Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha conclusochiedendo
udito il dif h/S/0re
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Mantova, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen. in quella di mesi otto di reclusione’, ha altresì ridotto la durata della sospensione della patente di guida, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Era contestato al ricorrente di avere, alla guida di un autoarticolato, cagionato la morte del motociclista COGNOME NOME. L’imputato, percorrendo la INDIRIZZO di Ponnponesco, con direzione Dosolo-Viadana, giunto ad un incrocio, per colpa generica ed in violazione dell’art. 145 cod. strada, ometteva di dare la dovuta precedenza al conducente del motociclo, il quale si scontrava con l’autoarticolato perdendo la vita in conseguenza delle gravissime lesioni riportate.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Violazione degli artt. 43 cod. pen., 145 cod. strada e 27 Cost.
I motivi di doglianza sono preceduti da un’articolata premessa riguardante l’evoluzione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di reat colposi, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la perimetrazione della gestione del rischio a cui è tenuto colui il quale rivesta una posizione di garanzia, e la necessità di una personalizzazione della responsabilità penale che rifugga, nella materia che occupa, dalla deriva di una colpa oggettiva o da posizione.
In relazione al caso in esame, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, nella fattispecie concreta verificatasi, mancherebbero due essenziali elementi strutturali della responsabilità colposa ascritta all’imputato: difetterebbe il presupposto fattuale richiesto dall’art. 145 cod. strada e l’evento inteso in senso normativo, non essendo dipesa dalla condotta dell’imputato la morte del conducente del motoveicolo.
Quanto al primo profilo, ad avviso della difesa le traiettorie dei due veicoli non stavano per intersecarsi, come la norma prevede, perché nel momento in cui l’imputato ha iniziato la manovra di svolta a sinistra il veicolo della vittima s
trovava ad una distanza di circa 112 metri dall’incrocio. Pertanto, non si sarebbe verificato il presupposto per l’applicazione della norma contestata.
Quanto al secondo profilo, non sussisterebbe l’evento normativamente inteso, in quanto non si sarebbe verificata la concretizzazione del rischio previsto dalla regola cautelare contestata. La concretizzazione del rischio impone di verificare ed accertare che la regola cautelare che si assume violata sia strettamente collegata all’evento che detta regola si prefiggeva di evitare.
Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere che l’evento infausto sia unicamente dipeso dalla pericolosa condotta di guida della vittima, che, negligentemente e imprudentemente’ procedeva ad una velocità doppia (stimata in 130-140 km/h) rispetto al limite stabilito sulla strada. Il comportamento della vittima, nel caso di specie, integrerebbe un’ipotesi di c.d. “rischio elettivo”, determinando la collocazione dell’evento concreto al di fuori del rischio che la regola cautelare trasgredita dal ricorrente mira a prevenire.
II) Violazione degli artt. 43 cod. pen. e 27 Cost.; mancanza di rimproverabilità soggettiva; mancanza di colpevolezza sub specie di carenza della c.d. prevedibilità in concreto.
La difesa lamenta altresì la carenza del requisito della c.d. “prevedibilità in concreto”.
Nel momento in cui l’imputato ha iniziato la manovra di svolta a sinistra, il motociclo si trovava ad una distanza di 112 metri; era impossibile per il ricorrente intravedere il motoveicolo che si avvicinava, sbucato dal lato sinistro di un altro autocarro che si trovava sulla carreggiata. Pertanto, a causa del ridottissimo lasso di tempo utile a scorgere la vittima, mancherebbe il requisito della rinnproverabilità soggettiva in capo all’imputato. Quand’anche il COGNOME si fosse preoccupato di perlustrare con lo sguardo la strada che stava impegnando, non avrebbe avuto il tempo di approntare una diversa manovra atta a scongiurare lo scontro.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata è sorretta da adeguato apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
I giudici di merito hanno correttamente individuato nell’art. 145 cod. strada la regola cautelare violata, che la difesa esclude sulla base di argomentazioni non condivisibili.
L’assunto in base al quale la suddetta regola cautelare non si attaglierebbe al caso in esame è destituita di fondamento.
L’art. 145 cod. strada, ai commi 1 e 2, GLYPH prevede: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
I due veicoli coinvolti nello scontro erano in procinto di impegnare l’incrocio e avevano traiettorie convergenti verso detto punto; il motoveicolo, provenendo da destra, aveva un diritto di precedenza che non è stato rispettato dall’imputato.
La distanza del motoveicolo dall’incrocio, nel momento in cui l’autoarticolato ha incominciato la svolta, non incide sul diritto di precedenza e sulla cautela imposta dalla norma al conducente proveniente da sinistra di accertarsi che non provengano altri veicoli da destra. Irrilevante si appalesa, ai fini della esclusione della violazione della norma cautelare e della responsabilità dell’imputato, la velocità tenuta dalla vittima.
Come ha correttamente rammentato il giudice di primo grado, citando copiosa giurisprudenza di legittimità, e ribadito la Corte di merito nella sentenza impugnata, la velocità eccessiva tenuta dal motoveicolo non può assurgere ad elemento assolutamente imprevedibile, suscettibile di recidere il legame tra l’evento e la regola cautelare violata .
La velocità eccessiva della vittima rileva, infatti, ai fini dell’eventual concorso di colpa ed ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7, cod. pen., già riconosciuta nella fattispecie in esame.
In conclusione, quanto alla doglianza riferita alla c.d. “imprevedibilità dell’evento”, va ribadito il prevalente orientamento di legittimità, secondo il quale la causa sopravvenuta può essere considerata causa esclusiva dell’evento solo quando presenti i caratteri dell’assoluta anormalità ed eccezionalità, così da essere del tutto imprevedibile. Nell’ambito di un sinistro stradale, non costituisce circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica il fatto che altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente. Il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità.
Quanto poi all’ulteriore profilo di doglianza, attinente alla visibilità concreto del motociclo ed alla “rimproverabilità soggettiva” dell’evento, la censura è stata adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale.
Il Tribunale, con argomentazione logica, ripresa e condivisa dalla Corte di appello, ha evidenziato come le concrete circostanze spazio-temporali in cui ha avuto luogo il sinistro consentissero l’avvistamento del motociclista all’approssimarsi dell’incrocio, sebbene questi viaggiasse a velocità non consentita (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado:”i veicoli si trovavano su un rettilineo, era giorno, le condizioni atmosferiche erano ottimali’).
La difesa, nel riproporre la doglianza in termini puramente avversativi, prospetta una diversa ricostruzione del fatto che non può essere delibata in sede di legittimità al cospetto di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa. Giova evidenziare che, in base al consolidato orientamento di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679, così massimata: “La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione”).
La Corte di merito ha escluso l’ipotesi ricostruttiva alternativa prospettata dalla difesa, esprimendo sul punto congrua motivazione; pertanto, in base all’orientamento richiamato, non è consentito alcun intervento correttivo di questa Corte.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il iPresident e