Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20051 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2022 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna in primo grado per evasione (art. 385 cod. pen.), in quanto con l’atto di
impugnazione non era stata depositata la dichiarazione di elezione di domicilio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di ricorso in cui si denuncia violazione degli artt. 156, 164 e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione alla violazione del diritto di difesa.
Al momento della presentazione dell’appello, l’imputato era detenuto in carcere a seguito dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione ad altro reato (lo stato detentivo compariva nell’intestazione della sentenza impugnata, nei verbali di udienza e nel corpo dell’appello).
Questa Corte ha già escluso, in casi analoghi, l’operatività dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285029, sebbene, nella seconda pronuncia, sembri distinguere a seconda che la detenzione riguardi il reato per cui si procede oppure altra causa), giungendo a tale conclusione in ragione sia di dati testuali (gli artt. 164 e 156 cod. proc. pen. non essendo stati modificati dalla riforma Cartabia) sia di una interpretazione costituzionalmente conforme anche a livello sovranazionale.
Anche a divergere da tale orientamento, andrebbe poi considerato che il deposito della procura speciale non deve essere necessariamente contestuale all’impugnazione, essendo sufficiente (per l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e a differenza che nell’art. 582, comma 1-quater, cod. proc. pen.) la presenza della procura agli atti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di statuire che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. 10/10/2022, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso
sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d.lgs.) – la quale richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.
2.1. In particolare, il primo dei due precedenti richiamati nel ricorso (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, cit.) precisa che l’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come indicato nella rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabili espressamente che «in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater».
Nella sentenza si aggiunge che, se la disposizione di cui all’art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all’art. 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all’interprete non è consentito ritenere.
Si specifica che la disposizione di cui all’art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all’imputato detenuto (l’art. 156 cod. proc. pen. non essendo stato oggetto di analoga novellazione), il che già di per sé induce a ritenere come, in caso di impugnazione proposta dall’imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non vada eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Si rileva, peraltro, che il sistema delle notificazioni all’imputato detenuto appare, nel suo complesso, coerente: la conclusione raggiunta consente infatti di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l’art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che «le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona».
Per un verso, infatti, l’inserimento dell’avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, mette in luce che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; per altro verso, tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di «quanto previsto dall’articolo 156, comma 1», clausola a sua volta espressamente inserita all’interno del testo novellato dell’art. 164, il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581,
comma 1-ter evidenziando, in conclusione, che quest’ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.
2.2. GLYPH La GLYPH seconda GLYPH sentenza GLYPH richiamata GLYPH dal GLYPH ricorrente GLYPH (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 cit.) giunge alla medesima conclusione sulla scorta di argomenti teleologici, rilevando come, a ritenere diversamente, l’adempimento comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU e ritiene quindi ancora valido l’insegnamento di Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, a mente della quale le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. Deve, conseguentemente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 10/04/2024