Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di LECCE nel procedimento a carico di: COGNOME nato a CARMIANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del G.i.p. salentino con cui veniva rinnovata la custodia caute nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME accusato di estorsione continuata. Il precedente provvediment cautelare era stato dichiarato inefficace per violazioni procedurali.
Il ricorso in Cassazione del Pubblico Ministero di Lecce è basato su un unico motivo ch contesta l’assunto su cui è fondato il provvedimento che ha annullato il titolo caute consistente nella necessità, non soddisfatta, dell’esposizione di eccezionali esigenze caute specificamente motivate.
Sia il AVV_NOTAIO che il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, hanno inviato memorie per PEC. Il primo ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato mentre il secondo ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
lI ricorso è inammissibile poiché basato su un unico motivo manifestamente infondato e sostanzialmente generico.
A ben vedere, quale che sia l’interpretazione che si ritenga di preferire dell’art.309 10 c.p.p., come illustrata nelle sentenze di questa Corte che si sono nel tempo occupate di significato concreto all’espressione “eccezionali esigenze cautelari specificamente motivat parametro richiesto non risulta affatto soddisfatto nel caso concreto, al contrario di qu asserisce nel ricorso.
Infatti, anche a voler dar seguito all’orientamento espresso nella pronuncia indicat ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica di Lecce (Sez.1, sent. 806 del 15 novembre 2022 Avventurato, Rv.284039-02), secondo cui non sarebbe necessario un quid pluns né un quid novi in termini di elementi indiziali o di gravità cautelare rispetto all’esposizione post dell’ordinanza divenuta inefficace, è pur sempre necessaria l’intrinseca eccezionale rilev delle esigenze cautelari, con la relativa, adeguata, motivazione.
In altre parole, la situazione cautelare, per le caratteristiche della condotta e dell’a soprattutto per il tipo di bene giuridico esposto a potenziale aggressione, deve prese connotazioni di tale gravità da costituire un impellente rischio per la comunità o per l’in tale da non poter essere rimosso o evitato se non con la ri-emissione di un provvedimen cautelare in sostituzione di quello che aveva già perduto efficacia, vuoi per ragioni sosta vuoi per ragioni procedurali.
Infatti, la sentenza citata (n.806/22, Avventurato), dopo aver superato interpretazion enfatizzino il parametro dell’attualità o della certezza del pericolo (Sez. 6, n. 85 novembre 2016, COGNOME, Rv. 269540 e Sez. 6, n. 53124 del 16 novembre 2017, COGNOME, Rv. 271653, rispettivamente) ovvero della “straordinaria intensità” dello stesso (Sez. 2, Ordin n. 47617 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268429) giunge alla conclusione che l’eccezionalità de esigenze cautelari debba essere individuata nella “consistenza del pericolo per la colletti introducendo nel giudizio anche la valutazione sui beni giuridici tutelati dalla applicazio ordinanza cautelare.
La valutazione della eccezionalità delle esigenze cautelari, pertanto, secondo l’opz ermeneutica preferita ed indicata dal Pubblico Ministero, va effettuata principalmen considerazione del bene giuridico tutelato, cioè del suo valore per la comunità e per l’indi
Ebbene, tale fondamentale aspetto è totalmente ignorato nel ricorso, che si concent piuttosto (pg.3, in fondo) sulla motivazione dell’ordinanza ri-genetica, ritenuta “più che … in punto di esigenze cautelari, pericolosità del soggetto… rischio di reiteraz condotta delittuosa…, pericolo di inquinamento”, senza tuttavia alcun riferimento al r contestazione ed alla rilevanza dei beni giuridici coinvolti. Al punto che il rico addirittura ritenere non necessaria la motivazione delle eccezionali esigenze cautelari a della ri-emissione del provvedimento, laddove afferma (a pg.4) che essa (motivazione del eccezionali esigenze) non viene richiesta “neppure in caso di annullamento del ti
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custodiale per ragioni sostanziali”, richiamando una sentenza (Sez. 3, n. 38408 del 10 gennaio 2018, Costanzo, Rv. 275154 – 01) che invece in motivazione (pg. 4) ben spiega le ragioni della diversità di regime tra l’ipotesi dell’art.309, comma 10, e 309, comma 9, c.p.p. osservando ch “solo nel primo caso è prevista dall’ari. 309, comma 10 cod. proc. pen. per la sua rinnovazion la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, a differenza della disposizione contenuta comma 9 dello stesso articolo che, nel disciplinare i presupposti legittimanti l’annullamento parte del Tribunale del riesame, non fa alcun riferimento alla necessità di condizioni partico per rinnovare la misura. Diversità questa che trova la sua spiegazione nel fatto ch costituendo la perdita dell’efficacia una caducazione definitiva del provvedimento in quanto ricollegata al mancato rispetto dei termini perentori per consentire l’adeguata valutazione d presupposti per l’adozione della misura cautelare da parte del giudice del riesame, la sua rinnovazione configura, a tutela della posizione dell’indagato raggiunto da un provvedimento che attinge alla libertà personale anteriore rispetto alla pronuncia sul merito, un’ipotesi eccezionale che, proprio perché tale, può essere supportata solo dall’eccezionalità delle sottostanti esigenze cautelari a salvaguardia delle contrapposte esigenze di sicurezza della collettività. Al contrario, l’annullamento disposto in sede di gravame a fronte di un motivazionale non determina la caducazione dei presupposti, ove esistenti, legittimant l’adozione della misura cautelare che perciò ben può essere rinnovata con un nuovo provvedimento: è quindi evidente che trattandosi della stessa misura oggetto del precedente annullamento da parte del giudice del riesame in presenza di vizi che attingono provvedimento, nulla di diverso può essere previsto per la sua rinnovazione, una volta che si sia provveduto all’eliminazione dei vizi attraverso la valutazione degli elementi in preceden pretermessi, rispetto ai presupposti legittimanti la pronuncia dell’ordinanza genetica. Quindi in tal caso si è in presenza di un vizio del provvedimento cautelare che, ripercuotendosi s medesimo ne consente la rinnovazione alle stesse condizioni, nell’ipotesi di cui all’art. 309 comma 10 cod. proc. pen. sussiste invece un vizio del procedimento cautelare che preclude la ri· ello ste · · e/v – GLYPH nt ch ne ci tituisc l’o· tto s non GLYPH con izioni differenti” (sottolineatura aggiunta). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, obliterando la necessità delle esigenze cautelari di eccezionale pregnanza e della relativa motivazione, il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento risultando perciò aspecifico, oltre che manifestamente infondato.
Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 Il Co sigliere r latore GLYPH
La Presidente