Duplice Citazione: Quando un Errore di Notifica Invalida il Processo?
La correttezza delle notifiche nel processo penale è un pilastro fondamentale per garantire il diritto di difesa. Un errore, come una duplice citazione a giudizio, può generare confusione e incertezza. Tuttavia, non ogni irregolarità procedurale porta automaticamente alla nullità del procedimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3255/2026, chiarisce un principio chiave: la nullità si verifica solo se l’errore ha causato un pregiudizio concreto ed effettivo alla difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata, condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 385 del codice penale. La difesa solleva ricorso per cassazione lamentando una nullità assoluta derivante da una duplice e confusa citazione per il giudizio d’appello.
In particolare, il difensore aveva ricevuto due notifiche per la stessa udienza:
1. Una prima citazione, datata 7 marzo 2024, per un procedimento di appello.
2. Una seconda citazione, datata 18 marzo 2024, per la medesima udienza, ma con un numero di procedimento parzialmente corretto e interlineato, riferita a un’identica imputazione.
Questa sovrapposizione ha indotto in errore il difensore, facendogli credere che si trattasse dello stesso procedimento gestito in modo confuso. La situazione è diventata più chiara solo a seguito di una successiva istanza di ricusazione del giudice, la cui ordinanza di inammissibilità ha finalmente distinto i due procedimenti. Secondo la difesa, questa incertezza aveva irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa.
Il Ricorso Basato sulla Duplice Citazione
Il motivo del ricorso si fondava sulla violazione di diverse norme del codice di procedura penale (artt. 178 lett. c, 179, 552, 601 c.p.p.). La tesi difensiva sosteneva che la duplice citazione avesse determinato una nullità assoluta per incertezza sull’identificazione del processo penale, con una conseguente compromissione del diritto dell’imputato a una difesa piena ed efficace. L’ambiguità delle notifiche, secondo il ricorrente, aveva impedito di comprendere chiaramente quale fosse il procedimento corretto da seguire, minando alla base la strategia difensiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il ragionamento dei giudici si basa su un principio cardine del diritto processuale: la nullità non consegue alla mera esistenza di un’irregolarità formale, ma richiede la prova di un pregiudizio effettivo per i diritti della parte.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che, quand’anche la confusione fosse stata risolta solo tardivamente, non si era verificata alcuna concreta incidenza sul diritto di difesa. I giudici hanno evidenziato due fatti cruciali:
1. Partecipazione Attiva della Difesa: Nonostante la confusione, la difesa aveva depositato le proprie conclusioni scritte a sostegno dei motivi di appello con un atto del 16 aprile 2024, dimostrando di aver esercitato attivamente il proprio mandato.
2. Possibilità di Ulteriori Memorie: La difesa aveva inoltre avuto la possibilità di presentare ulteriori memorie e argomentazioni in vista dell’udienza conclusiva, tenutasi quasi un anno dopo, il 17 marzo 2025.
In sostanza, la Corte ha stabilito che l’errore nella notifica non ha impedito all’imputato di difendersi adeguatamente. Il diritto di difesa non è stato leso in concreto, poiché il difensore ha potuto svolgere pienamente le sue funzioni.
Conclusioni: L’Importanza del Pregiudizio Effettivo
La sentenza ribadisce un principio consolidato: per dichiarare la nullità di un atto processuale, non è sufficiente lamentare un’irregolarità formale come la duplice citazione. È necessario dimostrare che tale vizio ha prodotto un danno reale e tangibile all’esercizio del diritto di difesa. Se, come in questo caso, la difesa riesce comunque a partecipare al processo, a presentare le proprie argomentazioni e a interloquire con il giudice, l’eccezione di nullità non può essere accolta. La decisione sottolinea che il processo penale guarda alla sostanza più che alla forma, e le sanzioni processuali come la nullità sono riservate a quelle violazioni che minano effettivamente le garanzie fondamentali delle parti.
Una duplice citazione a giudizio rende sempre nullo il processo?
No, non necessariamente. Secondo la Corte, la nullità si verifica solo se l’errore procedurale causa un’incertezza tale da compromettere in modo concreto ed effettivo l’esercizio del diritto di difesa.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nell’atto di ricorso sono palesemente prive di fondamento giuridico, al punto che la loro inconsistenza è evidente senza necessità di un’analisi approfondita.
In questo caso, perché la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato leso?
Perché, nonostante la confusione iniziale causata dalla duplice notifica, la difesa ha potuto partecipare attivamente al processo, depositando conclusioni scritte a sostegno dei propri motivi di appello e avendo la possibilità di presentare ulteriori memorie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Pantusovo (Russia) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall’imputata NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 25.05.2021 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. e condannata a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell’art. 178,Iett. c), 179, 552, 601 cod. proc. pen. per nullità assoluta della duplice citazione a giudizio della imputata (che ha determinato incertezza sulla identificazione del processo penale con conseguente compromissione del diritto di difesa.
In particolare, in data 7 marzo 2024 era notificata al difensore citazione di giudizio in appello del 23 febbraio 2024 relativa al procedimento n. 1008/2021 NUMERO_DOCUMENTO per l’udienza del 22 aprile 2024 in relazione alla imputazione di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159/2011. In data 18 marzo 2024 era notificata una seconda citazione a giudizio del 18 marzo 2024, relativa al procedimento n. 1008/2021 RGAPP, interlineato e corretto con il n. 1507/2021 RGAPPNUMERO_DOCUMENTO 2268/NUMERO_DOCUMENTO RGNR per la medesima udienza del 22 aprile 2024 con identica imputazione di cui all’art. 75, comma 2, del d. legs. N. 159/2011.
La duplice notifica, così caratterizzata, ha indotto il difensore a ritenere che si trattasse del medesimo procedimento, tanto che – quando gli è stato notificato sia un verbale di rinvio all’udienza del 22/04/2024 per omessa notifica all’imputata che un dispositivo di conferma della condanna,… ha prodotto una istanza di ricusazione del Giudice di appello, la cui ordinanza di inammissibilità dava conto della differenza dei due procedimenti trattati alla udienza del 22 aprile 2024, confermando il vizio della duplice citazione in appello.
In assenza di istanza di trattazione orale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto.
Invero – quand’anche i dubbi difensivi fossero stati diradati solo dalla ordinanza di inammissibilità della ricusazione – nessuna concreta incidenza sul diritto di difesa risulta essersi verificata nel caso in esame, in quanto la difesa ha depositato le sue conclusioni scritte a sostegno dei motivi di appello (con atto del 16.4.2024), avendo la possibilità di presentare ulteriori memorie in vista dell’udienza conclusiva del 17.3.2025.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 08/01/2026.