Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la ORDINANZA del 30/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Etl:ore COGNOME, che h visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza, nell’interesse di NOME COGNOME, di rescissione del giudicato di cui alla sentenza Giudice di Pace di Napoli in data 13 giugno 2022, irrevocabile il 23 luglio 2022, con la stato condannato alla pena di euro 1.300,00 di multa oltre alle statuizioni civili, in reati di cui agli artt. 81 cpv- 582 – 612 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di procuratore speciale, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge un unico moti eccependo inosservanza dell’art. 157 cod. proc. pen. per avere, il Giudice di pace di erroneamente ritenuto perfezionata nei confronti dell’imputato la notifica del d citazione a giudizio disposta sia presso l’indirizzo in atti che presso il difensore. E ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti a seguit ricezione di una comunicazione da parte del difensore della costituita parte civil richiedeva il pagamento delle spese processuali liquidate dal Giudice; che l’intero giudi svolto in assenza dell’imputato; che la notifica del decreto di citazione a giudizio pres di residenza dell’imputato, a seguito di due successivi accessi in cui non era stato ri era perfezionata con il deposito dell’atto presso la Casa comunale, accompagnato spedizione della raccomandata in data 23/10/2019, restituita al mittente per co giacenza; la notifica presso il difensore di ufficio si compiva ritualmente mediante mezzo P.E.C. Sostiene il ricorrente che non sia stata acquista dal Giudice di merito dell’affettiva conoscenza del processo in capo all’imputato, deponendo in tal sen circostanza del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, sia la notifica difensore di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuov alla Corte di appello di Napoli.
2.La quaestio juris investe la regolare costituzione del contraddittorio processuale e la v dell’effettiva conoscenza del processo.
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b alla consultazione dell’incarto processuale – a cui il giudice di legittimità acced lel vizio dedotto ( error in procedendo sez. u., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, rv.220092) – emerge che il procedimento davanti al Giudice di pace di Napoli è stato iniziato senza e dichiarazione di domicilio; all’udienza del 07/10/2019 il Giudice di pace, rilevata la manc cartolina di ritorno, disponeva rinnovarsi la notifica della citazione in giudizio, da duplice forma: presso l’indirizzo di residenza dell’imputato e presso il difensore. prima, accertata la temporanea assenza dell’imputato in due successivi accessi, l’ giudiziario procedeva al deposito dell’avviso presso la Casa Comunale, e all’inv raccomandata informativa spedita il 23 ottobre 2019 mediante raccomandata n.6687026049
restituita al mittente per “compiuta giacenza”. Successivamente, il decreto veniva notifica correttamente anche al difensore di ufficio.
3. Il problema della verifica della conoscenza del processo va affrontato tenendo presente che ricorre una situazione che non prevede l’udienza preliminare e neppure l’avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di giudizio di competenza del Giudice di pace, e venendo in rilievo imputato assistito da un difensore di ufficio, il quale aveva dichiarato il domicilio presso l residenza.
Per dare soluzione alla questione proposta vanno premesse alcune considerazioni sia in ordine al processo celebrato in assenza dell’imputato, che al regime delle nullità.
3.1. Ai sensi dell’art. 420 bis commi 1 e 2 cod. proc. pen., infatti, il processo è celebrato in assenza dell’imputato quando l’imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi, ovvero quando “nel corso de/procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avvis dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”. Al di fuori di questi casi, come stabilito dal primo comma dell’art. 420 quater cod. proc. pen., “se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notifi all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria”.
Nell’ambito di una completa rilettura dell’istituto del processo in assenza, le Sezioni unit questa Corte hanno chiarito che “Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da pa dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicilia l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza de procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)” (Sez. Unite, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG NOME/ NOME Mhame Rv. 279420). Che non ci sia, poi, alcuna connessione tra la conoscenza dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e la conoscenza del processo risulta affermato anch dalle Sezioni unite ‘Innaro’, che hanno chiarito che quest’ultima deve essere riferita all’acc contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) P.v. P_IVA, Innaro). Dunque, l’operatività del principio espresso dalla sentenza NOME” risulta limitato alla notifica del vocatio in iudicium.
Come ha precisato la successiva giurisprudenza di legittimità, quindi, ove non sia stata accertata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l’effe conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del
giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regola formale delle notifiche che precedono l’instaurazione del giudizio, la verifica dell’ult requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264).
3.2. Perché il processo possa essere celebrato in assenza dell’imputato è necessario che vi sia la certezza che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, dovendosi altrimenti procedere a nuova notificazione, che va disposta ai sensi dell’art. 420-quater, comma 1 cod. proc. pen.. Non è cioè sufficiente, la regolarità formale della notifica, essendo necessario, allorquando l’imputato compaia, valutare la sussistenza di elementi dai quali trarre che l’imputato ha volontariament rinunciato ad assistere al giudizio o si è volontariamente sottratto al medesimo.
Va anche aggiunto che la conoscenza del processo da parte dell’interessato non può desumersi dalla mera elezione di domicilio presso il difensore dì ufficio, laddove manchi l’effet collegamento con quest’ultimo (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 – In motivazione la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta a regolarità formale delle notifiche che precedono l’instaurazione del giudizio, la veri dell’ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo).
