Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
Questa Corte ha sempre ritenuto che il giudice di appello, quale giudice del merito, ben può, nell’ambito del devolutum, integrare la motivazione carente del giudice che ha il provvedimento impugnato.
Conseguentemente, in tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell’ambito del “devolutum”, integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola Ł espressione di un principio generale in tema di appello, come, d’altra parte, Ł previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della “notitia criminis”, in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall’art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della “plena cognitio”, nei limiti dei motivi proposti. (Sez. 6, n. 1108 del 03/03/2000, COGNOME, Rv. 215849 – 01)
Anche nella materia delle misure di prevenzione, la corte d’appello ha una cognizione piena, pur se delimitata, in forza dell’effetto devolutivo, dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento ancorchØ trascurati dal primo giudice. (Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino, Rv. 284684 01)
In ragione del richiamato principio devolutivo che opera sempre in grado di appello, ed anche in ambito cautelare e delle misure di prevenzione, il giudice di secondo grado, rilevando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal Buda, ha correttamente fondato la conferma della statuizione di responsabilità su altri elementi di prova, già facenti parte del compendio probatorio ma non valutati in alcun modo, perchØ ritenuti pleonastici a fronte del riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato.
Con ciò, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non incorrendo in alcuna violazione di legge, proprio in ragione del richiamato principio devolutivo che gli consentiva, nell’ambito dei capi e punti della decisione oggetto di gravame, di riconsiderare l’intero compendio probatorio utilizzabile.
Per contro non Ł corretto quanto sostenuto dal ricorrente che, cioŁ, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non credibili le dichiarazioni dei testi, poichŁ in realtà tali dichiarazioni non sono neppure state prese in considerazione, essedo stato ritenuto assorbente quanto dichiarato dall’imputato in senso autoaccusatorio, unitamente al reperimento del coltello presso di lui.
NØ Ł fondata l’osservazione secondo la quale la decisione della Corte di Appello mostrerebbe delle analogie con il caso di un ribaltamento decisorio in appello, in forza della rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni e ciò sia perchØ nessun ribaltamento di decisione Ł avvenuto, posto che la Corte ha confermato la decisione del Tribunale e sia perchØ, come già osservato, il Tribunale non ha espresso alcun giudizio di attendibilità circa i testimoni.
1.3 Il terzo motivo Ł infondato.
In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento
della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicchØ di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319 – 01)
Al di là della erroneità della contestazione della recidiva nelle contravvenzioni, non vi Ł nØ nel provvedimento di primo grado, nØ in quello di secondo grado alcun esplicito riferimento al riconoscimento della recidiva; pertanto, si deve ritenere che tale contestazione, errata, si ribadisce, non abbia avuto alcuna incidenza nel trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME