Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
essi sono in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sui l dell’effetto estensivo dell’impugnazione al coimputato non appellante nel caso di pronuncia d non doversi procedere per prescrizione in favore del coimputato appellante (Sez. U, Sentenza n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Visconti, Rv. 271539);
la tesi del ricorrente secondo cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto in ogni ca accogliere la istanza di non esecutività del giudicato, rimettendo poi al giudice della cogniz l’accertamento del motivo sulla retrodatazione della data di prescrizione del reato, non ha bas legale, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione può essere invocato anche nella fas esecutiva dal condannato che voglia giovarsi delle impugnazioni da altri proposte, ma “sempre che ricorrano i presupposti dell’estensione” (Sez. 1, Sentenza n. 16678 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 255847);
l’argomento proposto in ricorso, secondo cui, in realtà, la causa di prescrizione andrebb retrodatata rispetto a quanto accertato nella sentenza di appello che ha dichiarato prescrizione, comporterebbe l’estensione al coimputato non appellante degli effetti favorevo derivanti non dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato appellante (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727), né di un motivo che è stato proposto dal coimputato appellante ma non è stato valutato, ma di un motivo che non è mai stato proposto dal coimputato appellante, e che non può essere introdotto per la prima volta da coimputato non appellante in sede di attivazione del rimedio straordinario;
Letta, inoltre, la comunicazione del 15 febbraio 2024 con cui il difensore, e procurato speciale, del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, cui consegue l’inammissibilità del r ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila, anche atteso che la rinuncia è intervenuta quando l’udienza era già fissata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.