Domicilio Parte Civile: Non serve l’Elezione Specifica per l’Appello
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12667 del 2024, ha fornito un chiarimento cruciale in materia di impugnazioni penali, specificando che l’onere di eleggere domicilio all’atto della presentazione dell’appello non riguarda la parte civile. Questa decisione è di fondamentale importanza pratica perché semplifica gli adempimenti a carico del soggetto danneggiato dal reato, evitando che un’impugnazione volta a ottenere il giusto risarcimento venga bloccata per un vizio puramente formale. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere la regola sul domicilio parte civile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di due imputati per reati di ricettazione, contraffazione e frode in commercio. La parte civile, una società che si riteneva danneggiata, proponeva appello ai soli effetti civili tramite il proprio difensore.
Tuttavia, la Corte d’appello di Bologna dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? La mancata allegazione, unitamente all’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, un adempimento introdotto dalla recente riforma Cartabia e previsto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Secondo la Corte territoriale, tale omissione costituiva un vizio insanabile.
Contro questa decisione, la difesa della parte civile proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione di legge. L’argomento centrale era che l’obbligo di elezione di domicilio è previsto per l’imputato appellante non detenuto, e non può essere esteso automaticamente alla parte civile, la cui posizione è già regolata da altre norme.
L’Obbligo di Elezione di Domicilio Parte Civile in Appello
La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte era se l’onere formale previsto dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si applichi anche alla parte civile. Questa norma, introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), mira a rendere più celeri e certe le notifiche del decreto di citazione a giudizio in appello.
La difesa della parte civile ha correttamente evidenziato che il sistema processuale prevede già un meccanismo specifico per la notifica degli atti. L’articolo 100, comma 5, c.p.p. stabilisce infatti che, per ogni effetto processuale, il domicilio parte civile si intende eletto presso il difensore. Si tratta di una domiciliazione ex lege, cioè stabilita direttamente dalla legge, che non richiede alcuna dichiarazione aggiuntiva.
Imporre alla parte civile un ulteriore adempimento, identico a quello previsto per l’imputato, sarebbe non solo un’inutile duplicazione, ma anche un’interpretazione eccessivamente formalistica e contraria alla ratio della norma stessa, che è quella di semplificare e velocizzare il processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le argomentazioni della ricorrente, giudicando il ricorso fondato. Richiamando un recente precedente (Sez. 5, n. 6993 del 2024), i giudici hanno affermato un principio di diritto chiaro e inequivocabile: la disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica alla parte civile.
Il ragionamento della Corte si basa sulla logica e sulla coerenza del sistema. L’esigenza di assicurare una notificazione agevole e rapida del decreto di citazione a giudizio è già pienamente soddisfatta dal regime previsto dagli articoli 100 e 154 del codice di procedura penale. Queste norme, infatti, creano un sistema di domiciliazione legale presso il difensore che assiste la parte privata.
Di conseguenza, richiedere alla parte civile di depositare una nuova dichiarazione di domicilio sarebbe un adempimento “ultroneo e superfluo”. La finalità della norma introdotta dalla Riforma Cartabia è già raggiunta attraverso le regole preesistenti. Pertanto, la Corte d’appello ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per la prosecuzione del giudizio. La decisione rappresenta un importante baluardo contro un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme processuali, che rischierebbe di pregiudicare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia della persona danneggiata dal reato. Viene così confermato che il domicilio parte civile è legalmente stabilito presso il suo avvocato, senza necessità di ulteriori oneri formali in sede di appello.
La parte civile deve depositare una specifica dichiarazione di domicilio quando propone appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di depositare una dichiarazione o elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter c.p.p., non si applica alla parte civile.
Perché la parte civile è esonerata da questo obbligo?
Perché la parte civile è già domiciliata per legge (ex lege) presso il suo difensore, come stabilito dall’art. 100 del codice di procedura penale. Questo meccanismo garantisce già la certezza e la celerità delle notifiche, rendendo superfluo un ulteriore adempimento formale.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello della parte civile. Gli atti sono stati restituiti alla Corte d’appello di Bologna affinché il processo di appello possa proseguire ed essere deciso nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a GAMBETTOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a CESENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata;
letta la memoria, contenente motivi nuovi, depositata in data 13 febbraio 2024 dall’AVV_NOTAIO con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto ai soli effetti civili dal difenso della parte civile NOME COGNOME, legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 gennaio 2023 che aveva assolto gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME dai reati di cui agli artt. 648, 474, 517 ter e 515 cod. pen.; la Corte rilevava che era stato omesso il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte processuale, conseguendo da tale omissione la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
2. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile deducendo la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1 ter, oltre che degli artt. 100, 154 cod. proc. pen., 33 disp. att. cod. proc. pen. L’obbligo di deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore, opera unicamente nei confronti dell’imputato appellante, non detenuto; al contrario, nei confronti della parte civile l’esigenza di assicurare l’agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello risulta già soddisfatta dal regime dettato dagli artt. 100 e 154 cod. proc. pen., che delineano un sistema di domiciliazione ex lege della parte civile presso il difensore che assiste la parte privata, rendendo superfluo il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio all’atto della proposizione dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come di recente statuito dalla Corte (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino) la disposizione prevista dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l’appello sia proposto dalla parte civile che, per statuto fissato dall legge, è domiciliata ex lege “per ogni effetto processuale” presso il difensore che rappresenta in giudizio la parte (art. 100, comma 5, cod. proc. pen.); il che rende evidentemente ultroneo e superfluo l’adempimento che la norma introdotta dal d. Igs. 150/2022 ha previsto per la finalità di rendere certa e spedita l’attività di notificazione della citazione in grado di appello.
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29/2/2023