Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Canale D’Alba il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 05/07/2023,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia; letta la memoria difensiva presentata dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto respinge il ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Venezia, decidendo l’appello cautelare proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva respiato l richiesta di declaratoria della perdita di efficacia della custodia cautelare carcere ex art 297, comma 3, cod. proc. pen., proposto da NOME COGNOME ha dichiarato ex officio la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’a7t. 27 cod. proc. pen.
COGNOME era stato tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania in data 2 aprile .2022, in relazione al reato di cui all’art. 73 d. , ).R. 9 ottobre 1990, n. 309.
A seguito della emersione di elementi indizianti dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico e della individuazione dei socali’ i Pubblico Ministero distrettuale presso il Tribunale di Torino, in data 1 settembre 2022, aveva integrato la richiesta cautelare del 18 maggio 2022, contestando al detto il reato associativo.
Il Giudice per le indagini preliminari di Torino, in data 9 febbraio 2023, aveva ritenuto la gravità indiziaria in ordine a tale reato ed applicato a COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
In data 18 maggio 2023, la difesa dell’indagato aveva chiesto dichiararsi la perdita di efficacia della misura per la decorrenza del termine di fase a far data dal 1 aprile 2023, previa retrodatazione del termine iniziale al momento dell’applicazione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania il 2 aprile 2022, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. pen.
Con provvedimento del 19 maggio 2023 – del seguente tenore: visto, si trasmetta per competenza al Gip titolare con urgenza il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva disposto la trasmissione della richiesta.
Proposto dall’indagato appello cautelare avverso il provvedimento reiettivo pronunciato dal Giudice per le indagini di Venezia, il Tribunale della stessa città
rilevava d’ufficio la perdita di efficacia della misura sul duplice presupposto: a che, col disporre la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari d Venezia, il Giudice per le indagini preliminari di Torino avesse dismesso la propria competenza; b) che la misura cautelare non fosse stata rinnovata, come previsto dall’art. 27 cod. proc. pen., nel termine perentorio di 20 giorni dall trasmissione degli atti.
Il ricorrente articola un unico motivo a contenuto complesso, di erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 27 e 54 cod. proc. pen, e di contraddittorietà della motivazione.
Deduce che il provvedimento del 19 maggio 2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha disposto la trasmissione al Tribunale di Venezia della istanza di cessazione di efficacia/revoca della misura custodiale non è una formale pronuncia declinatoria di competenza; la trasmissione del procedimento al Tribunale di Venezia era stata anteriormente disposta (il 21 aprile 2023) dai Pubblici Ministeri procedenti presso la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen., in ragion della individuazione in Rovigo, ricadente nell’ambito dell’Ufficio distrettuale d Venezia, della base operativa e direzionale del reato associativo.
. Dal 10 maggio 2023, il procedimento risultava iscritto e incardinato presso la Procura della Repubblica di Venezia e con atto del 12 maggio 2023 il Procuratore della Repubblica in sede aveva anche comunicato al Giudice per le indagini preliminari l’avvenuta trasmissione degli atti relativi alla misur cautelare — disposta senza declinatoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari di Torino – affinché venisse presa in carico la relativa posizione cautelare.
Non ricorrevano, pertanto, i presupposti per dichiarare la perdita di efficacia della misura ex art. 27 cod. proc. pen.
AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di perdita di efficac della misura impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
E’ stato correttamente rilevato dal ricorrente che la trasmissione di atti per ragioni di competenza tra gli uffici di procura non spiega alcuna incidenza sull’efficacia della misura cautelare in esecuzione, la quale, ai sensi dell’art. 27
cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposta, non seguita dall’adozione, nei venti giorni successivi, di un nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente.
Ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dare luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e segg. cod. proc. pen., altro giudice possa essere investito del procedimento. Le ordinanze declinatorie di competenza non possono che essere atti formali e pronunciati con le modalità di legge, non essendovi spazio per ordinanze declinatorie implicite (Sez. 2 n. 16056 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263447-01; Sez. 3, n. 49419 del 02/12/2009, COGNOME, Rv. 245600-01).
Tale orientamento è in linea con il principio affermato da Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones, Rv. 246273-01, per le quali, nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello d commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l’inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti.
Peraltro, non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell’atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727-01 ).
3.Nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale, ia nota del Giudice di Torino costituisce un mero atto di trasmissione all’omologo ufficio veneto non del procedimento – essendo la trasmissione già avvenuta da parte della Procura distrettuale di Torino – ma della istanza; dunque, una trasmissione non implicante alcuna declinatoria di incompetenza, bensì correlata alla disponibilità degli atti acquisiti dall’ autorità giudiziaria veneta, a seguito trasferimento operato ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sul presupposto che ii giudice dell’impugnazione abbia sempre il potere di valutare la competenza del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, ex art. 24 cod proc. pen., hanno
ritenuto che tale giudice ha l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento genetico, e conserva il potere, nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l’urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. (Sez. U. n. 19214 del 23/04/2020, COGNOME; Rv. 27909201 in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, anche dell’impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni).
Va dunque annullato il provvedimento con cui è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura, per la mancata adozione del provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen. – in realtà non dovuto – con rinvio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., per nuova valutazione dell’appello cautelare sulla istanza di retrodatazione, da operare nel rispetto dei principi sopraindicati
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
Così deciso il 30/11/2023