Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35250  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza resa in data 3 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza emessa il 6 febbraio 2023 dal Tribunale di Ivrea con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alle pene di legge.
 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
 Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla, già sollevata con l’atto di appello, eccezione di nullità della sentenza e dell’intero
giudizio di primo grado ex artt. 156, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione all’imputato assente di tutti gli atti del procedimento, fra i quali l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione a giudizio, essendo stato il medesimo imputato detenuto dal 20 febbraio 2019 al 2 febbraio 2023, e comunque per mancata conoscenza effettiva della data dell’udienza.
Assumeva in particolare che le suddette notifiche erano state effettuate presso l’abitazione dei genitori del NOME, con i quali lo stesso, durante il periodo di detenzione, aveva perso ogni rapporto.
Deduceva inoltre che l’imputato non aveva mai nominato un difensore di fiducia e non aveva mai effettuato una elezione di domicilio, ed era assistito da un difensore d’ufficio con il quale non aveva mai avuto contatti.
Rassegnava che nella specie l’imputato era stato dichiarato assente senza che ne ricorressero le condizioni, così che si era verificata la nullità prevista dall’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., equiparabile a una nullità assoluta.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando che la Corte d’Appello aveva tratto elementi di prova anche dal silenzio serbato nel corso del processo dall’imputato, che non era mai comparso, senza considerare che quest’ultimo non era a conoscenza dell’esistenza di un processo a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Osserva la Corte che la notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio in primo grado risulta formalmente corretta poiché avvenuta nella residenza con la consegna di copia dell’atto a un familiare convivente e in assenza di dichiarazione dello stato di detenzione del NOME, ma è pur vero che, essendo l’imputato difeso da un difensore d’ufficio ed in vinculis alla data del processo, si pone la questione della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
In altri termini, occorre verificare se la pur valida notificazione della citazione a giudizio consentisse al giudice di procedere in assenza e di ritenere la regolare costituzione del rapporto processuale e volontaria la rinuncia dell’imputato a partecipare al processo.
Il tenore dell’art. 420-quater cod. proc. pen. rende evidente che il sistema è incentrato sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, a prescindere dalla regolarità formale delle notificazioni degli atti del processo effettuate nei suoi confronti.
Nel caso di specie non emerge la conoscenza da parte del NOME del decreto di citazione a giudizio, né le ragioni della sua volontaria sottrazione al processo.
Nel momento in cui il giudice ha disposto procedersi in assenza non vi era, pertanto, la prova della effettiva conoscenza della citazione in giudizio da parte del NOME, difeso d’ufficio.
La celebrazione del processo in assenza delle condizioni previste dall’art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. determina ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. la nullità della sentenza che travolge tutti gli atti successivi e comporta la regressione del procedimento al giudice di primo grado (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 37185 del 01/07/2019, COGNOME Torre, Rv. 277339 – 01, secondo cui la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 420bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado)
Si deve ribadire che nel caso di specie, per l’appunto, il giudice di primo grado, all’udienza del 21 ottobre 2022, ha dichiarato l’assenza dell’imputato, che si trovava in regime di detenzione, ancorché questi non fosse stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto e non avesse rinunciato a comparire, e non risultando altrimenti dimostrato, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, di un’elezione di domicilio o di un qualsivoglia contatto con il procedimento, che il NOME avesse avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza fosse dovuta a una scelta volontaria e consapevole.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea. Così deciso il 10/06/2025