Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 287/2022 RGSequestri del Tribunale di Roma del 11 maggio 2022;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 11 maggio 2022 il Tribunale di Roma, agendo nella qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato il ricorso con il quale NOME, in quanto esercente del locale RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pm in sede ed avente ad oggetto l’area già occupata da un manufatto edile la cui realizzazione, a dire del ricorrente, rientrando nel concetto di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del dPR n. 380 del 2001, non necessitando pertanto, di permesso a costruire, non integrava, neppure a livello meramente astratto, il fumus delicti.
Avendo il Tribunale contestato la destinazione del manufatto di cui alla provvisoria imputazione al mero soddisfacimento di “obbiettive esigenze contingenti e temporanee”, come sostenuto dal COGNOME onde giustificare la riconducibilità di esso alla edilizia libera, avverso la ordinanza reiettiva dell’incidente cautelare ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, articolando a tale fine due motivi di ricorso.
Il primo di questi ha ad oggetto la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il manufatto in sequestro non fosse destinato esclusivamente a soddisfare esigente contingenti e temporanee, sebbene in tale senso fosse stata prodotta una consulenza tecnica attestante il fatto che la sua realizzazione necessitava esclusivamente della produzione, regolarmente effettuata, di CIL.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell’indagato ha lamentato che la ordinanza del Tribunale del riesame fosse del tutto carente in ordine alla circostanza che il manufatto in questione ricadesse effettivamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e che la realizzazione dello stesso non fosse, data la sua tipologia, tuttavia esonerata dalla necessità di richiedere la relativa autorizzazione, così come previsto dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del dPR n. 31 del 2017 per quanto attiene alle installazioni eseguite su suolo RAGIONE_SOCIALE o privato, semplicemente ancorate al suolo senza opera murarie di fondazione destinate a rimanere in piedi per la sola durata di manifestazioni commerciali o di RAGIONE_SOCIALE e comunque per non oltre 120 giorni durante il singolo anno solare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso si evidenzia che la ragione per la quale il Tribunale di Roma ha ritenuto che il manufatto di cui al sequestro non rientrasse nel novero di quelli esentati dal permesso a costruire in quanto ricadenti nella edilizia libera era legata al fatto della circostanza che lo stesso – indubbiamente non di modesto ingombro in quanto costituito da una tensostruttura di forma quadrata avente il lato di ben 15 m e la altezza di oltre 3 m (e, pertanto, impegnante una superficie di oltre 150 mq ed una cubatura di circa 500 mc), cui è altresì accorpato un modulo prefabbricato avente la superficie di altri 12 mq circa – fosse stato stato realizzato, secondo quanto riferito dal ricorrente medesimo, per la “finalità di organizzare attività culturali per un periodo temporaneo e limitato, previa autorizzazione della RAGIONE_SOCIALE“, non ne era stata data alcuna dimostrazionesenza che di tali finalità sia stata data una più puntuale definizione né in sede di istanza di riesame né, si osserva ora, in occasione della attale impugnazione.
Va, d’altra parte, osservato anche che in occasione della presentazione di una istanza di restituzione del predetto manufatto, si era detto da parte del ricorrente che le esigenze che la sua edificazione erano destinate a soddisfare erano del tutto diverse e legate a tutt’altra causale che non quella indicata di fronte al Tribunale del riesame (nella specie si faceva riferimento al contenimento della epidemia di Covid-19).
Tali incertezze argomentative risultano correttamente evidenziate dalla ordinanza impugnata, unitamente al fatto che, a quanto risulta, il noleggio della struttura era rimontante all’ottobre 2021 quindi a ben oltre i 120 giorni prima della data di convalida del provvedimento cautelare, costituenti, secondo le stesse allegazioni del ricorrente, il limite massimo di durata di installazione di strutture del tipo di quelle rivendicate dal ricorrente.
Passando al secondo motivo di ricorso si rileva che con esso è stata lamentata una pretesa mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della esistenza del vincolo paesaggistico nella zona ove l’immobile è stato realizzato; la censura è sotto diversi profili inammissibile.
In primo luogo lo è in quanto in ogni caso, come sopra dimostrato, vi è nella condotta del NOME il fumus delicti del reato edilizio, per cui, anche ove sussistesse il vizio dedotto, tale dato non sarebbe tale da comportare la illegittimità della ordinanza impugnata, la quale si sosterrebbe, comunque, in
sq, ragione della GLYPH sussistenza del fumus della GLYPH ulteriore GLYPH imputazione provvisoriamente contestata all’indagato.
In secondo luogo la doglianza è inammissibile in quanto la stessa si basa sulla esistenza di una situazione eventualmente derogatoria rispetto alla ordinaria necessità del rilascio della autorizzazione paesaggistica che fungerebbe da condizione legittimante la realizzazione del manufatto in sequestro, cioè che si tratti di un manufatto avente una finalizzazione commerciale, espositiva ovvero legata alla installazione di spettacoli o di altri eventi similari, limitatamente alla durata nel tempo di particolari manifestazioni pubbliche che non ha trovato, come dianzi rilevato, alcuna base dimostrativa nelle allegazioni di parte ricorrente.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, visto lOart. 616 cod. pro. Pen., a condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente