Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 04/06/2024 dal Tribunale di Salerno e con la quale i suddetti imputati erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno in relazione al reato previsto dagli artt.110 e 624 cod.pen., così qualificata l’originaria imputazione.
La Corte territoriale ha osservato che la sentenza appellata era stata pronunciata il 04/06/2024, con fissazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione; conseguendone, essendo la motivazione stessa stata tempestivamente depositata (il 19/08/2024), che il termine di novanta giorni per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art.585, comma 1, lett.c) e comma 2, lett.c), cod.proc.pen. decorreva dal 02/09/2024 andando a scadere il 17/10/2024; derivandone la tardività dell’impugnazio ne proposta dai suddetti imputati, essendo lo stessa stata depositata a mezzo EMAIL il solo 22/10/2024.
Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.587 cod.proc.pen., in relazione all’effetto estensivo dell’impugnazione. Hanno dedotto che, dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, la Corte di appello di Salerno -con sentenza del 13/05/2025 -pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, imputato quale concorrente nel medesimo reato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per mancata proposizione di valida querela; ha quindi dedotto che si sarebbe verificata una violazione dell’art.587 cod.proc.pen., in relazione a tale ultima pronuncia e alla natura non meramente personale della ritenuta carenza di una condizione di procedibilità.
Con il secondo motivo hanno dedotto la mancata applicazione del principio del favor rei e la disparità di trattamento.
Hanno dedotto che la declaratoria di inammissibilità aveva creato una disparità di trattamento rispetto al coimputato, prosciolto per difetto della necessaria condizione di procedibilità.
Con il terzo motivo hanno dedotto la contraddittorietà in capo a decisioni della medesima Corte di appello, in relazione alla pronuncia impugnata e a quella, successiva, emessa nei confronti del coimputato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a far valere l’effetto estensivo di una pronuncia di improcedibilità, separatamente emessa nei confronti di altri coimputati, al di fuori della propria specifica sede processuale.
I tre motivi di ricorso possono essere unitariamente esaminati in quanto fondati sulla medesima ragione di diritto, ovvero la dedotta violazione dei principi desumibili dall’art.587 cod.proc.pen., concretizzata per effetto dalla proposizione di distinta impugnazione, da parte di imputato nel medesimo reato, esaminata nel merito e al cui esito è stato disposto il proscioglimento di questi per carenza della necessaria condizione di procedibilità.
Risulta quindi dagli atti che, i due odierni ricorrenti e il coimputato NOME COGNOME sono stati condannati, nel primo grado di giudizio, per il reato previsto dagli artt. 110 e 624 cod.pen. (così riqualificata l’originaria imputazione) e che, all’esito di separato appello, nei confronti del COGNOME è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata proposizione di valida querela.
Ciò premesso, in relazione alla tematica del c.d, effetto estensivo dell’impugnazione regolato dall’art.587 cod.proc.pen., questa Corte ha in più occasioni -affermato che tale effetto si produce anche nei confronti dei coimputati il cui ricorso, come nel caso di specie, si stato dichiarato inammissibile; tanto sulla base di già risalente principio enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, nella quale il Supremo Consesso ha avuto modo di affermare che il “fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all’articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull’impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato”.
Sulla base di tale principio di diritto, deve quindi ritenersi che il fenomeno del riconoscimento degli effetti estensivi e favorevoli del giudicato -in specifico riferimento a coimputato nei cui confronti l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile in distinto processo – non possa essere fatto valere quale motivo di impugnazione nell’ambito delle successive fas i di giudizio sopravvenute rispetto alla dichiarazione di inammissibilità, ma sia fenomeno che, fermo restando il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, legittimi la parte che chieda l’applicazione degli effetti favorevol i insiti nell’art.587 cod.proc.pen. a chiedere la risoluzione del giudicato medesimo, mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione;
Difatti come chiarito nel citato arresto delle Sezioni Unite, con principio ribadito da Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Roman, Rv. 261698, il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione, in quanto operante di diritto come rimedio straordinario anche in favore del coimputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, è idoneo a revocare il giudicato nei confronti del non impugnante rendendolo partecipe del beneficio della valida impugnazione proposta dal coimputato, assumendo sullo stesso un vero e proprio effetto risolutivo;
avendo questa Corte chiarito, nell’arresto da ultimo citato, che la proposizione dell’impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei computati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l’effetto estensivo dell’impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall’imputato diligente.
Ulteriori argomenti in tal senso possono essere tratti da altre e più recenti pronunce di questa Corte.
In particolare, Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M., Rv. 273437 ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la mancata citazione dell’imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all’estensibilità dei motivi di appello, e, nel caso in cui l’imputato non appellante ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti dell’appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità, nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (facendo richiamo, tra le altre, in particolare, Sez. 5, n. 17650 del 11/02/2004 Tresca, Rv. 229235, e Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, Passalacqua, Rv. 208743).
A tale proposito, è stato anche richiamato il principio espresso da Sez. U. n.3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539; secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (in relazione ad una fattispecie in cui il termine di prescrizione era maturato nel corso del giudizio di appello, ed il coimputato non impugnante aveva anche partecipato a tale grado del processo ex art. 587 cod. proc. pen.).
Invero, le Sezioni Unite, a presupposto di tale conclusione, per quanto di specifico interesse ai fini in esame, hanno rappresentato che ‘il fenomeno della estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante costituisce un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; con la conseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, l’impugnazione altrui non spiega influenza alcuna
sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante’.
Conclusioni non distoniche devono essere ulteriormente tratte da altre pronunce di questa Corte, quali Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del Re, Rv. 258393, attinente alla richiesta -formulata in sede esecutiva e ritenuta fondata -di ottenere l’effetto estensivo derivante dall’accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale proposto da altro imputato ritenendo che tale situazione processuale giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato.
Mentre Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, Fiore, Rv. 269220 ha chiarito che l’imputato, il quale non abbia appellato la sentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile può ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest’ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato -proposti all’interno del medesimo giudizio di impugnazione – che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l’effetto estensivo nei suoi confronti.
Sulla scorta di tale complesso di precedenti può quindi esprimersi il principio di diritto, che deve essere qui ribadito, in base al quale il soggetto la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile non può richiedere l’estensione degli effetti favorevoli della pronuncia resa in favore di altri coimputati in distinto giudizio di impugnazione mediante ricorso per cassazione avverso la pronuncia che abbia dichiarato l’inammissibilità della propria impugnazione, ma deve esperire il rimedio dell’incidente di esecuzione.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME