Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME nato a Priocca il 10/10/1968, avverso la ordinanza del 14/03/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, con allegata documentazione, trasmessa in data 13 giugno 2025, dall’avv. NOME COGNOME difensore e procuratore speciale della parte civile NOME COGNOME contenente conclusioni scritte, con le quali si richiede il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 14 marzo 2025, la Corte di appello di Torino -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 8 marzo 2023- dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta avverso detta sentenza, giacché accompagnata da invalida dichiarazione di domicilio all’estero, in Paese extra UE. Riteneva, infatti, la Corte ratione temporis, fossero applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i modi previsti pena di inammissibilità dall’art. 581, commi 1 ter e quater, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (impugnazione emessa in assenza dell’imputato, procura speciale rilasciata per l’atto di impugnazione ed elezione di domicilio territorio italiano- in data successiva al provvedimento che si intende impugnare).
1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo di ricorso, inosservanza della norma processuale posta a pena di inammissibilità, giacché la disciplina processuale positiva non vieta la dichiarazione domicilio all’estero, ove colà l’imputato risieda.
2. Il motivo di ricorso manifestamente è infondato in diritto.
2.1. L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo del 581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazio elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma Iter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’att d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» ( 1-quater).
Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della l delegazione 27 settembre 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate (come è per quella dell’8 marzo 2023, oggetto dell’appello dichiarato inammissibile) in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).
2.2. Ratio dell’intervento novellatore è assicurare che l’imputato abbia piena consapevolezza e volontà di impugnare quella specifica sentenza, rendendosi anche reperibile presso un determinato, valido domicilio, che ai sensi dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., non può ch essere un domicilio nello Stato (Sez. 3, n. 36381, del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-02; sez. 5, n. 7260 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.). Non si tratta, pertanto, di assecondare un anelito meramente burocratico del legislatore processuale, ma di assicurare efficienza alla complessa macchina giudiziaria, funzionale alla effettività ed alla concreta effica
della funzione giurisdizionale (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, Rv. 285226, in motiv. pag. 4; da ultimo, notizia di decisione Sez. 2, 30/10/2024, ric. Giuliano).
2.3. Tale disciplina processuale (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal
25 agosto 2024) regola tutt’ora le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi
1-ter e
1- quater
dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d.lgs. n.150 del 2022, che devono pertanto essere valutate, sotto il profilo dell’ammissibilità, alla stregua di tali dispos
secondo il principio c.d.
“tempus regit actum” (ex multis,
Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Rv.
279238- 01; Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304-02; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014,
Rv. 260927-01).
2.4. Il tema oggi all’esame attiene alla validità o meno della dichiarazione di domicili effettuata in Paese extra UE, ai fini della ammissibilità dell’appello. La giurisprudenza più recen
di questa Corte ha già in proposito affermato che la verifica della idoneità del domicilio ele non può consistere in un giudizio astratto, dovendosi sempre controllare, in concreto, che il
recapito fornito consenta di rintracciare, senza indugio, il destinatario (Sez. 4, n. 37668 d
26/09/2024, Rv. 286956, Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988-01; Sez. 5, n. 51111
del 17/10/2017, Rv. 271819-01; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, Rv. 265693-01). Ciò posto, la disciplina dettata dall’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., per i residenti all’estero, impo
comunque, che una volta venuto a conoscenza del processo, l’imputato debba provvedere a eleggere domicilio -in Italia- per le notificazioni successive. Ove, invece, la dichiarazion l’elezione di domicilio sia fatta all’estero (per giunta in Paese extra UE), tale domicilio considerarsi certamente inidoneo.
Nessuna inosservanza della norma processuale che regola la fattispecie è pertanto ravvisabile nel provvedimento impugnato.
3.1. La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazio della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.