Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42691 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 24 marzo 2023, la Corte di appello di Catania, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inarnmissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME di non esecuzione in Italia della sentenza emessa dal Tribunale di Maramures (Romania) il 22 marzo 2012, che lo aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione, sentenza oggetto di pronunzia di riconoscimento da parte della Corte di appello di Catania con decisione del 29 marzo 2022, in virtù della quale era stata, nel contempo, respinta la richiesta di consegna del condannato allo Stato di Romania, con disposizione di esecuzione della pena residua di anni otto, mesi due, giorni dieci di reclusione in Italia, in conformità del diritto interno.
L’istante aveva rilevato che la sentenza rumena, riconosciuta in Italia, aveva accertato a carico di COGNOME due reati, quello di traffico illecito di esseri umani, per il quale il diritto rumeno contempla la pena di anni dieci di reclusione, e quello di guida senza patente, per il quale il diritto rumeno stabilisce la pena di anni tre di reclusione: avendo la difesa realizzato che la sentenza riconosciuta conteneva anche la condanna per un fatto, la guida senza patente, non costituente reato in Italia e che tale sentenza era stata consultata soltanto in tempo successivo per non essere stata acquisita nel procedimento di riconoscimento, il condannato aveva ritenuto conseguente chiedere al giudice di esecuzione di elidere dal titolo riconosciuto la corrispondente pena.
La Corte di appello, a ragione del provvedimento, ha osservato che la sentenza di riconoscimento era divenuta irrevocabile e, con essa, risultavano definite le questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in quella sede, ivi inclusa quella inerente al difetto di doppia punibilità e che, in ogni caso, la sentenza rumena riconosciuta aveva inflitto la complessiva pena detentiva in esclusivo riferimento al reato in materia di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 673 e 735 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, nonché il vizio della motivazione in punto di valutazione della sentenza di riconoscimento della decisione dell’Autorità giudiziaria rumena.
Il ricorrente ribadisce che la Corte di appello aveva adottato il riconoscimento sulla sola base degli atti inviati dall’Autorità giudiziaria rumena, ma senza acquisire la sentenza del Tribunale di Maramures e, pertanto, non aveva valutato che uno dei reati oggetto della decisione, la guida senza patente,
non era tale per la legge italiana: era così stato leso il diritto di difesa, poiché giudice del riconoscimento aveva avallato anche la condanna per il fatto che in Italia non era considerato reato; sicché l’ordinanza impugnata, omettendo di rilevare tale dato, aveva violato l’indicata normativa interna che impone la revoca della sentenza per fatto non costituente reato e non impedisce l’incidente di esecuzione per far rilevare che la sentenza straniera, siccome non acquisita, non era stata oggetto di pronuncia effettiva di riconoscimento.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano l’ulteriore violazione del quadro normativo indicato e il corrispondente vizio di motivazione in punto di identificazione della pena in esecuzione esclusivamente con quella irrogata per il reato di traffico di esseri umani e non anche per quello di guida senza patente.
Secondo il ricorrente, dall’esame della sentenza del Tribunale di Maramures non si evinceva che la pena indicata per il secondo reato non fosse stata computata, mentre i giudici rumeni avevano applicato la pena complessiva di anni dieci di reclusione per entrambi i reati, compresa la guida senza patente.
2.3. Con il terzo motivo si ribadisce la violazione degli artt. 673 e 735 cod. proc. pen., perché, sulla base del relativo disposto, non doveva essere data, in ogni caso, esecuzione alla sentenza del Tribunale di Maramures nella parte in cui aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione a COGNOME per la guida senza patente, tale statuizione contrastando con i precetti dell’ordinamento italiano.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto l’esame della sentenza straniera riconosciuta confortava la tesi del giudice dell’esecuzione secondo cui la pena inflitta secondo le regole dell’ordinamento rumeno era soltanto quella relativa al reato di traffico di essere umani.
La difesa di NOME ha rassegnato una memoria con motivi nuovi.
4.1. Con il primo, si evidenzia che la sentenza di riconoscimento, una volta emessa, avrebbe dovuto equipararsi alla sentenza di condanna resa dal giudice interno, per cui la legalità della relativa pena, divenuta esecutiva in forza di essa, poteva e doveva formare oggetto di verifica da parte del giudice dell’esecuzione.
4.2. In questa prospettiva, al fine di sostenere l’avvenuta violazione dell’art. 735 cod. proc. pen., si rileva, in secondo luogo, che nell’ordinanza impugnata non è dato identificare alcuna doglianza alla quantificazione della pena irrogata per il reato di guida senza patente: in effetti, il richiamo all’art. 37, lett. b), codice penale rumeno operato nella sentenza oggetto di riconoscimento avrebbe dovuto rendere chiaro al giudice dell’esecuzione che si era fatto riferimento all’istituto della continuazione, sicché nell’irrogare la pena di anni dieci di reclusione il Tribunale rumeno aveva tenuto conto della pena di anni tre di
reclusione inflitta per la guida senza patente; fatto non previsto come reato dalla legge italiana, salvo il caso – peraltro relativo a contravvenzione punita con l’arresto fini a un anno – della recidiva nel biennio.
Da ciò si è tratta la conclusione che la mancata rivisitazione della pena, da ritenersi illegale, vizia l’ordinanza impugnata.
SIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione, per come articolata, è da ritenersi infondata.
