Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29558 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 15/02/1965
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciat dal Tribunale di Brescia in data 6 luglio 2023, ha riconosciuto l’eccesso colposo ex artt. 55 e 590 cod. pen. in relazione al capo a), conseguentemente riducendo l pena complessiva inflitta a NOME COGNOME in mesi due di reclusione e concedend all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, entro mesi sei a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha confermato nel rest l’affermazione di colpevolezza dell’imputato chiamato altresì a rispondere del reat di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. (capo b).
1.1. L’imputato è accusato di avere colpito, in data 3 luglio 2019, con due pugn al viso, NOME COGNOME, con un mazzo di chiavi usato come tirapugni, nonché sferrandogli un calcio in pieno petto, cagionandogli lesioni personali, giudic inizialmente guaribili in giorni 6, con prognosi poi prolungata a giorni All’imputato veniva altresì contestato di avere minacciato la persona offesa, averle rivolto le parole “ti ammazzo, vaffanculo! Tu non sai chi sono io! Adesso prendo e ti cambio i connotati!”. Insorta per un banale diverbio stradale, la vice veniva diversamente raccontata dal COGNOME e dall’imputato. Il Tribunale, i ragione del racconto dettagliato e logico, aveva ritenuto credibile la versione fatti offerta dalla persona offesa, secondo cui il COGNOME, a fronte delle rimostra lui rivolte per il suo comportamento, tirava calci all’auto del COGNOME, profferi anzidette minacce, e sferrava calci e pugni a quest’ultimo quando era sceso dall’auto. Nella colluttazione che ne era seguita, il COGNOME riportava graffi al che ha asserito essere stati provocati dalla chiave che l’imputato teneva in ma 17 a . e durante il pestaggio. La Corte territoriale ha invece ritenuto di non versione dei fatti resa dal COGNOME in ordine all’aggressione subita, osserva come non vi fosse alcun teste a suo favore sul punto, non fossero stati dimostrat danni alla carrozzeria della sua auto per effetto dei calci sferrati dall’impu risultasse poco plausibile l’atteggiamento pacato con il quale la persona offe ‘C insultata, assume di essersi rivolta al COGNOME, dopo essersi Vt 1.~: sin da subito sulle sue tracce ed averlo raggiunto in una via limitrofa, quando questi si fermato. La Corte di appello aveva dunque reputato non distonico con la provocazione subita dal COGNOME e il conseguente anelito di vendetta quanto riferit dai testi oculari COGNOME e COGNOME e cioè che fosse stato il COGNOME ad aggred fisicamente per primo il COGNOME, allorché questi aveva parcheggiato l’auto e non e ancora sceso da essa, aprendogli la portiera e chinandosi al suo interno qua cercasse di colpirlo. La Corte di merito ha affermato che le lesioni subite COGNOME, provocate con più atti aggressivi, pur «se originate da un chia orro I Act 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
intendimento difensivo», sono risultati esorbitanti rispetto alle allegate necessi difesa, sostenendo che la mole imponente della persona offesa, il suo atteggiamento repentinamente aggressivo «rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua vo violenta del COGNOME come eccesso colposo».
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che artico due motivi:
2.1. GLYPH Con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 55 e 590 cod. pen. in riferimento alla nozione di “scusabile superamento della proporzione tr offesa e difesa”, in tema di eccesso colposo. In primo luogo, la difesa evidenzia ch nella motivazione della sentenza impugnata, manca qualsiasi riferimento alla sussistenza delle minacce, per le quali la difesa aveva chiesto l’assoluzione, d che può dirsi che esse siano state di fatto ritenute insussistenti. La senten appello sarebbe carente anche in riferimento all’inquadramento dei fatti di cui capo a). La Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha parl di “scusabile superamento” della proporzione tra offesa e difesa, mentre l’ecces colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra difesa offesa venga meno per colpa, intesa come errore “inescusabile”. Le condotte messe in atto dall’imputato dovrebbero essere scriminate ai sensi dell’art. 52 cod. pen quanto completamente ricadenti nella legittima difesa;
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, lamenta la mancata assunzione della testimonianza di NOME COGNOME persona presente nelle vicinanze al momento dei fatti, già domandata in appello con apposita richiesta di rinnovazione istruttoria tratterebbe di testimonianza decisiva proprio alla luce dell’overtuming, atteso che sarebbe doveroso appurare se e come si siano superati i limiti della legittima difesa.
GLYPH Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
In data 11 marzo 2025, è pervenuta memoria di replica dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato.
In data 13 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso e l’integrale conferma d sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova preliminarmente ricordare che l’accertamento della legittima difesa deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculia circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non ex post -l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costit dell’esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016 – de 01/08/2016, Bravo, Rv. 267473). Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, peraltro, la necessità di difendersi e la proporzione tra la di l’offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze de vicenda (apprezzate ex ante), l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/200 – dep. 29/09/2006, COGNOME ed altro, Rv. 235181). Sussiste invece l’eccesso colposo nel caso in cui l’agente, minacciato da un pericolo attuale un’offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione de diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e off . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, l’assunto della Corte territoriale per il quale «la imponente della persona offesa, il suo atteggiamento aggressivo e la repentinità de suo fare aggressivo rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua volta viole del COGNOME come eccesso colposo» è erroneo rispetto ai principi appena richiamati contraddittorio, atteso che, come si è detto, l’eccesso colposo si verifica quand
giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa appunto come errore inescusabile. Sulla base della ricostruzione dalla stessa operata, richia
nei termini più sopra evocati, la Corte di appello avrebbe dovuto porsi il tema de ricostruzione dei limiti dell’eccesso colposo. L’errore «scusabile», determinato, n
stesse parole del Giudice territoriale, dalla mole imponente della persona offesa, suo atteggiamento aggressivo e della repentinità del suo fare aggressiv
condurrebbe invero all’affermazione della sussistenza della causa di giustificazio della legittima difesa e non all’eccesso colposo che, per sua natura, presuppone
sussistenza di una colpa che si concreta in un errore inescusabile.
Quanto al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. di cui al capo b)
sentenza impugnata nel “confermare nel resto” ha confermato la condanna per il reato di minaccia, rispetto al quale tuttavia non spende una sola parola,
integrandosi una mancanza assoluta di motivazione sul punto.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, pe nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, cui viene al
demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presen giudizio di legittimità. La s ‘ r ts -h i r f íescindente di tale epilogo -cleterriiirra l’ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Brescia, cui demanda altresì la regolamentazione del spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il/President