Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio scorso, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio quella della Corte di appello di Lecce del 16 dicembre 2022, che aveva confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati – tra altri – di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capi d’imputazione M ed Y), per i quali ella si trova tutt’or sottoposta a custodia cautelare in carcere.
Con successive note, rese ad evasione di richieste di chiarimento formulate dal Presidente della Corte territoriale investita del giudizio di rinvio, il Presiden del Collegio che ha emesso la sentenza rescindente ha precisato, in prima battuta, che «l’annullamento con rinvio è avvenuto anche con riferimento alla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 416-bis, c.p. (capo M) e sul qualificazione giuridica in ordine a quello di cui al capo Y, oltre ad altri profili q saranno meglio precisati nella motivazione della decisione»; e quindi ha aggiunto che «l’annullamento comporta… la reviviscenza della sentenza di primo grado ed è sulla base dei titoli di reato di quella decisione che dovranno essere condotte le valutazioni riguardanti la scadenza o meno del termine di fase di cui all’art. 303, co. 2, c.p.p.».
Adita dall’interessata con istanza di declaratoria d’inefficacia della misura cautelare in atto, per l’avvenuto decorso del relativo termine di durata, la Corte d’appello procedente ha disatteso la richiesta, rilevando: a) che l’annullamento con rinvio in punto di responsabilità riguardava soltanto il delitto di cui all’art. 41 bis, cod. pen., mentre per quello di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, l’annullamento era avvenuto solo sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, con conseguente conferma del giudizio di responsabilità; b) che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile nel resto il ricorso dell’imputata, dovendo perciò ritenersi che, per gli ulteriori reati in relazione ai quali la misur cautelare risultava applicata, l’affermazione di responsabilità fosse definitiva.
Avverso tale decisione l’imputata ha interposto appello a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., sostenendo che non si fosse in presenza di un annullamento parziale, non avendo la Corte di cassazione dichiarato l’irrevocabilità di alcuna parte della sua decisione, a norma dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., e che dovesse perciò trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., stando alla quale il termine di durata della misura, pari a tre anni, era già allora decorso.
Il Tribunale dell’appello ha accolto l’impugnazione per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, ma non per quello di cui al citato art. 74, rilevando che per il primo non era intervenuto il giudicato parziale sulla responsabilità, dovendo perciò trovare applicazione il termine di fase, a norma dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen.; per il secondo, invece, non essendo più in discussione l’affermazione di colpevolezza ma soltanto la qualificazione giuridica del fatto, si sarebbe dovuto fare riferimento ai diversi termini di durata complessiva della misura, stabiliti dal comma 4 del medesimo art. 303, che, nello specifico, non erano decorsi.
Impugna tale decisione l’imputata, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, contestando la correttezza giuridica dell’affermazione per cui si sarebbe in presenza di un giudicato parziale nel caso di annullamento con rinvio in punto di qualificazione giuridica del fatto di reato accertato come commesso dall’imputato. Di conseguenza – si sostiene – dovrebbe trovare applicazione la disciplina del comma 2 dell’art. 303, cit., anziché quella del successivo comma 4.
Si lamenta, inoltre, l’assenza di motivazione in punto d’inefficacia della misura cautelare per tutte le residue imputazioni per le quali è stata confermata la sentenza di condanna, avendo il Presidente del collegio della Corte di cassazione affermato, nella sua nota, che l’annullamento della sentenza d’appello è stato pronunciato anche per «altri profili» che sarebbero stati meglio precisati nella motivazione della decisione».
Ha depositato memoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, sul presupposto della non correttezza giuridica dell’affermazione per cui l’annullamento con rinvio solamente in punto di qualificazione giuridica del fatto determinerebbe il giudicato parziale sulla colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, alla data della presente decisione, la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte non risulta depositata, deve concludersi per l’infondatezza del ricorso.
Sia il Tribunale che i difensori ricorrenti sembrano in verità incorrere nel medesimo errore giuridico: quello, cioè, di considerare alternative tra loro le disposizioni dei commi 2 e 4 dell’art. 303 del codice di rito e, come tali, destinate a disciplinare differenti ipotesi di decorrenza dei termini.
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Così, però, non è.
V’è, piuttosto, che, in tutti i casi di annullamento con rinvio (salvo quelli d chiaro giudicato parziale, in cui si possa procedere ad esecuzione provvisoria della sentenza), la disciplina di riferimento è quella dell’art. 303, comma 2, cit. (come del resto ha rappresentato claris verbis in una delle sue note il presidente del collegio che ha emesso la sentenza rescindente, sebbene con un’indicazione “extra ordinem” e, come tale, di per sé non vincolante).
