Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 984 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a ROMA il 07/05/1962
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Roma dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 giugno 2024, ha rigettato la richiesta depositata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, stante l’assenza di domicilio regolare, posto che l’istante vive in un alloggio occupato abusivamente.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando con unico motivo il vizio di motivazione con riferimento all’art. 47 ter L. 354/75.
Il ricorrente rilavava un incongruità della motivazione laddove parifica l’inidoneità del domicilio al domicilio occupato abusivamente che di fatto sarebbe domicilio idoneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il motivo di ricorso ripropone una argomentazione già valutata approfonditamente nel provvedimento impugnato con cui il ricorrente non si misura; Ł peraltro di lampante intuitività che un alloggio di proprietà di terzi occupato abusivamente non possa essere considerato idoneo ad ospitare un detenuto in espiazione domiciliare.
La genericità dell’unico motivo ne determina l’inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME