Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 15 maggio 2023.
A ragione della decisione osserva che l’impugnazione era stata proposta in violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022. Tale norma, applicabile ratione temporis, impone, a pena di inammissibilità, che con l’atto di appello sia depositato anche l’elezione o dichiarazione di domicilio della parte privata appellante. Nel caso di specie non risulta allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio.
Non rileva l’eventuale presenza tra gli atti di causa a precedenti dichiarazioni pur se aventi contenuto equipollente a quella di cui è imposta l’allegazione in sede di deposito ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso il provvedimento, COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui articola un unico motivo per violazione di legge.
Lamenta che la Corte distrettuale non abbia considerato rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. l’elezione di domicilio presente in atti ed esplicitamente indicata nell’atto di appello per ribadirne l’attual efficacia e rendere più spedita la notifica dell’atto di citazione.
Con memoria tempestivamente depositata il difensore ha evidenziato che la Corte di cassazione, con recente pronuncia (la n. 39694 del 2023 della seconda sezione), ha superato l’interpretazione seguita dalla Corte distrettuale secondo cui l’elezione di domicilio da allegare all’appello deve essere effettuata in epoca successiva all’emissione della sentenza di primo grado avallando l’interpretazione, più aderente alla lettera dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., che ritiene sufficiente il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio” -è stato oggetto di diverse interpretazioni nella giurisprudenza di legittimità
1.1. Secondo l’orientamento, al quale ha aderito la Corte di appello di Lecce, la disposizione de qua impone la consapevole rinnovazione, contestualmente all’impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza coerentemente con il nuovo testo dell’art. 164 cod. proc. pen., che non prevede più la validità di tale atto “per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2, cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
1.2. Secondo la contrapposta soluzione è sufficiente il richiamo di precedente elezione o dichiarazione, nell’atto di impugnazione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286269 – 01; Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, COGNOME) Rv. 286361 – 01) o, alla stregua di atra pronuncia la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2, n. 20515 del 09/05/2024, n.m.).
Secondo il Collegio, l’opzione ermeneutica preferibile è quella che, con riferimento al giudizio di appello, non ritiene necessaria la rinnovazione dell’elezione di domicilio o della dichiarazione di domicilio ai fini della presentazione dell’impugnazione e che considera sufficiente per l’osservanza dell’adempimento processuale previsto a pena di inammissibilità il richiamo nell’atto di appello ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio perché anch’essa funzionale, al pari di quella eventualmente formata successivamente e depositata con l’atto di appello, a raggiungere lo scopo ultimo in vista del quale è stata introdotta la novità normativa ovvero quello di agevolare la notificazione del decreto di citazione del giudizio di impugnazione garantendone il buon esito.
D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 164 cod. proc pen – la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazion dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 45 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1) pen. – pur non prevedendo, come in passato, la validità dell’elezione o dichiarazione di domicilio per ogni stato e grado del procedimento espressamente statuisce che l’elezione o dichiarazione di domicilio, una volta effettuata, rimane sempre valida per la notificazione di alcuni atti tra cui la citazione per il giudizio di appello previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.
In presenza di una disposizione siffatta non è sostenibile la tesi che l’elezione o dichiarazione di domicilio precedente alla presentazione dell’atto di impugnazione, pur validamente formata, perda efficacia proprio con riferimento ad uno degli atti indicati dall’art. 164 cod. proc. pen. Occorrerebbe, quindi, una norma processuale che preveda espressamente tale eccezionale causa di inefficacia e tale non può ritenersi l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen, il cui tenore letterale, a ben vedere, non impone nemmeno il deposito di una elezione o dichiarazione di domicilio nuova ma solo idonea a consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Come efficacemente osservato da Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024 cit. l’interpretazione accolta, oltre ad essere ispirata ad una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa in adesione all’art. 24 Cost., risulta l’unica a
non limitare irragionevolmente “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, Carta EDU, “e dall’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la RAGIONE_SOCIALE dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98.
La ricordata normativa sovrannazionale prevede il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato, sicché anche una considerazione di sistema, volta al raggiungimento di una maggiore funzionalità, rapidità ed efficienza del regime di notifica del decreto di citazione non può portare al superamento, quale conseguenza di una interpretazione strettamente letterale e non sistematica, dell’inalienabile diritto del condanNOME ad impugnare la decisione rivolgendosi ad una giurisdizione di seconda istanza.
Tanto posto, la Corte territoriale, in presenza di un chiaro e specifico richiamo nell’atto di appello alla dichiarazione di domicilio pacificamente esistente in atti (quella datata 8 novembre 2018, “INDIRIZZO“), non poteva dichiarare inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.