3.3. La questione si pone con particolare delicatezza in relazione alla notificazione del decreto citazione diretta in giudizio per compiuta giacenza, non preceduto dalla notificazione dell’avvi di conclusione indagini, qualora l’interessato, nel momento dell’identificazione da parte de Polizia giudiziaria abbia indicato quale indirizzo per le comunicazioni la propria residenza.
L’ordinanza impugnata dà atto che all’imputato è stato notificato per compiuta giacenza il decreto di citazione diretta in giudizio, indirizzato presso la residenza, e sulla base d circostanza ha affermato che correttamente il giudice di pace abbia dichiarato l’assenza dell’imputato.
Nondimeno, nel caso – come quello in esame – in cui sia mancata la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ed intervenga il decreto di citazione diretta in giudizio, il pri del procedimento con il quale l’interessato ‘conosce’ il procedimento a suo carico coincide con l notificazione del decreto medesimo (cfr. Sez. Unite, NOME cit.). In questa situazione, infatti non è conoscenza del contenuto della formulazione dell’accusa, perché non ha preso effettiva contezza del decreto di rinvio a giudizio, essendosi la notificazione perfezionata per compiu giacenza, ma neppure può prevedere la sua formulazione, così sottraendosi volontariamente alla conoscenza effettiva del processo, perché non è stato avvertito dell’indagine e della su conclusione, non essendo, di conseguenza, nella condizione di attendere l’atto di convocazione in giudizio e divenendo, pertanto, la compiuta giacenza, che formalmente perfeziona l’atto di notificazione, elemento non dirimente in ordine alla conoscenza dell’instaurazione del processo. 3.4. Invero, come è stato già affermato, se la vocatio in ius, anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, può validamente derivare dalla notifica per compiuta giacenza, è necessario affinché possa affermarsi l’equivalenza fra compiuta giacenza e conoscenza del processo, che l’interessato sia stato messo quantomeno nella condizione di partecipare alla fase
procedimentale antecedente al rinvio a giudizio, attraverso la valida notifica dell’avvis conclusioni indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., altrimenti realizzandosi la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 552, comma 2 cod. proc. pen.. (Sez. 4 n. 20377 del 03/02/2021, Rv. 281177 ; conf. Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313).
3.5. Occorre, poi, considerare anche un altro dato, segnalato dalla Difesa ricorrente, e, cioè che, nel giudizio, la difesa venne rappresentata dal difensore di ufficio che, come si è già post in rilievo, secondo i richiamati approdi giurisprudenziali, non è elemento sufficiente a integra la certezza della effettiva conoscenza del processo, se non accompagnato dalla verifica dell’effettiva instaurazione di un contatto con l’imputato. Atale approdo le Sezioni Unite son pervenute ripercorrendo GLYPH l’evoluzione normativa in tema di garanzie difensive della partecipazione effettiva dell’imputato al processo penale, che ha portato al superamento del valore privilegiato conferito alla conoscenza legale degli atti del processo dal previgente codic di rito, basato sulla regolarità formale delle notifiche, che aveva dato luogo a un siste processuale che, a fronte della sufficienza di una evidente mera fictio di conoscenza del procedimento, garantiva la possibilità di difesa con il sistema della c.d. difesa di uffici consapevolezza della inidoneità della difesa di ufficio a garantire la certezza di u partecipazione consapevole al processo e una difesa piena ha prodotto la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato a differenziare il senso di partecipazione al processo dell’imputato, a seconda che egli sia munito di difensore di fiducia o di ufficio.
Posto che questa più attenta considerazione della effettiva conoscenza da parte dell’imputato della chiamata in giudizio, intesa come conoscenza degli atti in cui si eserci l’azione penale, si riverbera anche sui presupposti del giudizio di rescissione del giudicato, com è stato già affermato nella giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019, Rv. 277100; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210), va osservato che, nel caso di specie, manca qualsiasi elemento, non segnalato nell’ordinanza impugnata, dal quale possa desumersi l’effettiva instaurazione di un contatto tra difensore di ufficio e imputat essendosi limitata la Corte di appello ha dare atto della ritualità della notifica.
4.In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, che attenendosi ai richiamati principi, dovrà sanare il vuo argomentativo che si riscontra nell’atto impugnato laddove risulta del tutto obliterato il dov scrutinio delle ragioni dell’assenza dell’imputato, rectius, degli elementi da cui trarre il convincimento dell’affermata effettiva conoscenza del processo in capo all’imputato, come si ripete, apoditticamente ed erroneamente ricollegata alla mera circostanza della ritualità dell notifica del decreto di citazione a giudizio.
Alla luce dei menzionati criteri, non potendosi considerare utile la notifica del decreto citazione a giudizio secondo le forme della compiuta giacenza, risulta parimente non utile, o comunque, insufficiente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo gr eseguite presso il difensore di ufficio dell’indagato.Poiché la ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso degli enucleati principi di diritto, se ne impone l’annullamento per vizio d
motivazione; nel rinnovato giudizio, la Corte di merito verificherà, secondo le linee guid delineate dalla richiamata giurisprudenza, se sia avvenuta l’effettiva instaurazione del rapport professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato/imputato, tale da fai – ritenere con certezza che quest’ultimo avesse avuto conoscenza della accusa elevata a sua carico in sede di esercizio dell’azione penale, ovvero che si fosse volontariamente sottratto alla stessa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2023 Il Consigliere estensore