Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5091 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5091 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato;
considerato, quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche, che il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo (ritenuti, nella specie, insussistenti), dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.);
ritenuto, quanto alla dosimetria della pena, che la censura è parimenti manifestamente infondata atteso che il collegio di merito ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità del fatto, consistito in un progetto decettivo realizzato con organizzazione premeditata e meticolosa che aveva determinato un notevole danno economico per la persona offesa; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita, come avvenuto nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.