Doppia Conforme: La Cassazione Ribadisce i Limiti al Ricorso
Nel processo penale, il principio della doppia conforme rappresenta un punto cruciale che limita la possibilità di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno riaffermato i confini stringenti per sollevare il vizio di travisamento della prova quando sia il Tribunale che la Corte d’Appello sono giunti alla medesima conclusione sulla responsabilità dell’imputato. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per un reato commesso in concorso con altre due persone (una donna e un altro uomo). L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che la confessione di un altro soggetto coinvolto avrebbe dovuto escludere la sua partecipazione. In secondo luogo, lamentava un presunto travisamento della prova, evidenziando una lieve discrepanza nella descrizione dell’età di uno dei colpevoli fornita da un testimone tra la fase delle indagini e quella del dibattimento.
L’Applicazione del Principio della Doppia Conforme
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e generici. Per quanto riguarda il secondo punto, la Corte ha sottolineato come la questione del travisamento della prova trovi un ostacolo insormontabile nel principio della doppia conforme. Poiché sia il giudice di primo grado che quello d’appello avevano affermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base delle stesse prove, il ricorrente non poteva semplicemente lamentare una diversa lettura del materiale probatorio.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise e consolidate nel tempo.
La Confessione di un Terzo e il Concorso di Persone
I giudici hanno chiarito che la confessione di uno dei complici non è, di per sé, sufficiente a escludere la colpevolezza degli altri. Nel caso di specie, essendo stato accertato che il reato era stato commesso da tre individui, il contributo confessato da uno non eliminava la possibilità della partecipazione dell’imputato ricorrente. Il motivo è stato quindi ritenuto inidoneo a scalfire l’impianto accusatorio confermato nei due gradi di merito.
Il Travisamento della Prova e la Regola della Doppia Conforme
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 19710/2009). La Corte ha ribadito che, in presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, il vizio di travisamento della prova può essere sollevato in sede di legittimità solo a una condizione molto specifica: che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Poiché nel caso in esame le prove erano già state vagliate in primo grado, questa via era preclusa al ricorrente. La presunta discrepanza nella testimonianza (età indicata ‘tra i 25 e i 30 anni’ e poi ’27-28′) è stata inoltre giudicata del tutto irrilevante e congruente.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. In caso di doppia conforme, le possibilità di contestare la valutazione delle prove si riducono drasticamente, e i motivi di ricorso devono essere specifici, non generici, e incentrati su vizi procedurali o errate applicazioni della legge, piuttosto che su una semplice rilettura delle prove già ampiamente esaminate.
La confessione di un complice esclude automaticamente la responsabilità degli altri?
No. La Corte ha chiarito che, se è accertato che un reato è stato commesso da più persone, la confessione resa da una di esse non esclude la partecipazione e la responsabilità degli altri coimputati.
Cos’è il principio della ‘doppia conforme’ e come limita il ricorso in Cassazione?
È la situazione in cui la sentenza di primo grado e quella di appello giungono alla stessa conclusione sulla responsabilità dell’imputato. In questo caso, il vizio di travisamento della prova può essere contestato in Cassazione solo se l’elemento di prova in questione è stato introdotto e valutato per la prima volta nel giudizio d’appello.
Quando un motivo di ricorso viene considerato ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’?
Un motivo è ritenuto tale quando non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando o quando solleva questioni irrilevanti o palesemente non supportate dalle prove, come contestare una testimonianza per discrepanze minime e non contraddittorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penal ritenuto che responsabilità, sono manifestamente infondati e generici;
in particolare, il primo motivo incentrato sulla confessione del delitto COGNOME non si confronta con la circostanza, evidenziata in sentenza a pg.1 il reato fu commesso da tre individui (una donna e due uomini) di tal l’eventuale contributo del COGNOME non esclude la partecipazione di COGNOME;
quanto al secondo motivo, che deduce il travisamento del fatto, esso è limitella comprensibilità. In esso si afferma il contrasto tra la deposizi teste nell’immediatezza dei fatti (indicata come tra i 25 ed i 30 anni) e quel in udienza (“27-28”) quando le due indicazioni sono totalmente congruenti; relazione all’ulteriore profilo, con cui si deduce l’errore nel riconos dell’imputato, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.20 rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel ca di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travis della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il r rappresenti che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato p prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione d provvedimento di secondo grado, ciò che non è avvenuto nel presente caso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.