Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato la richiesta di rescissione della sentenza del Tribunale di Lucca del 18 novembre 2022 che aveva condanNOME il ricorrente per il delitto di ricettazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; la Corte rilevava che il ricorrente aveva eletto domicilio, in relazione al procedimento poi definito con la sentenza del Tribunale, presso la propria residenza, luogo ove la notifica sia dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., sia del decreto che disponeva il giudizio, non si era perfezionata, con la conseguente notifica al difensore di ufficio, ai sensi dell’art.
161 comma 4 cod. proc. pen. , circostanza che escludeva l’incolpevole ignoranza da parte dell’imputato del processo a suo carico.
2. Ha proposto ricorso la difesa di COGNOME NOME deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 420 bis cod. proc. pen., 24 e 111 Cost, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità. L’ordinanza, pur dando atto che presso il domicilio eletto l’imputato era risultato sconosciuto, aveva affermato in modo manifestamente illogico che il mancato ritiro dell’avviso di deposito della raccomandata con cui si comunicava il tentativo di notificare l’atto era da imputare al ricorrente; inoltre, l’avvenuta notifica degli atti di impulso dell’azione penale al difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non poteva equivalere alla presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato, tenuto altresì conto dell’assenza di contatto alcuno tra l’imputato e il difensore di ufficio nomiNOME; era stata confusa la formale regolarità della procedura di notificazione degli atti con la prova della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium da parte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti risulta che all’imputato, assistito per l’intera durata del processo da un difensore di ufficio, non è mai pervenuto alcun atto contenente la citazione a giudizio e il contenuto della relativa imputazione; infatti, pur risultando la regolarità formale dell’eseguita notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del successivo decreto di citazione a giudizio, secondo la disposizione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (essendo risultata impossibile la notifica di quegli atti presso il domicilio eletto dall’imputato nella fase delle indagini), non vi è prova che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’accusa elevata nei suoi confronti.
E’ stato affermato, infatti, che ai fini della richiesta di rescissione del giudicato l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in íudicium (secondo le analoghe indicazioni fornite, per la corrispondente fattispecie della restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali, da Sez. Unite, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01), sicché essa non può essere tratta dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 01, nella cui motivazione si è precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità
di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato). Va riaffermato, al riguardo, che il sistema di conoscenza legale del processo, in base a notifiche eseguite con modalità regolari secondo le disposizioni degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., non implica la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 – 01), che deriva solo dalla diretta cognizione dell’imputato del contenuto dell’atto contenente l’imputazione e la citazione a giudizio, ovvero dalla conoscenza mediata dal difensore, a condizione che sia dimostrata l’effettività dell’instaurazione del rapporto professionale e la sua prosecuzione sino al momento della notificazione della vocatio in iudicium.
La Corte territoriale, nell’attribuire al solo dato dell’avvenuta elezione di domicilio nel corso delle indagini il valore di elemento dimostrativo della conoscenza del processo, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto su enunciati, omettendo di verificare se fosse stata raggiunta la prova della effettiva conoscenza dell’atto di citazione a giudizio da parte dell’imputato; egualmente errata la conclusione cui è giunta l’ordinanza nel ritenere che l’omessa comunicazione del mutamento del domicilio costituisca indice di colpevole ignoranza dell’esistenza del processo, in difetto di prova della preordinata indicazione, ai fini dell’elezione di domicilio, di un luogo palesemente inidoneo all’esecuzione delle notificazioni.
Il provvedimento impugNOME deve, pertanto, esser annullato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio della richiesta di rescissione; il giudice del rinvio valuterà i dati processuali e gli altri elementi di fatto rilevanti apprezzare l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, alla luce dei principi di diritto su richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso l’ 11 luglio 2024
Estensore
La Presidente