novella, integrerebbe una scelta interpretativa lesiva del diritto di difesa in quanto caratterizzata da un eccessivo formalismo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile in quanto manifestante infondato.
1.1. Le Sezioni Unite, con sentenza del 24 ottobre 2024, pronunciata nel caso ‘COGNOME‘ hanno affermato che l a disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 -continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. E che la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo «espresso e specifico» ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
1.2. Nel caso in esame (a) all’atto di appello non risulta allegata alcuna la elezione di domicilio, (b) nel corpo dello stesso atto non risulta neanche indicata la collocazione nel fascicolo processuale della eventuale pregressa elezione.
Si precisa che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non rileva che l’elezione sia indicata nella intestazione della sentenza di appello e che la Cancelleria abbia ritenuto valida tale indicazione per effettuare le notificazioni. Tali adempimenti esecutivi non possono incidere sulla valutazione della legittimità dell’atto di appello e sulla sua idoneità a rispettare le prescrizioni contenute nell ‘ abrogato art. 581ter cod. pen., che deve essere necessariamente valutata sulla base delle indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni unite di questa Corte.
2 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 13 maggio 2025