Doppia conforme assolutoria: i limiti invalicabili per il Pubblico Ministero
La doppia conforme assolutoria rappresenta un principio di stabilità fondamentale nel sistema processuale penale italiano. Quando due gradi di giudizio giungono alla medesima conclusione di non colpevolezza, l’ordinamento limita fortemente la possibilità per la pubblica accusa di rimettere in discussione l’esito del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero in queste circostanze.
Il caso e il ricorso della Procura
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’assoluzione già pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato. Il Procuratore Generale, non condividendo l’esito, ha proposto ricorso per cassazione. La doglianza principale riguardava l’asserita illogicità della motivazione fornita dai giudici di merito nella valutazione degli elementi probatori. Secondo l’accusa, la ricostruzione dei fatti non era supportata da un iter logico coerente, rendendo necessaria una revisione della decisione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle contestazioni probatorie. La Corte ha rilevato che il ricorso non era consentito dalla legge a causa della natura della decisione impugnata. Quando si è in presenza di una conferma dell’assoluzione in appello, il legislatore ha inteso restringere i motivi di impugnazione per garantire una maggiore celerità e certezza del diritto, evitando che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 608, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che, nei casi di doppia conforme assolutoria, il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, c.p.p. Questi motivi riguardano l’eccesso di potere, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Resta tassativamente escluso il vizio di motivazione, previsto dalla lettera e) dello stesso articolo. Poiché il Procuratore Generale aveva basato il proprio ricorso proprio sulla presunta illogicità della motivazione e sulla valutazione delle prove, l’impugnazione è stata ritenuta non conforme al dettato normativo e quindi inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che la stabilità di una doppia decisione assolutoria non può essere scalfita da contestazioni relative alla logica del ragionamento del giudice di merito. Per l’imputato, questo orientamento garantisce che, una volta ottenute due sentenze favorevoli, il processo non possa essere prolungato indefinitamente attraverso critiche alla motivazione. Per la pubblica accusa, invece, emerge la necessità di una selezione estremamente rigorosa dei motivi di ricorso, che devono necessariamente vertere su questioni di diritto o su gravi violazioni procedurali, escludendo ogni tentativo di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già vagliato nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa accade se un imputato viene assolto sia in primo grado che in appello?
Si configura la cosiddetta doppia conforme assolutoria, che limita drasticamente le possibilità per il Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione contro tale decisione.
Il Pubblico Ministero può contestare la logica della sentenza di assoluzione confermata?
No, la legge impedisce al PM di ricorrere per vizio di motivazione o illogicità della valutazione delle prove in caso di doppia conforme assolutoria.
Quali sono i motivi validi per un ricorso del PM dopo due assoluzioni?
Il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge, eccesso di potere o inosservanza di norme processuali che prevedono la nullità, l’inutilizzabilità o l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39823 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di conferm dall’assoluzione di NOME COGNOME, che lamenta l’illogicità della motivazione rispetto valutazione degli elementi probatori inerenti al giudizio di penale responsabili inammissibile perché non consentito dalla legge, in quanto, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, nel caso di cd. “doppia conforme” assolutoria, come ne vicenda qui in esame, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle let a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non anche per vizio di motivazio considerato dalla lett. e).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.