Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27655 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME (cui 035rtuj) nato in Ecuador il 25/12/1979
avverso l’ordinanza emessa il 13 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova che ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova il 15/5/2017, confermata in appello il 3/7/2023 e divenuta irrevocabile il 16/11/2023.
Deduce la violazione degli artt. 629bis e 420bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha desunto la conoscenza della pendenza del processo dalla mera regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio per entrambi i gradi merito, eseguite per compiuta giacenza presso il domicilio eletto dal ricorrente (la sua abitazione), senza considerare che in data 2/12/2016 il difensore
di fiducia dell’imputato rinunciava al mandato in considerazione della mancanza di contatti con l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento tracciando i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali. Le Sezioni Unite hanno, a tal fine, affermato che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non potendosi considerare tale la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi come presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420); ciò ovviamente a condizione che non risulti che l’imputato ha rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure che lo stesso si è deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
In particolare, il Supremo Consesso, con riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420 -bis, nella formulazione vigente all’epoca della trattazione del processo di primo grado a carico del ricorrente, consentono di procedere in assenza, ha affermato che rilevano, a tal fine, oltre al caso in cui vi sia la prova positiva della conoscenza del processo, anche talune ipotesi tipizzate di conoscenza in cui l’interessato (con la dichiarazione o elezione di domicilio, la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia) ha avuto adeguata contezza delle accuse e quindi ha un onere di «tenersi informato». Si è, tuttavia, chiarito che da tali atti tipizzati, in quanto fonte dell’onere per l’imputato di tenersi informato, consegue una presunzione relativa -rispetto alla quale l’imputato può , dunque, fornire la prova contraria – che ha ad oggetto, non la conoscenza del processo, bensì la volontaria sottrazione a tale conoscenza.
Il processo può, quindi, ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell’imputato soltanto nel caso in cui questi, consapevolmente informato in termini
dettagliati, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.
In buona sostanza, come emerge anche dalla successiva riforma del processo in assenza, introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022, occorre tenere ben distinti i piani della regolarità della notificazione del provvedimento di vocatio in iudicium e della successiva più ampia verifica delle effettiva conoscenza da parte dell’imputato del processo a suo carico. Si tratta, all’evidenza, di questione da risolversi sul piano della prova, in ragione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali poter desumere la dimostrazione logica dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, o della volontaria sottrazione a tale conoscenza.
1.1. Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche ed ha sostanzialmente desunto la effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente dal solo dato formale relativo alla regolarità della notificazione, omettendo, tuttavia, di considerare le peculiarità del caso concreto che deponevano, invece, per una conclusione opposta a quella cui sono pervenuti i Giudici di merito.
Ciò in ragione, da un lato, della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia dell’imputato, intervenuta nelle more tra la emissione del decreto di citazione e la prima udienza dibattimentale, proprio in ragione dalla mancanza di contatti con il ricorrente, nonché dell’assenza di elementi sintomatici della effettiva conoscenza del processo desumibili dalla notificazione all’imputato dei decreti di citazione a giudizio per il primo e secondo grado di giudizio, entrambe avvenute tramite posta e perfezionatesi per compiuta giacenza. Come chiarito dalle Sezioni Unite, rispetto a tale quadro fattuale, connotato dall’assenza di chiari indicatori di conoscenza effettiva del processo da parte del ricorrente, appare priva di rilievo la circostanza, evidenziata dall’ordinanza impugnata, della notifica a mani dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando l’om essa comunicazione da parte del ricorrente del mutamento del proprio domicilio, trattandosi di condotta rilevante ai soli fini del procedimento di notificazione (cfr. art. 162 cod. proc. pen.), ma che non dimostra la effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato .
Sussiste pertanto, nel caso di specie, il presupposto della rescissione del giudicato, ossia la nullità assoluta del giudizio e della sentenza definitiva di primo grado, per l’incolpevole mancata conoscenza in capo al richiedente della celebrazione del processo celebrato nei suoi confronti. Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca delle sentenze della Corte di appello di Genova del 3/7/2023 e del Tribunale di Genova del 15/5/2017, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, revoca le sentenze della Corte di appello di Genova del 3/7/2023 e del Tribunale di Genova del 15/5/2017 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per per nuovo giudizio. Così deciso il 12 maggio 2025