Elezione di Domicilio: L’Errore Formale che può Costare l’Appello
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione sottolinea l’importanza cruciale della corretta elezione di domicilio, specialmente quando si intende impugnare una sentenza di primo grado. La vicenda dimostra come un atto, apparentemente semplice, se non correttamente gestito e, soprattutto, non attentamente verificato dal giudice, possa bloccare l’accesso a un grado di giudizio. Analizziamo come un’elezione di domicilio inviata tramite PEC, ma ignorata dalla Corte d’Appello, abbia portato all’intervento della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Appello Dichiarato Inammissibile
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. L’imputato, rimasto assente durante il giudizio di primo grado, decide di presentare appello tramite il proprio difensore. Tuttavia, la Corte d’Appello dichiara il ricorso inammissibile. La ragione? La presunta mancanza dell’elezione di domicilio, un requisito specificamente richiesto dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale per l’imputato che non abbia partecipato al precedente grado di giudizio.
Secondo i giudici d’appello, questa omissione formale impediva di esaminare nel merito le ragioni dell’impugnazione, chiudendo di fatto le porte al secondo grado di giudizio.
L’importanza della corretta elezione di domicilio nell’appello
L’imputato, attraverso il suo legale, non si arrende e presenta ricorso in Cassazione. La difesa sostiene che la decisione della Corte d’Appello sia basata su un palese errore di valutazione. Contrariamente a quanto affermato, l’elezione di domicilio era stata regolarmente effettuata.
La Prova Ignorata: L’Elezione di Domicilio via PEC
Il punto centrale del ricorso in Cassazione è un fatto documentale inoppugnabile: l’atto di elezione di domicilio, con firma digitale, era stato allegato alla comunicazione PEC con cui era stato trasmesso l’atto di appello. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC e il timbro del cancelliere attestavano la ricezione in data 3 luglio 2023. Questo documento, tuttavia, non era stato minimamente considerato dalla Corte d’Appello nel momento in cui ha pronunciato l’inammissibilità.
La Data Rilevante e l’Errore del Giudice di Appello
La Cassazione ha osservato che, sebbene la procura manoscritta riportasse una data precedente (6.5.2022), la data rilevante era quella di ricezione della PEC, in cui si conferiva in modo inequivocabile il mandato per impugnare la specifica sentenza del 3.4.2023. Pertanto, l’atto era pienamente valido ed efficace. L’errore della Corte distrettuale è stato proprio quello di non aver esaminato gli allegati all’impugnazione, fondando la propria decisione su un presupposto fattuale errato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. I giudici hanno stabilito che l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore era stata validamente inviata e ricevuta dall’ufficio giudiziario competente. L’errore della Corte d’Appello nel non prendere in esame l’atto allegato alla PEC ha viziato l’ordinanza di inammissibilità, rendendola illegittima. La Cassazione ha sottolineato che, a prescindere dalla data di formazione dell’atto, ciò che conta è che esso sia stato depositato contestualmente all’impugnazione, soddisfacendo così il requisito di legge. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante monito sull’accuratezza che gli uffici giudiziari devono porre nell’esaminare la documentazione processuale, specialmente quella trasmessa con mezzi telematici. Annullando l’ordinanza, la Cassazione ha ripristinato il diritto dell’imputato a un secondo grado di giudizio. Il caso viene quindi ritrasmesso alla Corte d’Appello di Milano, che dovrà procedere con l’esame nel merito dell’appello. Questa decisione riafferma il principio secondo cui gli errori procedurali del giudice non possono comprimere il diritto di difesa, soprattutto quando l’imputato ha adempiuto a tutti gli oneri formali richiesti dalla legge.
Perché l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello perché, secondo i giudici, l’imputato non aveva effettuato la prescritta elezione di domicilio, un requisito richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per chi è rimasto assente nel giudizio di primo grado.
Quale elemento è stato decisivo per l’annullamento della decisione da parte della Cassazione?
L’elemento decisivo è stata la prova che l’elezione di domicilio era stata effettivamente presentata. Era contenuta in un documento allegato alla comunicazione PEC con cui era stato depositato l’atto di appello. La Corte d’Appello aveva erroneamente omesso di esaminare questo allegato.
Cosa accade dopo la sentenza della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano. Questo significa che il processo di appello deve riprendere e la Corte dovrà esaminare il caso nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da NOME in Gambia DATA_NASCITA.DATA_NASCITA GLYPH
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avverso la ordinanza in data 14.11.2023 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.11.2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello presentato da NOME avverso la sentenza del 3.4.2023 pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città in mancanza dell’elezione di domicilio prescritta dall’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. essendo rimasto latitante nel giudizio di primo grado.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, che la rilevata inammissibilità non solo non era conforme alla vigente normativa non essendo egli rimasto assente nel giudizio di
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primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Milano dove era comparso almeno in un’occasione, ma era in ogni caso contraddetta dall’elezione di domicilio dal medesimo sottoscritta con firma digitale in data 3.7.2023 allegata all’impugnativa.
3. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel rilevare come la Corte di appello nel dichiarare la mancanza dell’elezione di domicilio non abbia tenuto conto dell’atto allegato alla Pec trasmessa al Tribunale di Milano in data 3.7.2023, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
L’elezione di domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, contestualmente nominato dall’imputato come proprio difensore, che viene allegata al presente ricorso, risulta essere stata inviata a mezzo Pec unitamente all’atto di appello avverso la sentenza impugnata. Ancorchè nella parte manoscritta della suddetta procura autenticata dal difensore figuri la data del 6.5.2022, la data di ricezione dell’atto nel quale viene conferito dal NOME mandato ad “impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 3.4.2023” è quella del 3 luglio 2023 attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna della Pec e dal timbro del Cancelliere dell’ufficio di destinazione. Quale che sia la data di formazione dell’atto, certo è che lo stesso non risulta essere stato preso in esame dalla Corte distrettuale nel pronunciare l’inammissibilità del gravame trasmesso in pari data al Tribunale di Milano, fondata invece sull’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen..
Si impone conseguentemente l’annullamento dell’ordinanza impugnata che va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso
Così deciso in data 21.3.2024