Va precisato che, oltre a quanto richiamato in parte narrativa, la Corte di appello, a ragione del provvedimento, ha evidenziato, quale prima ratio decidendi, il rilievo che le doglianze formulate da COGNOME in sede esecutiva, anche in merito alla verifica della doppia incriminabilità, avrebbero dovuto essere dedotte in sede impugnatoria avverso la sentenza di riconoscimento, ormai divenuta irrevocabile.
È stato poi aggiunto che, in ogni caso, l’esame della sentenza straniera riconosciuta (con precipuo riferimento a quanto risultava artiomentato alla pag. 46 dall’Autorità giudiziaria rumena) conduceva alla conclusione che era stata applicata a COGNOME soltanto la pena di anni dieci di reclusione irrogata per il reato più grave, quello di traffico illecito di esseri umani, secondo il dettato del codice rumeno, mentre non si evinceva che tale pena fosse stata aumentata in considerazione della guida senza patente, violazione pure accertata.
La prima considerazione ritenuta dal giudice dell’esecuzione quale argomento ostativo al riesame della dedotta questione di illegittima rifrazione nell’ordine di esecuzione per la carcerazione della pena – predicata come irrogata dal giudice rumeno per il reato, previsto e punito nel corrispondente ordinamento, ma non nell’ordinamento italiano, di guida senza patente è già determinante in senso contrario alle prospettazioni del ricorrente – svolte nei tre motivi che connotano l’impugnazione e che, per la loro intima connessione, vanno unitariamente delibati – e non risulta superata dalle deduzioni svolte dalla sua difesa, anche con la memoria susseguente.
Costituisce, invero, principio di diritto ripetutamente affermato, che qui si condivide e si ribadisce, quello secondo cui non possono essere dedotte con l’incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudiz riconoscimento delle sentenze penali estere di cui agli artt. 730 e ss. cod. pen., non potendo farsi valere in sede ulteriore e successiva motivi attinent merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere (Sez. 6,
44601 del 15/09/2015, S., Rv. 265882 – 01).
Più in generale è stato chiarito che non è ammissibile l’inciden esecuzione avverso gli atti compiuti dal giudice italiano in esecuzione di roga internazionale dall’estero, quante volte l’istanza introduttiva del proced esecutivo – invece di proporre questioni attinenti alle modalità attuative rogatoria, ovvero all0’esistenza, alla validità e all’efficacia del titolo e deduce contestazioni relative al merito di quest’ultimo e alle questioni d già valutate, sia pure in via soltanto implicita (Sez. 1, n. 51839 del 14/1 COGNOME, Rv. 261585 – 01, in fattispecie nella quale è stata ritenuta co l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inammissib dell’incidente con cui era stata richiesta la revoca del provvedimen exequatur per violazione del divieto di bis in idem e del principio di doppia incriminazione, senza muovere contestazioni in ordine alle modalità di attuazi degli atti rogati).
In questa precisa prospettiva, considerando esclusa la giuridica possibili dedurre con incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudiz riconoscimento delle sentenze penali straniere di cui agli artt. 730 e ss proc. pen., è stata ritenuta incensurabile la decisione rE!iettiva del dell’esecuzione innanzi al quale si era avanzata, con il procedimento di cui a 666, comma 2, cod. proc. pen. la domanda avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della pena irrogata con la sentenza straniera, per la caren requisito della doppia incriminazione (Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022, Pop, 283934 – 01).
Posto ciò, come emerge anche dal provvedimento del giudice dell’esecuzione, la Corte di appello di Catania, con sentenza del 29.03.2022 pronunciato il riconoscimento della suindicata sentenza dell’Autorità giudizi rumeno, oltre a respingere la richiesta di consegna allo Stato di Romania condannato, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo avere effettuato il necessario esame dello iussum portato dalla corrispondente decisione straniera.
4.1. La Corte del riconoscimento ha operato la disamina dovuta, all’es della quale ha ritenuto che la pena irrogata, quella di anni dieci di reclusi stata imputata al reato di traffico illecito di esseri umani: unico reato, d a cui erano stati riferiti gli atti sottoposti alla Corte di appe il riconoscimento stesso.
Dunque, in quella sede, è stata compiuta un’interpretazione del contenu della sentenza straniera riconosciuta (di cui ha dato conto, poi, il g dell’esecuzione segnalando che la pena irrogata dal Tribunale rumeno era sta
riferita al solo reato più grave): interpretazione avverso la quale l’interessato avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione i profili di illegittimità e di erroneità del corrispondente decisum.
4.2. Tale osservazione vale anche per quanto concerne l’ulteriore vizio del procedimento, pure dedotto da COGNOME innanzi al giudice dell’esecuzione, reputato scaturente dal fatto che era mancato l’esame diretto del titolo giudiziario integrale da riconoscere: punto in merito al quale la Corte del riconoscimento aveva espressamente motivato, richiamando la giurisprudenza di legittimità riferita a situazione successiva all’entrata in vigore del d.lgs. febbraio 2021, n. 10.
Ove avesse ritenuto la risposta data dalla Corte di appello erronea, anche in tal caso la parte avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza di riconoscimento.
Invece, non è risultato che COGNOME abbia impugnato quella decisione, con esito a sé favorevole, sicché il giudice dell’esecuzione ha in modo consequenziale e corretto ritenuto che egli non potesse poi dolersi dei suddetti vizi in sede esecutiva.
Queste considerazioni impongono il rigetto dell’impugnazione.
Da tale approdo consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc:. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Presid te estensore