Eccezione di nullità tardiva: quando un vizio di notifica non salva dal rigetto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: i vizi procedurali devono essere eccepiti nei tempi e nei modi corretti. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile a causa di una eccezione di nullità tardiva, sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza del rispetto delle scadenze processuali e sui limiti del giudizio della Cassazione.
Il caso: notifica e ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato in appello, presentava ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo, di natura prettamente procedurale, denunciava la presunta nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Secondo la difesa, l’atto avrebbe dovuto essere notificato presso la casa circondariale dove l’imputato era detenuto, e non presso il domicilio dichiarato o al difensore. Il secondo motivo, invece, contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente trovata in suo possesso, chiedendo di fatto una diversa interpretazione delle prove.
L’analisi della Corte sulla eccezione di nullità tardiva
La Suprema Corte ha liquidato il primo motivo come manifestamente infondato e, soprattutto, tardivo. Gli Ermellini hanno chiarito che la notifica era stata eseguita ritualmente, prima presso il domicilio dichiarato dall’imputato (ai sensi dell’art. 157 c.p.p.) e, successivamente, presso il difensore (ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.).
Il punto cruciale, però, risiede nella tempistica dell’obiezione. La Corte ha sottolineato che l’eventuale nullità derivante da un errore di notifica rientra nel cosiddetto ‘regime intermedio’. Questo significa che non può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento, ma deve essere eccepita entro termini precisi. In questo caso, l’obiezione avrebbe dovuto essere sollevata nelle conclusioni del giudizio di appello. Proporla per la prima volta con il ricorso per cassazione è stato ritenuto, senza mezzi termini, tardivo.
I limiti del giudizio di legittimità
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La difesa chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ovvero di riconsiderare le prove per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito sulla finalità della detenzione di droga. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una simile operazione. Il ruolo della Cassazione non è quello di un ‘terzo grado’ di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, il principio di preclusione, secondo cui i vizi procedurali devono essere denunciati non appena se ne ha la possibilità, per evitare che il processo venga rallentato da eccezioni strumentali o tardive. La nullità a ‘regime intermedio’ è sanata se la parte interessata non la eccepisce tempestivamente. In secondo luogo, la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno condotto l’istruttoria, ma solo controllare la legalità e la logicità del percorso decisionale seguito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in commento è un monito per gli operatori del diritto. Dimostra che la strategia difensiva deve essere attenta e tempestiva. Un’eccezione procedurale, anche se potenzialmente fondata, perde ogni efficacia se non viene sollevata nel momento processuale corretto. Attendere il giudizio di Cassazione per denunciare vizi che dovevano essere rilevati in appello si traduce in una condanna certa all’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando va sollevata un’eccezione di nullità per un difetto di notifica dell’atto di citazione in appello?
Deve essere sollevata nel corso del giudizio di appello e non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato tardiva l’eccezione di nullità?
Perché la nullità relativa alla notifica del decreto di citazione in appello è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita entro i termini del giudizio in cui si è verificata, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 12/05/1988
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce l’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello presso la Casa circondariale, ove medio tempore era stato ristretto, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità;
Considerato che è il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il decreto di citazione in appello è stato ritualmente notificato all’imputato, prima presso il domicilio dichiarato nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. e di seguito presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.;
Rilevato, ad ogni modo, che l’eccezione di nullità è stata tardivamente proposta con il ricorso per cassazione (e non nelle conclusioni del giudizio di appello), in quanto la nullità relativa alla notifica del decreto di citazione i appello in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato è a regime intermedio (ex plurimis: Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810);
Considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibilmente volto a pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.