Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25036 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 28/08/1968
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catania che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata dichiarazione o elezione
domicilio dell’imputato e ha disposto l’esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale
Siracusa ha affermato la penale responsabilità dello COGNOME in ordine al delitto di cui a
479 cod. pen. nella forma aggravata.
Il ricorso si articola in tre motivi con i quali si denunzia l’erronea applicazione delle processuali penali e, in particolare, si lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l’
dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado, così, di conseguenza, applicando disciplina di cui all’art. 581, comma
1 -quater, cod. proc. pen. che, a pena di inammissibilità,
stabilisce che, nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, con l’a impugnazione deve essere depositato anche lo specifico atto ad impugnare, contenente la
dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Osserva il ricorrente che l’assenza dell’imputato, inizialmente dichiarata dal Presidente collegio del Tribunale di Siracusa, era stata poi revocata. Sicché, sebbene sul frontespizio de
sentenza del giudice di primo grado fosse stata indicata l’assenza dello COGNOME, diversamente dagli atti del processo (puntualmente allegati), risultava che lo stesso inizialmente aveva pr
parte al giudizio di primo grado, per poi, solo all’udienza del 23 giugno 2023, rinuncia comparire.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, ciò che rileva non è l’errore in cui è incorsa la corte territoriale nel l’assenza dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado, quanto, piuttosto, la circost che nell’atto di appello manca l’indicazione del domicilio dello stesso, condizione, ques essenziale alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cu tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicil previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in ess contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione n fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in c eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice Rv. 287855 – 02).
Invero, nell’atto di appello depositato dal difensore, al quale è allegata regolare pr speciale, manca qualsiasi indicazione, anche solo attraverso un richiamo a una precedente dichiarazione o elezione, relativa al domicilio dell’imputato.
Di qui, l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente