Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39180 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a MERATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 28 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rescissione del giudicato avente ad oggetto la sentenza emessa in data 27 febbraio 2024 nei confronti di COGNOME NOME, irrevocabile il 2 aprile 2024.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva l’omessa conoscenza del processo penale da parte del ricorrente, assumendo che, a fronte di quanto affermato dalla Corte di merito in relazione al fatto che in data 7 agosto 2023 il COGNOME aveva ricevuto a mani proprie l’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare, in tal modo avendo avuto effettiva conoscenza del processo, il ricorrente aveva dichiarato al proprio difensore di non aver ricevuto tale notifica e di non avuto conoscenza del processo prima del passaggio in giudicato della sentenza.
In data 3 settembre la difesa del ricorrente depositava conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento in punto di fatto e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che, come già rilevato nel provvedimento impugnato, in effetti in data 7 agosto 2023 il COGNOME ha ricevuto a mani proprie la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale dell’udienza preliminare del 15 giugno 2023, udienza appositamente rinviata al 28 settembre 2023 per consentire l’integrità del contraddittorio.
In ragione di tale circostanza deve ritenersi che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del processo, e in particolare del tenore dell’accusa, considerato che dal contenuto degli atti notificatigli a mani proprie emergeva il tenore dell’accusa mossa nei suoi confronti.
Pertanto, correttamente il Giudice per l’udienza preliminare, all’udienza del 28 settembre 2023, ha dichiarato l’assenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025