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Domicilio imputato detenuto: appello valido anche senza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20051/2024, ha stabilito un principio fondamentale per il domicilio imputato detenuto. L’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio per l’impugnazione, introdotto dalla Riforma Cartabia a pena di inammissibilità, non si applica agli imputati in stato di detenzione. La Corte ha annullato l’ordinanza di una Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello di un detenuto proprio per questa mancanza, riaffermando che le notifiche per chi è in carcere devono sempre avvenire nel luogo di detenzione, a garanzia del diritto di difesa.

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Pubblicato il 16 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Domicilio Imputato Detenuto: La Cassazione Annulla l’Inammissibilità dell’Appello

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20051/2024 offre un chiarimento cruciale su un aspetto procedurale introdotto dalla Riforma Cartabia: l’obbligo di elezione di domicilio per l’impugnazione. La Corte ha stabilito che tale obbligo non si applica all’imputato in stato di detenzione. Questa decisione riafferma la centralità del diritto di difesa e chiarisce le modalità di notifica per il domicilio imputato detenuto, garantendo che l’accesso alla giustizia non sia ostacolato da formalismi non pertinenti alla sua condizione.

I Fatti del Caso

Un individuo, già detenuto in carcere per un’altra causa, proponeva appello avverso una sentenza di condanna per il reato di evasione. La Corte d’appello di Torino, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? L’atto di appello non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito introdotto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Cartabia. L’imputato, tramite il suo difensore, ricorreva in Cassazione, sostenendo la violazione del diritto di difesa e l’errata applicazione della norma.

La Questione Giuridica sul Domicilio Imputato Detenuto

Il fulcro della questione riguardava l’applicabilità della nuova norma sul domicilio imputato detenuto. La Riforma Cartabia ha introdotto l’obbligo per l’imputato non detenuto di depositare, insieme all’atto di impugnazione, una dichiarazione di elezione di domicilio per le notifiche del giudizio di appello. La finalità è quella di garantire la certezza delle notifiche e la celere definizione del processo. Tuttavia, la norma non specificava esplicitamente se tale onere si estendesse anche a chi si trova già in stato di detenzione. La Corte d’Appello aveva interpretato la norma in senso estensivo, applicandola indistintamente a tutti gli imputati.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità. Le motivazioni si basano su un’analisi sistematica e costituzionalmente orientata delle norme procedurali.

L’Interpretazione Letterale e Sistematica

La Cassazione evidenzia come l’art. 156 del codice di procedura penale, non modificato dalla Riforma Cartabia, stabilisca in modo inequivocabile che le notificazioni all’imputato detenuto, «anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona». L’avverbio «sempre» denota il carattere generale e inderogabile di questa regola.
Inoltre, la Corte osserva che l’art. 157-ter c.p.p., che richiama l’obbligo di cui all’art. 581, si riferisce esplicitamente alle «notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti». Se il legislatore avesse voluto estendere l’obbligo anche ai detenuti, la norma speciale per i non detenuti sarebbe stata superflua. L’interpretazione della Corte d’Appello, quindi, priverebbe di significato una disposizione specifica, operazione non consentita all’interprete.

La Tutela del Diritto di Difesa

La decisione si fonda anche su argomenti teleologici, legati alla finalità delle norme. Imporre a un detenuto di eleggere un domicilio diverso dal luogo di detenzione sarebbe illogico e potenzialmente lesivo del diritto di difesa e del diritto di accesso effettivo alla giustizia, sancito anche dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il carcere è, per definizione, il luogo più certo per reperire l’imputato e garantirgli la conoscenza effettiva degli atti che lo riguardano. Qualsiasi altra forma di notifica aumenterebbe il rischio di mancate comunicazioni.

Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza n. 20051/2024 stabilisce un principio chiaro e di grande importanza pratica: l’onere di eleggere domicilio ai fini dell’impugnazione, previsto dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non si applica agli imputati detenuti. Per questi ultimi, le notificazioni devono continuare ad essere eseguite esclusivamente presso l’istituto di detenzione, come previsto dall’art. 156 c.p.p. Questa pronuncia consolida le garanzie difensive dell’imputato, evitando che un adempimento formale, pensato per i soggetti liberi, si trasformi in un ostacolo insormontabile all’esercizio del diritto di impugnazione per chi si trova ristretto.

Un imputato detenuto deve eleggere domicilio per poter presentare appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per l’impugnazione, introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 581, co. 1-ter c.p.p.), non si applica agli imputati che si trovano in stato di detenzione.

Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma non si applichi ai detenuti?
La Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione sistematica delle norme. L’art. 156 c.p.p. prevede che le notifiche al detenuto siano sempre eseguite in carcere. Inoltre, la norma che richiama l’obbligo di elezione di domicilio (art. 157-ter c.p.p.) si riferisce esplicitamente agli imputati non detenuti. Applicare l’obbligo anche ai detenuti renderebbe queste disposizioni incoerenti e violerebbe il diritto di difesa.

Come devono essere eseguite le notifiche a un imputato detenuto nel giudizio di appello?
Le notifiche devono essere sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia direttamente alla persona, conformemente a quanto stabilito dall’art. 156 del codice di procedura penale. Questa regola non è stata modificata dalla Riforma Cartabia e rimane l’unica modalità valida per le notificazioni all’imputato detenuto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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