Doppia Conforme: I Limiti al Travisamento della Prova nel Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia penale, in particolare quando ci si trova di fronte a una cosiddetta doppia conforme, ovvero due sentenze di merito (primo grado e appello) che giungono alla medesima conclusione. La Suprema Corte ribadisce la rigorosa interpretazione dei motivi di ricorso, sbarrando la strada a impugnazioni generiche o meramente ripetitive.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato sia in primo grado che in appello presso la Corte d’Appello di Bologna, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la contestazione della correttezza della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo un presunto “travisamento della prova”. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero mal interpretato o ignorato alcuni elementi probatori a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio della Doppia Conforme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale relativo alla doppia conforme. Quando due giudici di merito hanno valutato le prove e sono giunti alla stessa conclusione di colpevolezza, i poteri di controllo della Cassazione diventano più stringenti. Non si può chiedere alla Suprema Corte una terza valutazione dei fatti, ma solo la verifica di eventuali errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di tre argomenti principali:
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi: I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
2. I Limiti del Travisamento della Prova in caso di Doppia Conforme: La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 45537/2022) per sottolineare una regola fondamentale. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione, in caso di doppia conforme, solo a una condizione molto specifica: il ricorrente deve dimostrare che il dato probatorio, asseritamente travisato, sia stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, questa condizione non era stata soddisfatta.
3. Mancanza di Decisività dell’Errore: Anche qualora un errore nella valutazione della prova fosse ravvisabile, per portare all’annullamento della sentenza deve essere “decisivo”. L’errore deve cioè essere così rilevante da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”, rendendo illogica la motivazione. Le censure sollevate dal ricorrente, invece, sono state giudicate come “minime incongruenze” che non incidevano sulla completezza e linearità complessiva della sentenza.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per la difesa in sede di legittimità: l’istituto della doppia conforme crea uno sbarramento significativo alla possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per superare tale barriera, il ricorso non può essere generico, ma deve individuare vizi specifici e decisivi, rispettando i rigidi paletti fissati dalla giurisprudenza, come quello relativo al momento in cui la prova contestata è entrata nel ragionamento del giudice. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo il ricorso non viene esaminato nel merito, ma il ricorrente è anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso basato sul travisamento della prova è inammissibile in caso di “doppia conforme”?
In presenza di due sentenze conformi, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione solo se il ricorrente dimostra che il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Se è una semplice riproposizione dei motivi d’appello, è inammissibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “non specifico”?
Significa che il motivo si limita a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro la specifica motivazione della sentenza che si sta impugnando. È una riproposizione sterile che non assolve alla funzione critica richiesta dall’impugnazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FORMIA il 16/02/1969
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per travisamento della prova, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
A ciò si aggiunga che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01). Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi.
Va ancora sottolineato che tale vizio è astrattamente ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
rilevato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza i risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente