Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23734 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il 01/08/1975
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letteksentitc le conclusioni del PG MARILIA COGNOME 4he ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza resa il 16 genn 2025 dal Tribunale di L’Aquila che ha rigettato la richiesta di riesame, avanza nell’interesse dell’indagato, ed ha confermato il provvedimento con cui, in data/1 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto la custodia in carcere.
Con un unico motivo si deduce violazione di legge per nullità dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pescara che non aveva effettuato alcuna valutazione in ordine agli elementi forniti dalla difesa e specificamente di quanto espo dall’indagato nel corso del suo interrogatorio, affermandosi che il Tribunale d riesame non può sanare detta omessa valutazione del Gip.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
NOME Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di “elementi forniti dalla difesa”, da valu nell’ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, es escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli as defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, COGNOME Fabio, Rv. 287275).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha rilevato come la mancanza invocata dalla difesa non sussista: l’indagato, infatti, non aveva esposto elementi a prop favore che ne facessero venire meno la responsabilità, ma al contrario si era limita a rendere confessione accompagnata da dichiarazione accusatoria verso terzi. Del tutto congrua appare pertanto la motivazione del Tribunale, secondo cui, sotto i profilo della gravità indiziaria, non è stato omesso alcun elemento a favore relati alla posizione dell’indagato. Non si tratta, pertanto, di un’integrazione san dell’omessa valutazione da parte del Gip, ma della ragione per la quale non vi stata alcuna omessa valutazione nel senso invocato dalla difesa.
3.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
cui favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di
1-ter, all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
1-ter,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp.
tt.
cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2025