Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32377 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, ai sensi dell’art. 17 della I. n. 69 del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo del 03/11/2021 emesso dall’Autorità giudiziaria della Romania, ha ordinato la consegna di NOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, all’Autorità giudiziaria della Romania per i reati di guida senza patente, di induzione alla falsa testimonianza, di contrabbando, GLYPH rifiuto di GLYPH prelievo di GLYPH campioni GLYPH biologici, GLYPH accertati rispettivamente con sentenza della Corte di appello di Constanta irrevocabile il 15/10/2021, del Tribunale di Galati irrevocabile il 27/10/2017, della Corte di appello di Crajova irrevocabile il 11/05/2016, con rifiuto nel resto della consegna per difetto del requisito della doppia punibilità.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la predetta sentenza articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di legge è stata dedotta violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 7, legge n. 69 del 2005, per insussistenza del requisito della doppia punibilità delle condotte accertata dal Tribunale di Galati per il reato di contrabbando. La difesa ha evidenziato come la conclusione raggiunta sul punto dalla Corte di appello si dovesse ritenere in violazione di legge, attesa la mancanza di prova, quanto alla equivalente fattispecie di cui all’art. 291-bis TU doganale, in ordine all’ammontare e quantità di tabacco in misura superiore ai dieci chili. La difesa ha specificato che aveva richiesto alla Corte di appello la acquisizione della sentenza del Tribunale di Galati al fine di valutare la descrizione del fatto contestato al fine di vagliare la rilevanza penale anche in Italia del fatto per il quale il ricorrente era stato condannato in Romania. La Corte di appello aveva tuttavia respinto la richiesta, ritenendo certamente ricorrente la doppia incriminazione a prescindere dalla soglia di punibilità previste dalla legge italiana atteso che in materia di tasse, imposte e dogane l’art. 7, comma 2, della legge 69 del 2005 esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano. La conclusione raggiunta dalla Corte di appello è, a parere della difesa, in evidente violazione di legge perché occorre che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 18, comma 2, della I. n. 69 del 2004; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il ricorrente aveva allegato elementi a sostegno del proprio radicamento in Italia, con particolare riferimento alla busta paga della sorella (che aveva manifestato nel corso del procedimento la volontà di accoglierlo a casa propria nell’eventualità che gli fossero concessi gli arresti domiciliari). Era stata inoltre richiamata la sua perfetta conoscenza della lingua italiana, la presenza di documenti, seppure scaduti, italiani, che potevano comunque attestare la sua stabile presenza nel territorio dello Stato italiano.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo di ricorso la Corte di appello di Torino ha correttamente ritenuto, con motivazione immune da illogicità, la ricorrenza del requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dall’art. 7, legge n. 69 del 2005, pur nella formulazione modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Si è in tal senso osservato, con argomentazioni rilevanti anche nel caso di specie (Sez.6, n. 21336 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281509-01) che “la novella, alla regola generale per cui l’Italia dà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, si è limitata ad aggiungere l’inciso «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (comma 1), tenendo fermo, nel comma successivo, dedicato esplicitamente ai reati in materia di fiscale, doganale e valutaria, il principio secondo cui non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, né che contenga lo stesso tipo di disciplina in tale materia, rispetto allo Stato membro di emissione. In tal modo, non può ritenersi che il recente intervento normativo abbia innovato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di m.a.e., secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incrinninabilità, non è richiesto che lo
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l’eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio” (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, COGNOME, Rv. 235947-01; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, COGNOME, Rv. 251790-01; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, COGNOME, Rv. 252723-01; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 269918-01; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, COGNOME, Rv. 270405-01).
La Corte di appello ha in conclusione correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire ed applicabile anche al caso di specie, secondo il quale “in tema di mandato di arresto europeo, sussiste la condizione per l’esecuzione della consegna prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione ad un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria croata per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, trattandosi di ipotesi assimilabile alla fattispecie di cui all’art. 291 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità prevista dalla legge italiana. (In motivazione, la S.C. ha precisato che in materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, l’art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2005, esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata GLYPH dall’ordinamento GLYPH italiano, GLYPH purché GLYPH le GLYPH stesse GLYPH risultino analogicamente assimilabili)” (Sez. 6, n. 10251 del 2018, Correale, Ry.272643-01, che ha chiarito in motivazione che “anche in materia di violazione di normativa su tasse e imposte di dogana, secondo cui l’analisi del giudice deve vertere sulla verifica dell’assimilabilità a fattispecie criminosa punita anche dalla legge italiana senza che sia necessaria la ricorrenza di un perfetto criterio di doppia punibilità (cfr.: Sez. 6, n. 6901 del 13.2.2007, Ammesso, Rv. 235559-02; Sez. 6, n. 45666 del 29.12.2010, Juran, Rv. 249220-01; Sez. 6, n. 12204 del 24.3.2011, COGNOME, Rv. 249644-01) e, dunque, il raggiungimento della soglia di punibilità che, quale elemento costitutivo del reato, rileva in relazione al criterio della doppia punibilità, ma non in relazione alla verifica dell’assimilabilità, per analogia, a tasse o imposte previste nell’ordinamento italiano, pur in presenza di un regime rafforzato (cioè la previsione della pena della reclusione e del limite di pena) ai fini dell’esecuzione del mandato di arresto europeo”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione si deve quindi ribadire che in tema di mandato di arresto europeo, la condizione della doppia incrirninabilità risulta espressamente mitigata, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, dalla previsione dell’art. 7, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto non si richiede una perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque prevista come reato dall’ordinamento interno (Sez.6, n. 30/0972019, COGNOME, Rv. 277444-01).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità – la Corte di merito ha escluso il radicamento in Italia, evidenziando l’inidoneità, risetto alla situazione del ricorrente, degli elementi allegati in memoria e richiamati in questa sede. A fronte di tale valutazione, il ricorrente oppone censure di contenuto valutativo e fattuale, che evidentemente non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., essendo imputabile a colpa la determinazione della causa di inammissibilità. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. art. 22, comma 5, legge n. 69 /2005.
Così deciso in data 8 agosto 2021.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale