Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38258 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38258 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è indagato per il reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo, e per vari “reati-scopo”
Attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale di Trento che ha respinto la sua istanza di riesame dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale gli ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Trento.
Egli denuncia la violazione dell’art. 268, cod. proc. pen., e la conseguente nullità del provvedimento impugnato, a norma dell’art. 178, lett. c), stesso codice,
per non essere state messe a disposizione della sua difesa, in tempo utile per articolare le necessarie deduzioni all’udienza di riesame, le registrazioni delle conversazioni intercettate e valorizzate dal provvedimento applicativo della misura cautelare.
2.1. Rappresenta, a tal fine, allegando in copia al ricorso la relativa documentazione, che ha proposto richiesta di riesame il 16 maggio scorso; che ha avanzato in pari data al Pubblico ministero la richiesta di copia delle tracce audio; che tale autorità ne ha autorizzato il rilascio il successivo giorno 19; che, sempre il giorno 19, il Tribunale ha fissato l’udienza di riesame per il successivo giorno 27; che il provvedimento autorizzativo del Pubblico ministero è stato inviato dalla sua segreteria al competente ufficio intercettazioni soltanto con mail del 26 maggio delle ore 18.21; che quest’ultimo ufficio ha comunicato al difensore tale provvedimento solamente il successivo giorno 29, ad udienza di riesame, cioè, già tenutasi.
2.2. La difesa ha quindi eccepito la nullità dell’udienza al Tribunale del riesame, ma l’eccezione è stata disattesa, avendo quei giudici osservato che il Pubblico ministero aveva prontamente autorizzato il rilascio della copia richiesta e che la difesa interessata non si era fatta parte diligente nell’informarsi sugli esiti di tale sua istanza e nel mettere a disposizione dell’ufficio addetto al rilascio i supporti informatici su cui trasferire i dati.
2.3. Replica il ricorso: che l’autorizzazione del Pubblico ministero è stata trasmessa in tempo non più utile; che la lamentata nullità si verifica anche in caso d’inerzia non del Pubblico ministero ma degli uffici competenti a dar esecuzione alla sua autorizzazione; che alla difesa non spettava alcun onere di informarsi sugli esiti della propria richiesta; che quest’ultima è stata avanzata tempestivamente e con specifica indicazione delle registrazioni d’interesse e delle esigenze procedimentali cui era finalizzata; che l’osservazione del Tribunale del riesame sull’elevato numero di registrazioni richieste non è pertinente, trattandosi, per un verso, esattamente di quelle valorizzate nell’ordinanza oggetto di riesame e, d’altra parte, non avendo neppure il Pubblico ministero o l’ufficio intercettazioni eccepito alcuna difficoltà pratica legata a tale profilo; che non si può rimproverare alla difesa di non aver messo a disposizione i supporti digitali, giacché la sua richiesta era rimasta priva di risposta; che, essendo il compendio indiziario costituito per la sua parte essenziale, se non addirittura esclusiva, dalle conversazioni intercettate, l’inutilizzabilità delle stesse, conseguente alla suddetta nullità, determina il venir meno della gravità indiziaria; che, infine, l’insufficienz del quadro indiziario si estende all’ordinanza applicativa della misura, determinando la caducazione anche di questa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione non ha fondamento.
Ha ragione il ricorrente quando deduce che non è sufficiente ad escludere la violazione del diritto di difesa dell’indagato – e quindi la nullità per violazion del diritto di difesa, a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. – la tempestività dell’autorizzazione al rilascio delle copie delle registrazioni da parte del Pubblico ministero, essendo altresì necessario che alla stessa sia data tempestiva esecuzione da parte degli uffici ausiliari delegati (segreteria e polizia giudiziaria), ciascuno per la parte di sua competenza (vds. Sez. 5, n. 22270 del 12/04/2011, Lin, Rv. 250006). Difatti, in caso di omessa o tardiva esecuzione del provvedimento del Pubblico ministero, non può ritenersi che quel materiale istruttorio sia stato effettivamente “messo a disposizione” della difesa richiedente.
Ciò non di meno, se è vero che, nel caso in disamina, la difesa ha assolto al duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, sia l’omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (sul punto, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273), viceversa non risulta – per la verità non adducendolo nemmeno, ma anzi negando che vi fosse tenuta – che essa abbia adempiuto all’ulteriore dovere di diligenza gravante sul difensore: quello, cioè, una volta ottenuta la tempestivamente autorizzazione ad acquisire copia delle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’emissione di una misura cautelare personale, di attivarsi per entrarne in possesso, giacché non sussiste un obbligo dell’ufficio delegato di recapitare la documentazione al richiedente, né della segreteria del Pubblico ministero di dare avviso al difensore della disponibilità al rilascio (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, COGNOME, Rv. 281770; v. pure Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, COGNOME Palo, Rv. 288427, in motivazione).
Di qui, l’inesistenza della lamentata nullità e, per l’effetto, il rigetto de ricorso e l’obbligatoria condanna del proponente a farsi carico delle relative spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.