Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7504 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/01/2025
R.G.N. 30965/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Torre del Greco il 28/02/1976 avverso l’ordinanza del 12/06/2024 della Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2024 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale di Lecce, perchØ ad esso non era allegata la nuova elezione di domicilio richiesta dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022.
All’atto in questione, infatti, era allegata la procura speciale rilasciata al difensore per la presentazione dell’impugnazione, ma nessuna formale elezione o dichiarazione di domicilio, e la Corte di appello si Ł conformata alle pronunce della Corte di cassazione, secondo le quali Ł irrilevante la eventuale presenza, in atti, di precedenti elezioni o dichiarazioni di domicilio, essendo l’allegazione all’atto di appello richiesta a pena di inammissibilità dello stesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La motivazione dell’ordinanza impugnata ha applicato una interpretazione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. tutt’altro che univoca, essendo stata superata da altre pronunce della Corte di cassazione che ritengono efficace l’elezione di domicilio effettuata in precedenza e presente negli
atti processuali, anche se non allegata nuovamente all’atto di impugnazione. Il ricorrente aveva eletto domicilio nel mandato rilasciato al difensore per opporsi al decreto penale di condanna, e tale elezione Ł stata ritenuta efficace, al punto che la stessa ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello Ł stata notificata al ricorrente al domicilio da lui eletto presso il difensore.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, e deve essere rigettato.
2. L’ordinanza impugnata si Ł conformata al principio, dettato dalle sentenze di questa Corte richiamate nel provvedimento stesso e da molte di analogo contenuto, secondo cui, ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., all’atto di appello deve essere allegata una dichiarazione o elezione di domicilio, necessariamente rilasciata in epoca successiva alla sentenza di primo grado. Altre pronunce, invece, hanno ritenuto sufficiente, per soddisfare il precetto normativo, che nel corso del procedimento sia stata rilasciata una dichiarazione o elezione di domicilio, anche precedentemente alla emissione della sentenza di primo grado, purchØ rinvenibile negli atti e richiamata nel corpo dell’atto di impugnazione.
Tale contrasto giurisprudenziale, evidenziato dal ricorrente per sostenere la legittimità del suo atto di appello, dal momento che negli atti era presente una elezione di domicilio inserita nel mandato rilasciato al difensore per opporsi al decreto penale di condanna, Ł stato risolto dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite in data 24 ottobre 2024, la cui motivazione non Ł ad oggi depositata, ma la cui decisione Ł stata comunicata con l’informazione provvisoria n. 15. Questa sentenza ha stabilito che «La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». La norma, pertanto, Ł stata interpretata in senso favorevole all’imputato, attribuendo efficacia alle dichiarazioni o elezioni di domicilio rilasciate nel corso del procedimento, anche se non contestuali alla proposizione dell’impugnazione, ribadendo però la finalità della norma, di consentire al giudice dell’impugnazione l’immediata e certa individuazione del luogo in cui effettuare le notifiche, finalità che Ł stata rispettata imponendo che l’atto rilasciato precedentemente sia presente nel fascicolo processuale, e che di esso sia data una precisa indicazione nell’impugnazione stessa, idonea a consentirne una facile e rapida individuazione.
La declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello di Lecce, pertanto, si fonda su un principio che Ł stato parzialmente superato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, risultando non corretta l’affermazione della necessità del deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio contestuale alla presentazione dell’atto di appello, e alla conseguente irrilevanza della presenza, negli atti, di dichiarazioni ed elezioni di domicilio depositate precedentemente.
La sua decisione, però, Ł ugualmente corretta, perchØ il ricorrente non ha adempiuto all’onere di richiamare espressamente, nell’atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente rilasciata, e di indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo processuale: il suo atto di appello non reca alcuna indicazione circa una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, che sia presente negli atti, ed anzi indica solo la residenza dell’imputato ed allega una nuova procura speciale, anch’essa priva di indicazioni circa il suo domicilio. La mancanza di tale
indicazione rende l’atto non conforme alla prescrizione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., perchØ impedisce «l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione», tenuto conto anche del fatto che, secondo quanto riportato nel ricorso stesso, l’elezione di domicilio precedentemente depositata non era di facile e immediato reperimento, essendo contenuta nel mandato rilasciato al difensore per opporsi al decreto penale di condanna.
L’ordinanza impugnata, pertanto, Ł ugualmente corretta nella sua valutazione di inammissibilità dell’appello, in quanto si conforma, di fatto, alla interpretazione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. resa da questa Corte nella sua massima espressione.
La norma in questione Ł stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 09/08/2024, ma tale abrogazione, peraltro successiva all’ordinanza impugnata, non spiega alcun effetto sull’atto di appello presentato dal ricorrente.
Secondo la regola tempus regit actum , che si applica alle norme processuali, l’abrogazione di una norma ha effetto solo dopo l’entrata in vigore della legge abrogatrice, e non travolge gli atti compiuti sotto la vigenza della disciplina abrogata: in applicazione di tale principio, la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata ha stabilito, secondo quanto riportato nella predetta informazione provvisoria, che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».
Non vi Ł dubbio, pertanto, che il ricorrente avrebbe dovuto allegare, al suo atto di appello, una apposita dichiarazione o elezione di domicilio, o quanto meno avrebbe dovuto indicare con precisione la presenza, negli atti, di una elezione di domicilio precedentemente rilasciata, e che l’omesso rispetto di tale prescrizione Ł causa di inammissibilità dell’appello stesso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 17/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME