Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40549 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna alla pena, previa concessio delle attenuanti generiche, di mesi due e giorni dieci di reclusione e 2.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 586-bis cod, pen., così dive qualificato il fatto;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contest violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta illegi dell’inversione dell’onere della prova che sarebbe stato operato dalla sente secondo grado in violazione del principio costituzionale (di cui all’art.27 co Cost.), nonché l’erronea valutazione del compendio probatorio, so inammissibili, perché, di là dell’assunto su cui si fondano secondo cui la c appello avrebbe col ragionamento a base della decisione posto a car dell’imputato l’onere della prova (ovvero di dimostrare di non aver fatto u farmaco acquistato), essi a ben vedere sono aspecìfici perché si appunt unicamente su tale aspetto, laddove la motivazione della sentenza impugnata basa su una pluralità dì elementi analiticamente indicati (una serìe di documentali che attestano che l’imputato era tesserato con la RAGIONE_SOCIALE e che per tale motivo aveva acquistato 3 kit del f Angotropin, e a riprova di ciò era stata anche rinvenuta presso la sua abita una confezione vuota del detto farmaco); sicché essi mirano piuttosto ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valut diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( in particolare, pag.3). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.