Eccezione Tardiva: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze e dei termini procedurali non è una mera formalità, ma un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo come una eccezione tardiva possa compromettere irrimediabilmente l’esito di un ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una presunta nullità procedurale: le conclusioni scritte del Procuratore Generale erano state, a suo dire, inviate in ritardo. Questo vizio, secondo la difesa, avrebbe dovuto invalidare il procedimento.
Tuttavia, la questione centrale non era tanto l’effettivo ritardo, quanto il momento in cui tale vizio era stato sollevato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta tardività delle conclusioni del Procuratore, ma si è concentrata su un aspetto puramente procedurale: il momento in cui la nullità è stata eccepita dalla difesa. Secondo i giudici, il ricorso era basato su un motivo manifestamente infondato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio dietro l’Eccezione Tardiva
Il cuore della motivazione risiede nel principio della tempestività delle eccezioni. La Corte di Cassazione ha spiegato che la nullità derivante dal tardivo deposito delle conclusioni del pubblico ministero, anche se sussistente, doveva essere eccepita in modo tempestivo.
La legge processuale, supportata da una consolidata giurisprudenza (richiamata nel provvedimento), stabilisce precisi termini per sollevare determinate questioni. In questo caso specifico, l’eccezione avrebbe dovuto essere presentata tramite memorie da depositare entro cinque giorni dall’udienza. Poiché la difesa non ha rispettato questa scadenza, ha perso il diritto di far valere quel vizio procedurale. Un’eccezione presentata oltre i termini previsti è, per l’appunto, una eccezione tardiva e non può essere presa in considerazione dal giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Dimostra che la sostanza di una doglianza può essere vanificata da un errore di forma, in particolare dal mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice di procedura. La diligenza nel monitorare e rispettare le scadenze processuali è cruciale. Anche l’argomento giuridico più solido può rivelarsi inefficace se non viene proposto al momento giusto e nel modo corretto. La decisione rafforza la necessità di una gestione strategica e meticolosa del contenzioso, dove la forma assume la stessa importanza della sostanza per la tutela dei diritti.
Cosa succede se un vizio procedurale non viene contestato entro i termini previsti dalla legge?
Si perde il diritto di contestare quel vizio. L’eccezione viene considerata tardiva e il motivo di ricorso basato su di essa sarà ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione relativa al tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non è stata sollevata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’udienza, configurandosi come una eccezione tardiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 07/08/1972
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di Monteseno Eliseo avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che l’eccepita nullità derivante dal tardivo invio delle conclusioni scritte del Procuratore generale è manifestamente infondata, posto che la stessa doveva essere tempestivamente eccepita con le memorie da depositarsi entro cinque giorni dall’udienza (Sez.6, n. 1107 del 6/12/2022, dep.2023, n. 284164);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024