Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Limbadi il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 13/09/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 2 marzo 2024, dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, nel replicare alle conclusioni del P.g., ha insistito per l’annullamento, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 8962 del 26 gennaio 2023, emessa dalla Sesta sezione penale di questa Corte, dichiarava nuovamente l’efficacia, nei confronti di NOME COGNOME, di una serie di atti (quelli specificamente indicati e analiticamen scrutinati nel corpo motivazionale della ordinanza) adottati dal Tribunale di Vibo Valentia nell’ambito del procedimento penale n. 2239/2014 R.G.N.R., alle udienze celebrate dal 13 gennaio 2021 (prima udienza dibattimentale) al 14 settembre 2022 (data in cui veniva accolta l’istanza di ricusazione di due dei tre componenti del collegio giudicante non essendo detti atti espressione concreta di pregiudizio o, comunque, influenti sulla decisione in fieri nei confronti dell’imputato istante.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME, a ministero del difensore di fiducia, che evidenzia, con i motivi posti a sostegno della impugnazione, le seguenti violazioni rilevanti: violazione o falsa applicazione della legge penale, inosservanza quella processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, riferimento agli artt. 627 e 42 commi 1 e 2, cod. proc. pen.), non avendo la Corte d Catanzaro tenuto conto della natura plurisoggettiva ed a concorso necessario della imputazione descritta al capo A (art. 416 bis cod. pen.), che imponeva di tener conto, nella valutazione degli atti istruttori adottati dal collegio ricusato, delle decisioni a la posizione soggettiva di tutti gli imputati del delitto associativo e obbligava la C della decisione incidentale (art. 42, comma 2, cod. proc. pen.) ad argomentare le ragioni del convincimento anche con riferimento alle decisioni istruttorie assunte nei confronti de concorrenti (necessari) nel medesimo delitto associativo.
2.1. La Corte di rinvio non avrebbe argomentato le ragioni della esclusione delle decisioni meramente ordinatorie dal panorama delle decisioni endoprocessuali “sospette”. Anche tali ragioni ordinatorie potrebbero infatti indicare elementi di pregiudizio nei confront ricusante, non potendo escludersi che una decisione adottata nei confronti di alcuni degli imputati possa riverberare effetti processuali nefasti nei confronti degli altri.
2.2. Espressione specifica di tale potenziale pregiudizio sarebbero le decisioni ordinatorie riportate in ricorso alle pagine da 17 a 25, attraverso le quali la difesa evidenzia l’ip del potenziale pregiudizio.
2.3. Sarebbe stata omessa la valutazione di ulteriori atti a contenuto decisorio adottat nel regolare la fase istruttoria (acquisizioni di atti, negazione di accesso, riget accoglimento di eccezioni svolte nel corso dell’esame e controesame dei collaboratori di giustizia escussi). La difesa elenca, alle pagine da 26 a 28 del ricorso, tutti gli a
ordine ai quali la. Corte investita della decisione di rinvio non si sarebbe pronunciata su ipotesi di dedotta manifestazione istruttoria del pregiudizio.
Il Procuratore AVV_NOTAIO presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, ravvisando, oltre alla infondatezza nel merito delle doglia anche la genericità delle stesse, che non argomenterebbero puntualmente sulla portata effettivamente pregiudicante delle singole decisioni istruttorie esaminate dalla Corte sull base delle deduzioni difensive.
Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 2 marzo 2024, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO, ha insist nell’evidenziare l’omessa valutazione della Corte di rinvio di una teoria di a (specificamente indicati nell’ultimo motivo di ricorso) a contenuto valutativo ed esi decisorio interno al procedere, per i quali quindi non sarebbe stato operato alcuno scrutinio selettivo del potenziale pregiudizio espresso; talché all’omessa valutazione positiva non potrebbe che conseguire la valutazione di inefficacia e di non conservazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 37202 del 16/7/2020, Gerbino, Rv. 280116) hanno avuto modo di occuparsi del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., riguardo agli atti compiuti dal giudice ricusato ed alla possibilità che gli stessi conservino effi anche nel nuovo giudizio da celebrarsi innanzi al giudice “immacolato”. Come il Supremo Collegio ha opportunamente sottolineato, tale giudizio è «volto a stabilire, caso per caso, il grado di “compromissione” del giudice» ed è in questa prospettiva che deve essere «effettuata la valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso d procedimento». Tale decisione è strettamente connessa a quella con la quale l’istanza di ricusazione viene accolta; ed infatti, entrambe le decisioni «presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di apprezzamento, quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità-terzietà in concreto del giudice» (Sez. u. cit., pag. 27 della motivazione). questa prospettiva, si è sostenuto che l’oggetto dell’attività demandata al giudic competente a decidere il «merito della ricusazione» (questa è l’espressione usata dall’art. 41, comma 3, cod proc. pena), «ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga accolta, anche l’operazione di controllo selettiv
sugli atti che conservano efficacia ai sensi dell!art. 42, comma 2» e che tale attività non «meramente ricognitiva» essendo necessaria «una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilire se ne sia possibile il recupero, accertando se la formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da escludere qualsiasi rischio compromissione delle richiamate garanzie costituzionali» (così Sez. u. cit., pag. 28 della motivazione).
