Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29588 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Kevelaer (Germania) avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di Trento ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME e ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere ex art. 716 cod. proc. peri. in esecuzione del mandato di arresto emesso da U.S. District Court-District of New York – relativo ai reati di mai! fraud (frode elettronica), money laundering (riciclaggio di denaro) e
obstructon of justice (intralcio alla giustizia) – valutando sussistere il pericolo di fuga dell’estradando.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione ci legge e vizio della motivazione circa il requisito della
Si osserva che l’ordinanza si è limitata a richiamare i titoli di resto contestati secondo l’ordinamento degli Stati Uniti d’America e la misura della pena massima con cui tal reati sono punibili secondo l’ordinamento statunitense, senza argomentare circa la sussistenza del requisito della “doppia incriminazione”.
Nei motivi aggiunti sono sviluppate argomentazioni a sostegno della tesi secondo la quale le condotte contestate non sarebbero qualificabili come reato per l’ordinamento italiano. In particolare, si evidenzia che il terzo dei reati contestati quello denominato «obstruction of justice», che sarebbe consistito nell’ordinare a altre persone di distruggere prove a suo carico, potrebbe, semmai, costituire un auto-favoreggiamento personale, non punibile secondo la legge penale italiana.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di un perciò di fuga conc:reto e attuale, che la Corte di appello ha fondato soltanto sul fatto che il ricorrente non ha apparentemente alcun legame con il territorio italiano e si trova in Italia soltanto per caso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il requisito della “doppia incriminazione” è richiesto dall’art. 13, secondo comma, cod. pen. e dall’art. II, commi 1 e 23 del Trattato di estradizione fra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana.
Esso, che non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284105; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260432; Sez. 6, n. 297 del 29/01/1999, COGNOME, Rv. 214137), è un presupposto essenziale per la estradizione.
L’ordinanza impugnata manca del tutto di una motivazione circa la sua sussistenza nel caso in esame.
Pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trento, come in dispositivo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/07/2024