La disposizione dell’ultima parte del precedente comma 1, lett. d), dello stesso articolo, infatti, secondo cui, in caso di “doppia conforme” di condanna, si deve aver riguardo ai soli termini massimi stabiliti dal successivo comma 4, riguarda soltanto il grado di legittimità. Non ha alcun rilievo, dunque, stabilire se, presenza di un annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica di una data condotta, com’è avvenuto nello specifico, si versi o meno in un’ipotesi di duplice sentenza conforme di condanna, quanto meno sulla responsabilità: ne discende che la conclusione affermativa resa dal Tribunale d’appello sul punto, benché giuridicamente errata (perché il giudizio di conformità non può essere limitato alla sola affermazione di responsabilità, se resa nei due gradi di merito in relazione a due fattispecie di reato tra loro distinte), non ha alcuna rilevanza ai fini dell decisione.
I termini di cui al comma 4 del citato art. 303, dunque, non essendo alternativi a quelli di cui al precedente comma 2, rappresentano soltanto il limite massimo e non superabile di durata della misura cautelare, per tutti i casi di andamento per così dire – “non lineare” del relativo decorso: ovvero proroga, interruzione (per evasione), sospensione (con il correttivo previsto dal successivo art. 304, comma 6) o – come nel caso in rassegna – regressione del processo per annullamento con rinvio di una sentenza o per altra causa.
Nella fattispecie in esame, dunque, il termine di riferimento, per effetto del rinvio contenuto nel comma 2 dell’art. 303, è quello di cui alla lett. c), n. 3), del precedente comma 1, relativo al grado d’appello: di conseguenza, essendo stata inflitta in primo grado, per i reati in relazione ai quali è in atto la misura cautela una pena complessiva superiore a dieci anni di reclusione, detto termine è di un anno e sei mesi.
Esso, peraltro, non decorre dalla sentenza di primo grado, bensì «di nuovo» e per intero – a norma dello stesso art. 303, comma 2 – dalla data della sentenza di annullamento con rinvio: vale a dire, nello specifico, dal 21 febbraio scorso, non essendo perciò spirato.
Resterebbe da verificare, allora, se non sia comunque decorso il termine massimo di cui al successivo comma 4 e che, a differenza del precedente, è
stabilito in ragione della pena edittale prevista per il reato oggetto di contestazione e non di quella effettivamente inflitta.
Tale reato, però, non può essere quello del comma 6 dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, come invece vorrebbe la difesa, interpretando come una statuizione implicita in tal senso l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione in punto di qualificazione giuridica della relativa condotta. Come correttamente quantunque informalmente – specificato dal presidente del collegio della Corte di cassazione in una delle sue note d’interlocuzione con il giudice del rinvio, «l’annullamento comporta la reviviscenza della sentenza di primo grado ed è sulla base dei titoli di reato di quella decisione che dovranno essere condotte le valutazioni riguardanti la scadenza o meno del termine di fase di cui all’art. 303, co. 2, c.p.p.», perché la relativa statuizione, finché non definitivamente annullata, rimane valida ed operante.
Ne deriva che, per quanto qui d’interesse, avendo il giudice di primo grado pronunciato condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74, entrambi puniti nel massimo con pena superiore a venti anni di reclusione, il termine massimo ed invalicabile di durata della misura cautelare è di sei anni dall’inizio della sua esecuzione, e anch’esso non risulta decorso, dal momento che – come si legge nell’ordinanza impugnata – tale misura è in atto dal marzo del 2019.
Inammissibile, invece, risulta il motivo di ricorso riguardante l’assenza di motivazione sull’eventuale inefficacia della misura per i restanti reati per i quali l condanna è stata confermata anche dal giudice di legittimità.
Tralasciando ogni considerazione sull’infondatezza della relativa questione, è sufficiente rilevare che essa non risulta essere stata prospettata – non deducendolo neppure la difesa interessata – né con l’istanza originaria, né con l’appello avverso la relativa decisione, e che, in ogni caso, la relativa deduzione è completamente immotivata, perciò risultando comunque generica.
Così come generica si presenta pure la doglianza relativa all’asserita disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, dal momento che il ricorso non illustra chiaramente i presupposti di fatto su cui fonda l’assunto.
Peraltro, ed in ogni caso, quello della parità di trattamento tra posizioni individuali costituisce dato di mero fatto e non suscettibile di ricadute immediate nella valutazione delle singole posizioni differenti.
Il COGNOME ricorso, COGNOME in COGNOME conclusione, COGNOME dev’essere COGNOME respinto e COGNOME l’indagata, conseguentemente, condannata al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 20 agosto 2024.