Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. P. GLYPH
nato il omissis
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’avvocato NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo ha dichiarat inammissibile il gravame interposto da GLYPH C. P. GLYPH avverso la pronuncia in data 23
novembre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo l’aveva condannato per tentato di sequestro di persona aggravato (commesso in concorso con GLYPH D.L. GLYPH [i
Avverso la sentenza di appello il difensore di COGNOME9> C.P. GLYPH ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, co d. att. cod, proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc pen., deducendo che il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile facendo applicazione della norma appena citata, nonostante la sentenza di primo grado sia stata pronunciata il 23 novembre 2022 e, dunque, anteriormente all’entrata in vigore (il 30 dicembr 2022) del d. Igs 10 ottobre 2022, n. 150, che l’ha introdotta e nonostante l’art. 89, comm dello stesso decreto ne abbia espressamente previsto l’applicazione solo alle sentenze pronunciate in data successiva.
2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, ad avviso della dif contraddittoria in quanto, pur avendo indicato la data di emissione della sentenza di primo gra nel 23 novembre 2022, la Corte di merito ha poi affermato che essa sia stata resa successivamente all’entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) del d. Igs. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
D ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, venendo in rilievo unicamente la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod, proc. pen.) e non potendo utilmente denunciarsi il vizio di motivazione in alla quaestio furis qui dedotta (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027- 05: «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, le cod. proc. pen, non sono mai denunciabill con riferimento alle questioni di diritto, non quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’interven violazione di legge»).
1.1. È dirimente considerare che:
ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022, per quel che qui più direttam importa, le disposizioni dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen. «si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto», ossia in data posteriore al 30 dicembre 2022 (att che l’art. 99 -bis d.lgs. 150 cit. – inserito dall’art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, c con modif, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 nel corpo del d. Igs. 150 cit. prima che spiras
il tempo di vacatio legis dalla sua pubblicazione – ha così differito la vigenza del nuovo ordit normativo; cfr. Sez. 5, n. 391 66 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01, in motivazione);
in effetti, risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce d denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092- 01; Sez. 1, n. 171 2 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 novembre 2022 (e, a fronte del termine di novanta giorni per il deposito della motivazio indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc, pen., l’appello del ricorrente è stato presentato tempestivamente il 6 aprile 2023);
ragion per cui erroneamente la Corte di merito ha fondato la declaratoria d inammissibilità dell’appello sul mancato deposito, a mente dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc pen., dello specifico mandato ad impugnare, in ragione della celebrazione del giudizio primo grado in assenza dell’imputato (senza che qui occorra avere riguardo alla successiva modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in forza dell’art. 2, comma 1, lettera o, legge 9 agosto 2024, n. 114).
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente.
1.2. In virtù dell’effetto estensivo, deve rendersi la medesima statuizione anche confronti del coimputato D.L. al quale è stato ascritto il delitto in imputazione i concorso con il M. e che non ha proposto ricorso per cassazione, il cui appello – interposto pure con atto tempestivamente depositato il 6 aprile 2023 – è stato dichiarato inammissibi sulla scorta dell’unico piano argomentativo posto a sostegno della ritenuta irritualità del gra dell’odierno ricorrente.
Invero:
ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod proc. pen., «nel caso di concorso di più persone uno stesso reato, l’ impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati»;
le Sezioni Unite hanno rilevato come «il fenomeno processuale dell’estensione dell’ impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimen cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all’articolo 587 cod. proc. pen., si risolve nella prospettazione di un (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull’impugnazione, della fondatezza motivo non esclusivamente personale, dedotto dall’impugnante diligente), verificarsi quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in fa del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato» (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 201305 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 26771 del 25/03/202 COGNOME, Rv. 281551 – 01; Sez. 5, n. L5446 del 17/02/2004, COGNOME, Rv. 228758 – 01);
«la disposizione dell’art. 587 cod, proc. penj è stata uniformemente interpretata com dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posiz
taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione» (Sez. 2, n 26771/2021, cit, che richiama Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2003, COGNOME, Rv. 231242),
– difatti, per quanto qui interessa, «davanti a situazioni riguardanti il pro sostanzialmente comuni a tutti gli imputati coinvolti (si pensi, ad esempio, al giudizio su un processuale incidente su più imputati in modo identico), non può non operare il fenomeno dell’estensione dell’ impugnazione in favore del coimputato non impugnante», poiché «si tratt di casi in cui i motivi di impugnazione investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su p imputati, che l’ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giust sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali» (cfr. Sez. 2, n. 26771/2021, c che – richiamando Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, COGNOME, Rv. 258155, e Sez. 2, n. 41 59 de 12/11/2019, Rv. 278226 – nella medesima ottica qui condivisa ha ritenuto assolutamente sovrapponibili al fine dell’effetto estensivo il «coimputato che non ha per nulla impugnat sentenza» e il «coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi» e h rimarcato il difetto di ragionevolezza di un diverso trattamento di costoro; cfr. pure Sez. 27398 del 06/04/2022, COGNOME, n.m.),
– nel caso in esame anche l’appello del D.L. come anticipato, interposto tempestivamente, quantunque con atto distinto rispetto a quello del coimputato – è stato dichiarato inammissib alla stessa stregua del gravame di quest’ultimo, facendo parimenti erronea applicazione dell’ar 581, comma 1-quater, cit.
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, dato che la persona offesa del delitto contestazione è un minore, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale d sentenza, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in ca riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente
GLYPH C.P.
e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti del coimputato appellante
GLYPH D.L.
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 24/09/2024.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE Il Presidente RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME i