Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILLAFUERTE VILLAMAR NOME, nata il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/01/2024 della CORTE DI APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate in data 26 giugno 2024 dal Procuratore Generale, nella del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino ha dichia inammissibile l’appello interposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in data 3 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Torin condannata per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 660 cod. pen.
La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione a impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata, a mente dell’ comma 1 -ter, cod. proc. pen. all’epoca vigente.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’int dell’imputata, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui al comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione 581, comma 1 -ter, e 591, comma 1, lett.), cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. Cost., evidenziando come l’imputata nel corso del giudizio di primo grado avesse gi
domicilio presso il difensore e come tale elezione fosse espressamente indicata nell’atto di appello.
In via preliminare va rilevato che l’abrogazione dell’articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell’art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assum rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata vigore il 25 agosto 2024.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).
Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale d consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato.
Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell’atto di appello si è fatto espresso richiamo all’elezione domicilio presso il difensore, già effettuata in primo grado, come pure si evince dall intestazione della sentenza appellata e dalle notifiche effettuate in precedenza.
L’atto di elezione di domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (del 14 febbraio 2023, depositato il 9 marzo 2023) è agevolmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale. Si tratta dello stesso difensore di fiducia che ha proposto opposizione al decreto penale emesso su richiesta del pubblico ministero, che ha assistito l’imputata filb I giudizio di primo grado e che ha proposto sia l’appello che il ricorso in esame.
Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 21 novembre 2024
GLYPH Il PrOidente estens , 9je- NOME COGNOME
DFPOSITA7O IN (ANCFI FRIA