Tanto premesso, è evidente che la verifica selettiva delle decisioni endoprocessuali da “salvare” implica una valutazione puntuale ed obiettiva di ciascun atto istruttorio ordinatorio adottato dal giudice ricusato, che si manifesta nella esplicita valutazione “non pregiudizio” di ciascuno di tali atti. Consegue che gli atti del processo n esplicitamente valutati e “salvati” devono ritenersi avvinti alla presunzione di pregiudiz che avvolge -nel mantello della inefficacia (art. 42, comma 2, cod. proc. pen.)frammenti di giudizio ritenuti pregiudicati.
2.1. La decisione impugnata va pertanto letta, anche per la struttura che caratterizza lo schema della ordinanza (a differenza della sentenza, che deve rispettare i requisiti minimi indicati all’art. 546 cod. proc. pen.), attraverso la lente chiarificatrice della motiva che esplica ineludibilmente una funzione di orientamento per la comprensione del dispositivo, pur non potendo sostituirsi ad esso (Sez. 1, n. 670 del 02/02/1994, Rv. 197120).
2.2. All’esito dello scrutino operato dalla Corte di rinvio, la decisione che si legge in dispositiva “dichiara l’efficacia … degli atti adottati dal Tribunale …” non costitui che il logico epilogo del ragionamento esposto in parte motiva, esplicitando che spiegheranno efficacia nel procedimento in fieri i soli atti processuali oggetto di puntuale e positivo scrutinio, mentre quelli che la Corte (pur onerata dalla decisione annullamento con rinvio adottata da questa Corte) non ha esplicitamente “salvato” dalla scure della presunzione di pregiudizio devono ritenersi inefficaci.
Tale logica della decisione risponde (si è detto) innanzitutto alla presunzione (relativa) inefficacia degli atti, che orienta la materia della ricusazione; tale presunzione può esse superata dal giudice della ricusazione solo attraverso la indicazione puntuale di quali at siano stati fatti salvi e delle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, occorre infatti vin forza della presunzione di pregiudizio attraverso la completa dimostrazione delle ragioni per le quali tale effetto non si sia realizzato negli atti assunti dal giudice ri pregiudicato. Consegue che nel dubbio o nella mancata esplicitazione delle ragioni di salvezza degli effetti dell’atto si realizzano le condizioni della tranciante inefficacia.
2.3. Non si vuole e non si può dire che la decisione di non mantenere efficacia, agli at non esplicitamente analizzati sia corretta, ma solo che tale omessa specifica indicazione non può essere censurata da questa Corte, che non è stata investita sul punto dal ricorso della parte pubblica in ipotesi controinteressata.
La Corte territoriale onerata della decisione di invio ha correttamente compiuto tal puntuale verifica solo con riferimento agli atti a contenuto ordinatorio e ad alcuni de atti di natura istruttoria compiuti nel contraddittorio, mentre tale specifica valutazio mancata con riferimento alle decisioni specificamente richiamate dalla difesa del ricorrente alle pagine da 26 a 28 del ricorso. In particolare, deve ritenersi che le decisi endoprocessuali di natura istruttoria (quelle riguardanti le posizioni di imputati avv alla medesima contestazione associativa) coinvolgono necessariamente anche il ricorrente, a prescindere dal difensore che ha sollevato o subito l’eccezione decisa dalla Corte; ciò in quanto la prova dichiarativa apprezzata per uno degli associati (e soprattutto le ragioni dell’apprezzamento) riverbera necessariamente effetti (magari indiretti) nei confronti degli altri. Il momento istruttorio merita pertanto parti attenzione e sconta una presunzione di “sospetto” perché concorre certamente alla formazione del convincimento di merito sulla esistenza stessa del sodalizio, prima ancora che sulla partecipazione ad esso del singolo individuo.
3.1. La Corte onerata della decisione di rinvio ha omesso, in particolare, di valutare e affermare esplicitamente la efficacia dei seguenti atti, che pertanto non manterranno efficacia nel giudizio da celebrarsi innanzi al nuovo Collegio di primo grado:
udienza del 17/02/2021 (ordinanze di rigetto opposizione difensori contenute ai fol. 122, 129 e 139, così come descritte a pag. 26 del ricorso);
udienza del 25/02/2021 (ordinanza di accoglimento opposizione del P.m., riportata al fol. 124, pag. 26 del ricorso);
udienza del 02/03/2021 (ordinanza di rigetto eccezione AVV_NOTAIO, fol. 27, pag. 26 del ricorso);
udienza del 31/03/2021 (ordinanze di rigetto opposizione della difesa, fol. 69 e 144, pag. 27 del ricorso);
udienza del 15/04/2021 (ordinanze di rigetto opposizioni della difesa, fol. 22, 23, 24 25; ord. accoglimento richiesta istruttoria P.m. fol. 137, pag. 27 ricorso);
udienza del 29/04/2021 (omessa decisione su opposizione AVV_NOTAIO, fol. 35, pag. 27; mantiene efficacia la decisione sulle opposizioni dell’AVV_NOTAIO ai fol. 35, 44, 45, 4 pag. 27-28 ricorso);
udienza 15/11/2021 (ord. rigetto eccezioni difesa, fol. 26, 27, 74, pag. 28 ricorso);
udienza 03/12/2021 (mantengono efficacia le ord. di rigetto ai fol. 49 e 50, così come l’escussione del teste di polizia giudiziaria COGNOME, pag. 28 del ricorso);
udienza 16/12/2021 (ord. di rigetto istanza della difesa di nullità dell’esame teste polizia giudiziaria Franco, fol. 39, pag. 28 del ricorso).
Privo di interesse risulta, pertanto, l’odierno ricorso, volto a conseguire effetti che, quanto sopra esposto, derivano in via diretta dalla decisione impugnata.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 024.