Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20878 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in BELGIO il 15/02/1967
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 marzo 2025 la Corte d’appello di Torino, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 146 del 26 novembre 2024, dep. 2025, che aveva annullato la precedente ordinanza della stessa Corte di appello del 27 giugno 2024, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Torino del 16 giugno 2023, irrevocabile il 18 luglio 2023, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. proc. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la difesa del condannato ha prodotto contratto di locazione del 20 maggio 2021 da cui risulta che in quella data l’istante aveva spostato la sua attività commerciale nel nuovo indirizzo di Torino INDIRIZZO dal domicilio dichiarato dall’indagato l’11 ottobre 2020 in fase di indagini in Torino INDIRIZZO presso la propria attività commerciale; nel domicilio dichiarato l’imputato non Ł stato trovato sia per la notifica dell’avviso di conclusione indagini sia per la notifica del decreto di citazione a giudizio; tale domicilio era, pertanto, diventato inidoneo prima della vocatio in iudicium e l’indagato non si era preoccupato di comunicare la variazione intervenuta del domicilio; l’assenza Ł stata, pertanto, legittimamente dichiarata sia considerando la norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perchØ lo stesso era con certezza a conoscenza del procedimento, sia considerando la stessa norma nel testo successivo al decreto citato, atteso che risulta che l’assenza dell’imputato in giudizio Ł frutto di una scelta volontaria e consapevole dell’imputato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che non sono state rispettate le indicazioni date al giudice del rinvio di cercare elementi positivi volti a sostenere che vi fosse un intento di sottrarsi alla
conoscenza, che la dichiarazione implicita di assenza Ł un concetto artificioso, e che la conoscenza del procedimento non Ł sufficiente perchØ ciò che Ł decisivo Ł la conoscenza del processo.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso Ł inammissibile.
La pronuncia n. 146 del 2025 di questa Corte, nell’annullare la precedente decisione del 27 giugno 2024 della Corte di appello di Torino, aveva demandato al giudice del rinvio di verificare ‘con un piø approfondito esame di fatto, l’esistenza di una colpevole volontà di sottrarsi alla conoscenza, dovendo valutarsi il radicamento dell’imputato nel luogo in cui aveva eletto domicilio, tanto piø che lo stesso, in sede di esecuzione della condanna, Ł stato raggiunto presso la nuova sede dell’impresa da parte della polizia giudiziaria, a riprova della sua reperibilità in concreto’.
Il giudice del rinvio ha riempito di contenuto l’indicazione proveniente dalla sentenza della Suprema Corte ed ha colto in una serie articolata di indici fattuali – che il ricorso trascura, reiterando il rilievo per cui nel comportamento del condannato che non ha comunicato all’autorità giudiziaria di non essere piø reperibile al domicilio dichiarato sarebbe ravvisabile una mera negligenza – la prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
L’ordinanza ha evidenziato, infatti, che già prima della dichiarazione di domicilio dell’11 ottobre 2020 l’imputato non era stato trovato nel luogo in cui poi di lì a poco avrebbe dichiarato domicilio, perchØ già in data 18 settembre 2020 era stato effettuato un tentativo di notificargli l’informazione di garanzia e quella sul diritto di difesa ma l’ufficiale giudiziario non vi era riuscito ed aveva restituito una relata di notifica molto chiara sul punto (‘non ho reperito il nominativo nØ sui citofoni nØ sulle buche delle lettere. Informazioni assunte negative. Pregasi specificare se domiciliato presso terzi’).
Le informazioni riferite dall’ufficiale giudiziario, che Ł andato sul posto circa un mese prima del momento in cui l’imputato vi dichiarasse domicilio, sono state in modo non illogico ritenute molto importanti dal giudice del rinvio per significare una volontà dell’imputato di sottrarsi al procedimento dichiarando domicilio in un luogo in cui non vi era il suo nominativo ‘nØ sui citofoni nØ sulle buche delle lettere’; per ricevere una notifica in un luogo, infatti, Ł necessario che vi sia una evidenza della presenza della persona destinataria, atteso che la procedura per la notificazione di un atto processuale, sia che venga effettuata nelle forme della l. 20 novembre 1982, n. 890, sia che segua le regole dell’art. 157 cod. proc. pen., abbisogna di un luogo in cui lasciare, o affiggere, un avviso di deposito dell’atto; in caso contrario, il domicilio sarà, per i suoi limiti, inidoneo a garantire il ricevimento della notifica.
La conferma che il domicilio dichiarato non fosse idoneo alla notifica, e quindi che la dichiarazione dell’11 ottobre 2020 fosse indice della volontà dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza del processo, il giudice del rinvio la ha ricavato poi dal primo tentativo di notificare un atto processuale nel domicilio dichiarato, avvenuta solo diciassette giorni dopo la dichiarazione di domicilio, e che ha restituito un esito negativo, come esito negativo ha avuto l’ulteriore tentativo di notifica in quel luogo di un atto processuale, avvenuta il 11 gennaio 2022, quando l’imputato, per sua stessa ammissione, resa, però, solo in sede di istanza di rescissione del giudicato, si era ormai trasferito in INDIRIZZO Donato senza nulla comunicare all’autorità giudiziaria.
Si tratta di circostanze che danno concretezza a quell’accertamento sulla ‘esistenza di elementi positivi adeguati che comprovino che COGNOME abbia eletto domicilio il 16 settembre 2020 con la
volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo’ che aveva chiesto il giudice di legittimità, e con cui il ricorso non si confronta, incorrendo, per questo, nel vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Il ricorso deduce anche che l’assunto della possibilità di rinvenire negli atti del giudizio di cognizione una dichiarazione implicita di assenza Ł un concetto artificioso, ma si tratta di una deduzione inammissibile, perchØ attacca una parte della motivazione del provvedimento impugnato che non Ł essenziale nel percorso logico sull’accertamento della ‘esistenza di elementi positivi adeguati che comprovino che COGNOME abbia eletto domicilio (…) con la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo’.
Il ricorso deduce che la conoscenza del procedimento non Ł sufficiente perchØ ciò che Ł decisivo Ł la conoscenza del processo, ma si tratta di deduzione, di carattere generale, a sua volta inammissibile, in quanto non conferente con l’accertamento che era stato demandato al giudice del rinvio, che attiene ad un passaggio logico che Ł preliminare alla verifica della conoscenza o meno del processo, ovvero alla prova della volontà dell’odierno ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo.
In definitiva, il ricorso Ł inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME