Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 984 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 984 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 15/7/2025 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ordinanza del 10 aprile 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di parziale rigetto della richiesta di dissequestro avanzata della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo disposto con ordinanza del 21 ottobre 2024 dal medesimo giudice nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE e di altri numerosi indagati, in relazione, per quanto riguarda detta società, al profitto del reato continuato di cui agli artt. 61-bis cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 114) della rubrica provvisoria.
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato a causa della violazione dell’art. 587 cod. proc. pen.
Lamenta, in particolare, la ricorrente la mancata applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione alla posizione della ricorrente, non essendo di natura strettamente personale le ragioni che avevano determinato l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura nei confronti di alcuni degli indagati, in quanto le stesse riguardavano l’intera ordinanza, con la conseguente possibilità di applicare a favore della ricorrente il disposto di cui all’art. 587 cod. proc. pen. e di conseguenza, di annullare il provvedimento di sequestro emesso nei suoi confronti per la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice che aveva disposto tale misura.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587 cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui la decisione favorevole resa nei confronti di un co-indagato in altro giudizio cautelare non sia fondata su motivi esclusivamente personali, e sottolineando quanto evidenziato dal Tribunale a proposito del fatto che il difetto di motivazione e autonoma valutazione dei presupposti applicativi di un provvedimento cautelare potrebbe riguardare la posizione del singolo indagato e, dunque, non è vizio che concerne necessariamente tutti i soggetti coindagati o comunque colpiti dall’ordinanza cautelare (si richiamano le sentenze di Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 278203 – 01; di Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279887-01; e di Sez. 2, n. 41295 del 25/10/2022, COGNOME, non massinnata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, di parziale accoglimento della richiesta di dissequestro dalla stessa formulata, evidenziando la preclusione alla deduzione in sede di appello cautelare della nullità per difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura, impugnabile, per il principio di tassatività delle impugnazioni, solamente con il rimedio della richiesta di riesame di cui agli artt. 309 cod. proc. pen. (per le misure personali) e 324 cod. proc. pen. (per le misure reali), da esperire a pena di decadenza, escludendo che la nullità accertata in relazione ad alcune posizioni processuali sia estensibile alla società appellante ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., peraltro neppure espressamente richiamato dalla appellante medesima.
Si tratta di conclusioni corrette e coerenti con il consolidato principio interpretativo secondo cui non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279887 – 01, relativa a fattispecie in cui sono stati ritenut insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei confronti di u coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato i addebito; conf. Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, COGNOME, Rv. 250678 – 01; v. anche Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252529 – 01, che ha anche stabilito la necessità che il procedimento di impugnazione sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo).
Ora, nel caso in esame, non si è, anzitutto, in presenza di un procedimento unitario, in quanto la società ricorrente non ha presentato richiesta di riesame, ma di revoca del provvedimento di sequestro, con la conseguente preclusione alla deduzione dell’effetto estensivo conseguente alla decisione adottata a seguito della richiesta di riesame presentata da una parte degli indagati (peraltro neppure allegata né indicata dalla ricorrente, con la conseguente genericità delle sue allegazioni), essendosi verificata una frammentazione del procedimento, incompatibile con l’invocato effettivo estensivo, posto che l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell’impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia
svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252529 – 01; conf. Sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 258544 01).
3. La mancanza di motivazione del provvedimento applicativo della misura con riferimento ad alcuni degli indagati (peraltro, come evidenziato, neppure indicati dalla ricorrente), quando tale provvedimento abbia, come nel caso in esame, struttura complessa, riguardando una pluralità di posizioni e di contestazioni e anche di misure, costituisce, ontologicamente, motivo esclusivamente personale, in quanto il rilievo della mancanza di motivazione in relazione ad alcuni indagati, ad alcune contestazioni o ad alcune misure non implica, necessariamente e sul piano logico, che analoga situazione sussista anche in relazione a soggetti diversi che non abbiano proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile senza un esame nel merito.
La funzione dell’effetto estensivo dell’impugnazione, come autorevolmente più volte chiarito dalle Sezioni Unite, in particolare con la sentenza Visconti (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 – 01, ma si vedano anche Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255297 – 01, e Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 201304 – 01), è di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto impugnazione.
In presenza di situazioni riguardanti il processo, sostanzialmente comuni a tutti gli imputati coinvolti (come, ad esempio, la valutazione dell’attendibilità o meno di una prova dichiarativa riguardante in modo identico più imputati, la decisione sulla utilizzabilità o meno di una intercettazione riguardante nello stesso modo più imputati, o il giudizio su un vizio processuale incidente su più imputati in modo identico), non può non operare il fenomeno della estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante. Esso costituisce un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo costui partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.
Si tratta, evidentemente di casi in cui i motivi di impugnazione sono “non esclusivamente personali”, perché investono questioni comuni e ugualmente incidenti su più imputati, che l’ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giustificandosi pertanto l’effetto estensivo delle impugnazioni.
L’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen. riguarda, dunque, questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostanzialmente uguali (“comuni”)
per tutti gli imputati coinvolti. Si tratta dei casi in cui i motivi di impugnazione so “non esclusivamente personali”.
Diverso è il caso della mancanza assoluta di motivazione che, secondo quanto, peraltro genericamente, affermato dal ricorrente, avrebbe determinato l’annullamento di alcune (non specificate) misure, nei confronti di alcuni (non indicati) imputati.
Tale vizio, infatti, non necessariamente riguarda tutti i soggetti di un processo cumulativo, che si svolga nei confronti di più soggetti, con una pluralità di contestazioni e sia caratterizzato dalla presenza di plurime misure cautelari, ciascuna delle quali richiedente specifica e individualizzata motivazione, in relazione a ciascun soggetto, a ogni contestazione e per ciascuna misura, cosicché la mancanza assoluta di motivazione in relazione a uno o più indagati o a una più contestazioni o misure, non attiene al processo nel senso anzidetto (ossia a questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostanzialmente uguali per tutti gli imputati coinvolti), ma riguarda isolatamente ciascun soggetto di esso: ne consegue che essa non può che assumere valenza esclusivamente personale, ben potendo sussistere in relazione a uno o più soggetti, o con riferimento a determinate imputazioni, ma non necessariamente riguardo a tutti gli indagati o imputati.
Consegue l’infondatezza della, peraltro generica, doglianza, formulata dalla società ricorrente a proposito della mancata estensione dell’effetto favorevole delle impugnazioni proposte da alcuni degli indagati, fondate, secondo quanto esposto dalla stessa ricorrente e sottolineato nell’ordinanza impugnata, su motivi da qualificare come esclusivamente personali.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/11/2025