Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17051 Anno 2025
A
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 12/09/1988 COGNOME nato a NAPOLI il 27/12/1986
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazional
in relazione alla attendibilità della persona offesa, nonché alla prova del p erogato, del tasso praticato, delle rate e del termine concordato, è riprod
di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla credibil
persona offesa, dimostrata dalla dovizia di particolari e non smentit occasionali imprecisioni, in ragione della lunga durata del rapporto; pg. 3 e 4
modalità e caratteristiche del prestito);
ritenuto che anche i due motivi successivi, attinenti, per diversi profil
trattamento sanzionatorio, non siano consentiti, non solo perché ripetiti censure formulate con l’atto di appello, ma soprattutto perché la discrezion
in materia è uno dei tratti distintivi del giudizio di merito, il cui risultat cmvulefoldv
essere sindacato nuovamente in questa sede, se è stato esgza= come ne caso specifico, it una motivazione non contraddittoria e priva di illog manifeste, peraltro nemmeno puntualmente indicate nel ricorso;
evidenziato, del resto, che la sentenza impugnata costituisce una c.d “doppia conforme” della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic corpo decisionale (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Pres dente